Incarto n.
60.2008.254

 

Lugano

1 ottobre 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

segretaria:

 Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16.7/5.8.2008 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere un rapporto di polizia in relazione ad un infortunio sul lavoro;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5.8.2008, preavvisandola favorevolmente;

 

 

richiamate le osservazioni 26.8.2008 di PI 2 con le quali acconsente all’accoglimento dell’istanza;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.      A seguito di un incidente sul lavoro accaduto il 30.8.2007, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con il decreto di non luogo a procedere del 12.10.2007 (NLP __________).

 

 

2.      Con la presente istanza, ed in relazione ad eventuali strascichi assicurativi, l’istituto istante chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito in relazione all’incidente sul lavoro. Sia il procuratore pubblico, sia PI 2 hanno aderito alla richiesta.

 

 

3.      Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.      Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. CRP __________).

 

 

5.      L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia è allegato alla copia della presente decisione destinata all’istituto istante.

 

 

6.      Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria