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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 25/26.6.2008 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere copia di una sentenza a carico del marito svizzero di una richiedente la nazionalità; |
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richiamate le osservazioni 23/25.9.2008 di PI 3, mediante le quali ritiene che la sua vicenda giudiziaria non avrebbe nulla a che vedere con la procedura della moglie;
richiamato lo scritto 10/11.9.2008 del procuratore pubblico Rosa Item, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da presentare, rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.PI 3, cittadino svizzero e marito di __________, è stato condannato con sentenza del 24.9.1999 __________).
2. In relazione alla pratica di naturalizzazione di __________, l’Ufficio istante chiede di ottenere copia della sentenza a carico del marito. Alla richiesta è allegata una procura firmata dalla postulante la nazionalità e dal marito, con la quale (procura) essi autorizzano l’Ufficio istante a chiedere ed ottenere copia di atti anche dalle autorità penali del Cantone e più in generale in Svizzera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Di principio questa Camera ha stabilito che una richiesta da parte di autorità di naturalizzazione relativa al coniuge di una persona postulante la cittadinanza vada respinta, per difetto di interesse giuridico legittimo (sentenza del 29.7.2008, inc. CRP __________).
Nel presente caso, occorre considerare come PI 3, marito della postulante la nazionalità, abbia sottoscritto una procura a favore dell’Ufficio istante relativa anche ad informazioni ed incarti a suo carico presso le autorità penali in Svizzera. Di modo che tale autorizzazione fa decadere la tutela che normalmente si impone in base all’art. 27 CPP, e questo malgrado quanto sostenuto da PI 3 nelle osservazioni del 23/25.9.2008.
5. L’istanza è pertanto accolta. Copia della sentenza del 24.9.1999 (inc. TPC __________) verrà inviata all’autorità istante, non appena cresciuta in giudicato la presente decisione.
6. In considerazione della natura e della funzione dell’autorità istante, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria