Incarto n.
60.2008.258

 

Lugano

14 ottobre 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 24.7/7.8.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di due decreti d’accusa per conto di un naturalizzando;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza con scritto 6/7.8.2008, preavvisandola favorevolmente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato due decreti d’accusa: il primo in data 3.3.1998 (DAP __________) ed il secondo in data 8.3.2004 (DA __________), entrambi cresciuti in giudicato.

 

 

                                   2.   In relazione alla procedura di naturalizzazione, PI 2, per il tramite dell’organizzazione istante (autorizzata da una procura allegata all’istanza), chiede di poter ricevere copia dei due decreti d’accusa, per produrli nella procedura di naturalizzazione. Il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato PI 2 parte (quale accusato) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Fotocopia dei due decreti d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione inviata all’organizzazione istante.

 

 

                                   6.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico dellaIS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria