Incarto n.
60.2008.214

 

Lugano

6 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/3.7.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.6.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamato lo scritto 8/9.7.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

 

richiamato altresì lo scritto 10/11.7.2008 del giudice della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi in ogni modo al prudente giudizio di questa Camera;

 

richiamate infine le osservazioni 24/25.7.2008 della Divisione della giustizia, che si rimette, in generale, alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, contestando parimenti la pretesa formulata dal qui istante a titolo di torto morale, rilevando che egli non è stato in carcere preventivo durante l’inchiesta, che non ha subito un’offesa alla sua personalità tale da giustificare un siffatto risarcimento, che non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica dipendente dal procedimento penale e che la vicenda non ha avuto alcuna risonanza mediatica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 13.8.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di compromettere la sicurezza di un veicolo per negligenza (art. 93 cifra 1 cpv. 2 LCStr) "per avere, in qualità di meccanico-gerente della __________ di __________, sostituito agli inizi di gennaio 2007 il motore dell’automobile marca “__________” targata __________, di proprietà di __________ __________, tollerando per negligenza che l’auto venisse messa in circolazione il 9.1.2007 malgrado avesse evidenziato l’usura del cablaggio della vettura, che si incendiava il __________ a __________ in __________ __________ ";

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 1'000.--, riservato l’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile al competente foro civile per eventuali pretese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 6/7.9.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto opposizione al surriferito decreto di accusa;

 

 

                                         che con giudizio 12.6.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dall’imputazione (sentenza 12.6.2008, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'708.80, oltre interessi al 5% dal 12.6.2008, di cui CHF 3'408.80 per spese legali e CHF 300.-- a titolo di riparazione per torto morale;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che il qui istante postula la rifusione delle spese legali del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'408.80 [di cui CHF 2'950.-- a titolo di onorario (11.8 ore, corrispondenti a 11 ore e 48 minuti, a CHF 250.--/ora), CHF 218.-- di spese e CHF 240.80 di IVA (doc. 1.d annesso all’istanza 2/3.7.2008)];

 

 

                                         che la tariffa oraria applicata ed il dispendio orario esposto appaiono conformi ai predetti principi;

 

 

                                         che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto di CHF 2'450.-- (9 ore e 48 minuti), dedotte le due ore indicate per l’allestimento della presente istanza, di cui si dirà in seguito;

 

 

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 156.-- e l’IVA di CHF 198.05 (calcolata al 7.6% su CHF 2'606.--), ammesse come richieste, dedotti gli importi connessi alla presente istanza, di cui si dirà in seguito;

 

 

                                         che all’istante va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'804.05;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 2.7.2008 della presente istanza;

 

 

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

 

 

                                         che IS 1 postula il risarcimento di CHF 300.-- a titolo di torto morale, sostenendo che "(…). È evidente che il fatto di essere oggetto di un procedimento penale per un reato che non si è commesso, come nella fattispecie concreta, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato, in quanto crea un’importante sofferenza morale e quindi un pregiudizio della propria reputazione personale" (istanza 2/3.7.2008, p. 4);

 

 

                                         che l’istante non ha presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato di aver subito effettivamente un pregiudizio riguardo alla sua reputazione personale;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che non risulta – e l’istante peraltro nemmeno lo sostiene –, che la vicenda abbia avuto una risonanza mediatica, come rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia nelle sue osservazioni 24/25.7.2008;

 

 

                                         che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 12.6.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;

 

 

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

 

 

                                         che protesta le ripetibili di questa sede (istanza 2/3.7.2008, p. 4);

 

 

                                         che per la surriferita pretesa dal dettaglio della nota professionale datato 2.7.2008 emerge un importo complessivo di CHF 604.70, di cui CHF 500.-- a titolo di onorario (2 ore a CHF 250.--/ora), CHF 62.-- di spese e l’IVA pari a CHF 42.70 (calcolata al 7.6% su CHF 562.--) (doc. 1.d annesso all’istanza 2/3.7.2008);

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che – tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 550.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'354.05, di cui CHF 2'804.05, oltre interessi al 5% dal 2.7.2008, per spese legali e CHF 550.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 40.--.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 12.6.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'354.05, oltre interessi al 5% su CHF 2'804.05 dall’2.7.2008.

 

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 40.-- (quaranta).

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                      

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria