Incarto n.
60.2008.199

 

Lugano

11 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

 Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13.5/19.6.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a cui è stato parte;

 

 

 

richiamate le osservazioni 18/19.6.2008 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia del 9.1.2008 da parte dei coniugi __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP__________) per titolo di furto, subordinatamente appropriazione indebita, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 9.4.2008 (NLP __________).  

 

 

                                   2.   Dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere, il qui istante ha chiesto copia del rapporto redatto dall’agente di polizia di __________. A tale richiesta il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, essendo stato l’istante parte (quale denunciante / parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 14.2.2008 e relativi allegati saranno inviati direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui destinata.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1,

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria