Incarto n.
60.2008.24

 

Lugano

7 aprile 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/18.1.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1 (), ,

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo a fatti intervenuti in un casinò;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 23/24.1.2008 del patrocinatore di PI 2, con il quale comunica di rimettersi al prudente giudizio di questa Camera;

 

richiamate le osservazioni 24/25.1.2008 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

 

richiamato lo scritto 29/30.1.2008 del patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

richiamato lo scritto 4/5.2.2008 della PI 5, con il quale comunica di rinunciare a presentare osservazioni;

 

ritenuto che la PI 4 e la PI 6, interpellate, non hanno presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per titolo di truffa aggravata ed abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a carico di PI 2 e PI 3, in relazione a manipolazioni con delle slot machines presso il PI 4 di __________.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, la __________ chiede l’accesso agli atti dell’incarto penale. All’accoglimento dell’istanza nessuno si oppone, prevalentemente rimettendosi al giudizio di questa Camera.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, la __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti del procedimento richiesto in quanto pertinente a fatti accaduti, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati sono stati commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 48 e 49 LCG.

 

 

                                   5.   L’istanza è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso il Ministero pubblico a Bellinzona.

 

 

                                   6.   Visto l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria