Incarto n.
60.2008.236

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/18.7.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

 

 

 tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto del 21.7.2008, comunicando nello stesso tempo il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.      In data 22.5.2001 __________ ha presentato una querela e denuncia penale contro ignoti: il procedimento penale (inc. MP __________) si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 16.7.2001 (NLP __________). Una successiva denuncia __________ della medesima persona ha portato all’apertura del procedimento penale di cui all’inc. MP__________, sfociato contestualmente in un decreto di non luogo  procedere del 21.5.2007 (NLP __________ che menziona anche il qui istante) ed in un decreto d’accusa del 21.5.2007 (DA __________) a carico del qui istante.

 

 

2.      Con la presente istanza, preso atto che il NLP __________ menziona il precedente __________ __________, il qui istante chiede copia di detta decisione, con il nulla osta del procuratore pubblico.

 

 

3.      Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.      Nel presente caso, i due procedimenti vertevano sul medesimo complesso di fatti. Di modo che anche rispetto al primo procedimento, c’è un interesse giuridico legittimo a favore del qui istante, parte al secondo procedimento, di poter ricevere copia della prima decisione di non luogo a procedere.

 

 

5.      L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere richiesto verrà inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata al qui istante.

 

 

6.      La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria