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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4/10.7.2008 presentata dall’
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento a carico di un candidato alla naturalizzazione; |
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richiamate le osservazioni 10.7.2008 mediante le quali il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni 18/21.7.2008 di PI 2 mediante le quali dà il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con decreto d’accusa 11.7.2005 (DA __________) cresciuto in giudicato.
2. In relazione ad una richiesta di naturalizzazione, la polizia ha comunicato all’Ufficio istante l’esistenza di una pratica presso il Ministero pubblico. Donde la presente richiesta, alla quale hanno aderito sia il Ministero pubblico, sia l’interessato.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. In un’altra decisione, un’istanza era stata respinta (inc. CRP __________) in quanto erano richieste informazioni su procedimenti e decisioni che non figuravano più, perché cancellate, dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 vCP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331). Questa Camera aveva ritenuto che la documentazione che il richiedente la naturalizzazione doveva presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit.), fosse certamente sufficiente per verificare se il richiedente si fosse conformato all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lit. c LCit., Messaggio del 26.8.1987, p. 305 nella versione tedesca).
6. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore dell’Ufficio istante, in quanto si tratta di informazioni relative ad un procedimento conclusosi da poco. Occorre anche considerare l’accordo della persona interessata.
7. L'istanza è accolta. Il testo del decreto d’accusa è trasmesso allegato alla copia della presente decisione destinata all’ufficio istante.
8. Considerati i motivi e la natura dell’Ufficio istante, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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__________; -.
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria