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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 17/18.1.2008 presentata da
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richiamati gli scritti 21/22.1.2008 del presidente della Pretura penale – che si rimette al giudizio di questa Camera –, 28/29.1.2008 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico – e 29/30.1.2008 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli – che comunica di non avere particolari osservazioni –;
preso atto che il 25/28.1.2008 l’avv. PR 1, su richiesta 24.1.2008 di questa Camera, ha informato che le spese di patrocinio di cui postula, per il suo cliente, la rifusione non sono coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazione o da altri terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 12.3.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di coazione giusta l’art. 181 CP “per avere, in data 19.10.2006, a __________, presso la stazione ferroviaria __________, urtandolo dapprima da tergo nel mentre obliterava il biglietto ferroviario, frapponendosi tra lui e la porta d’accesso al treno, trattenendolo per un braccio e chiedendogli di recarsi a casa offrendogli del cioccolato, limitato la libertà di agire del minore __________”;
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'400.-- (trenta aliquote da CHF 80.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 22/23.3.2007 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con giudizio 9.10.2007 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'964.-- per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 26.1.2007, prima dell’emanazione del decreto di accusa 12.3.2007 (DA __________) in applicazione dell’art. 207a CPP, ovvero quando l’istante non era ancora formalmente accusato [la notifica di procedimento penale 17.1.2007 (AI 2) non costituendo manifestamente una promozione dell’accusa giusta gli art. 188 ss. CPP];
che dagli atti risulta che IS 1 è sotto tutela “(…) siccome non è in grado di gestirsi finanziariamente; lui ha anche delle difficoltà a confrontarsi con la realtà quotidiana” (verbale di interrogatorio 27.11.2006 di __________, suo tutore, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 10.1.2007, AI 1; cfr., anche, scritto 8.1.2007 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________, suo medico curante, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 10.1.2007, AI 1);
che in queste circostanze, sebbene il caso non presenti difficoltà fattuali e/o giuridiche, si giustifica riconoscere l’assistenza di un legale anche prima dell’emanazione del decreto di accusa in considerazione della particolare situazione personale dell’istante;
che quindi IS 1 deve essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP fin dall’inizio del procedimento penale;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che il 26.1.2007 IS 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);
che il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin, preso atto dell’istanza giusta gli art. 317 ss. CPP presentata il 17/18.1.2008, ha stralciato la domanda con decisione 26.5.2008;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'964.-- [di cui CHF 3'250.-- di onorario (13 ore a CHF 250.--/ora), CHF 434.-- di spese e CHF 280.-- di IVA (doc. B)];
che la tariffa applicata è conforme ai suddetti principi;
che il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante nel corso dell’interrogatorio 5.2.2007 (AI 6) rispettivamente nel corso della preparazione del dibattimento (scritto di notifica delle prove 16/19.4.2007, A6) e del dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la motivazione e la lettura del dispositivo, alle ore 12.15 (verbale del dibattimento 9.10.2007, A9)];
che il caso non era complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene: esso ha quindi esatto un impegno relativamente modesto;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: è eccessivo quello inerente lo scritto di notifica delle prove 16/19.4.2007 (A6) [40 minuti], quello inerente la preparazione del dibattimento [90 minuti + 15 minuti per conferenza con cliente/tutore], quello inerente gli scritti ad __________ [essi – come si evince dalla lettura della nota professionale – essendo scritti accompagnatori alle copie degli atti inviati per conoscenza: questa incombenza poteva tuttavia essere effettuata dal segretariato, i cui oneri rimangono a carico del legale] e quello inerente l’istanza di indennità [40 minuti] [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è solo parziale];
che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 10 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'520.85, di cui 70 minuti (come esposto) inerenti i colloqui (personali/telefonici) con __________, 55 minuti (come esposto) inerenti gli scritti al Ministero pubblico / giudice dell’istruzione e dell’arresto / Pretura penale, 75 minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti l’interrogatorio 5.2.2007, 20 minuti inerenti lo scritto di notifica delle prove (16/19.4.2007, A6), 90 minuti inerenti l’esame degli atti, la preparazione del dibattimento e la conferenza con cliente/tutore (10.4.2007/8.10.2007), 270 minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti il dibattimento e 25 minuti inerenti l’istanza di indennità;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come indicate – in CHF 389.--, stralciati nondimeno CHF 5.--/scritto per “Spese scritt.” inerenti i nove scritti ad __________ (per le ragioni sopra citate);
che l’IVA ammonta a CHF 221.15;
che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'131.--
che interessi di mora non sono pretesi;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale, già discussa;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 80.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 9.10.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'131.--.
2. La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 80.-- (ottanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria