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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7.8.2008 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento; |
visto il preavviso favorevole 8.8.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato direttamente in data 6.8.2008 al Ministero pubblico dallo studio legale del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 15.1.2008, il procuratore pubblico ha emanato il 16.7.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per furto aggravato, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso ed entrata illegale.
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a venerdì 29.8.2008, e dovrebbe esaurirsi in un giorno.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 29.8.2008, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimen-to dell'istanza. Come risulta dalla stessa, il giudice del merito è stato confrontato con una difficoltà oggettiva (assenza del difensore) che gli ha impedito di aggiornare celermente il dibattimento nel termine legale, come sua intenzione.
5. Il primo presupposto per la proroga del carcere preventivo – ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi accusatorie – è adempiuto, come emerge dalle parziali ammissioni dell’accusato nei suoi verbali (verbale 21.5.2008, AI 36).
Inoltre, in presenza di un atto di accusa – salvo errori manifesti – gli indizi di reato vanno peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto, di un pericolo di fuga e un pericolo di recidiva, in considerazione dell’assenza di legami particolare con il nostro territorio e dei precedenti, come risulta dal curriculum vitae (verbale del 21.5.2008, AI 36, p. 11/12).
7. La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
9. Nel presente caso la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________, AI 4.6).
10. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 29.8.2008, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Il presidente La segretaria