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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 25/28.7.2008 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in relazione ad una domanda di restituzione di un'arma; |
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richiamate le osservazioni 4/6.8.2008 di PI 2, che ribadisce la richiesta di restituzione;
richiamate le osservazioni 5/6.8.2008 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
ritenuto che questa Camera ha poi richiamato, per completezza, l’incarto dalla Pretura penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 23.5.2005 per titolo di minaccia (DA __________), confermato dalla Pretura penale con decisione 2.12.2005 (inc. __________). Nel decreto d’accusa, come nella sentenza della Pretura penale, è stato disposto il dissequestro del moschetto modello 1931 nelle mani dell’Arsenale militare di Bellinzona.
2. A seguito di una richiesta di restituzione dell’arma del 29.6.2008, la Sezione istante chiede di poter avere accesso all’incarto penale surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la domanda, mentre PI 2 ha ribadito la richiesta di restituzione dell’arma.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
6. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria