Incarto n.
60.2008.273

 

Lugano

1 ottobre 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27/29.8.2008 presentata da

 

 

 

 IS 1, ,

patr. da:   PR 1 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 27.8.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 2/4.9.2008 del magistrato inquirente – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni – e 5/10.9.2008 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che IS 1 – che il 3.9.2006, per ottenere prestazioni sessuali gratuite, si sarebbe presentato ad una prostituta come commissario di polizia – è stato arrestato il 20.9.2006 per coazione sessuale ed usurpazione di funzioni (art. 189/287 CP);

 

                                         che l’accusato è stato scarcerato il giorno successivo;

 

 

                                         che il 27.8.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale per inesistenza degli estremi di reato in capo all’ipotesi di coazione sessuale e per insufficienza di prove in capo all’ipotesi di usurpazione di funzioni (ABB __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'500.-- per danno materiale e per torto morale;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

 

 

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che IS 1 sostiene di avere perso il lavoro presso la società di sicurezza privata in ragione del procedimento penale;

 

 

                                         che, sempre a suo dire, avrebbe voluto cominciare a lavorare quale tassista indipendente per una ditta della città di __________;

 

 

                                         che l’autorizzazione per svolgere questo impiego gli sarebbe stata rifiutata a causa del procedimento penale, fatto che gli avrebbe cagionato una perdita di guadagno di CHF 2'200.-- (secondo una valutazione minima degli stipendi dei tassisti indipendenti);

 

 

                                         che IS 1, al momento dell’arresto, ha dichiarato che (…), attualmente, non lavoro per nessuna ditta di sicurezza e faccio solo delle ore in nero, (…)” (verbale di interrogatorio 20.9.2006, p. 7, allegato al rapporto di arresto 20.9.2006, AI 5);

 

 

                                         che, in ogni caso, non presenta alcun atto a sostegno della pretesa perdita del posto presso l’ignota società di sicurezza privata, che non poteva essere __________, __________, per la quale al momento dell’apertura del procedimento penale non lavorava più (verbale di interrogatorio 23.11.2006 di __________, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.3.2007, AI 29), __________, __________, fallita il 3.2.2006, oppure un’altra agenzia di __________, il quale non avrebbe mai stipulato contratti o accordi verbali di lavoro con l’istante (verbale di interrogatorio 27.11.2006 di __________, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.3.2007, AI 29);

 

                                         che ha prodotto la decisione 2.8.2007 del comandante della polizia comunale di __________ – con cui è stata negata a __________ l’autorizzazione all’assunzione di IS 1 quale autista indipendente per il periodo di quattro mesi in difetto dei requisiti richiesti dall’Ordinanza municipale sul servizio taxi (doc. 5) – e la risoluzione 2.10.2007 del Municipio di __________ in seguito a suo reclamo 14/17.8.2007, che ha confermato la decisione 2.8.2007 per mancanza di buona reputazione (doc. 6);

 

 

                                         che il Municipio ha ritenuto che “(…) gli aspetti correlati con la procedura penale in corso (per reati di un certo rilievo) e quelli relativi alla solvibilità (93 atti di carenza beni) non consentivano, nel complesso, di ritenere adempiuto tale requisito” (doc. 6, p. 2);

 

 

                                         che la mancata concessione della postulata autorizzazione non è quindi da ricondurre (solo) al procedimento penale (conclusosi con il decreto di abbandono 27.8.2007, ABB __________, prima dell’emanazione della risoluzione municipale), ma anche al fatto che avesse novantatre attestati di carenza beni, circostanza che non permetteva di riconoscergli una buona reputazione;

 

 

                                         che si deve pertanto negare l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato tra il procedimento penale e la non concessione della citata autorizzazione;

 

 

                                         che, per quanto concerne il fatto che si sarebbe visto accollare il mancato utilizzo della pistola sequestrata presso lo stand di tiro di cui aveva pagato regolare abbonamento, IS 1 non ha dimostrato, come gli incombeva, il preteso nocumento, producendo – per esempio – gli atti attestanti il pagamento dei costi che gli sarebbero stati personalmente addossati;

 

 

                                         che la pistola in questione è peraltro stata dissequestrata il 5/7.12.2006 (verbale di interrogatorio 7.12.2006 di __________, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.3.2007, AI 25/29): il sequestro è quindi stato mantenuto per poco più di due mesi e non per il periodo di un anno, come sembra, invece, insinuare il qui istante nel suo gravame (p. 6);

 

 

                                         che, in capo al danno ad un computer oggetto di sequestro, che avrebbe fatto riparare, ha prodotto la fattura 27.2.2007 di __________, __________, di CHF 265.90 (doc. 7): questa fattura, a prescindere dal fatto che non menziona alcun destinatario e che di conseguenza non è necessariamente riconducibile al qui istante, non comprova che il pregiudizio sia stato cagionato nell’ambito del procedimento penale, ovvero in nesso causale naturale ed adeguato;

 

 

                                         che di conseguenza nulla gli è dovuto per danno materiale;

 

 

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

 

 

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

 

 

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che IS 1 è stato arrestato il 20.9.2006 nel pomeriggio ed è stato rilasciato il giorno successivo nel pomeriggio [cfr. rapporto di arresto 20.9.2006 (AI 5) ed ordine di scarcerazione 21.9.2006 (AI 8)];

 

 

                                         che è quindi stato privato della libertà personale per una giornata, per cui gli viene anzitutto assegnato l’importo base di CHF 250.--/giorno;

 

 

                                         che occorre ora verificare se sussiste una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma;

 

 

                                         che per il periodo di un anno si sarebbe visto ingiustamente accusare di coazione sessuale e di usurpazione di funzioni, vivendo con il costante timore di essere condannato per qualcosa che non aveva fatto e subendo le angherie della moglie, che avrebbe ripetutamente minacciato di voler divorziare, e delle persone a lui vicine, agli occhi delle quali risultava essere colpevole;

 

 

                                         che avrebbe vissuto questo lasso di tempo con le estreme difficoltà che circostanze così importanti possono creare all’interno di un nucleo famigliare: la gravità dell’accusa avrebbe incrinato per un lungo periodo i rapporti con la moglie e gli avrebbe arrecato importanti danni psicologici, comprovati dai certificati medici (che attesterebbero una sindrome ansioso-depressiva, agitazione psicomotoria con tendenza all’etero aggressività);

 

 

                                         che nel corso dell’anno in cui si sarebbe protratta l’istruttoria – in violazione del principio della celerità – avrebbe subito svariati torti: la perquisizione – rivelatasi superflua – presso il suo domicilio per reati che non avrebbero necessitato tali accertamenti;

 

 

                                         che, considerati le piccole dimensioni del Canton Ticino e lo spazio che la vicenda avrebbe avuto sulla stampa, il procedimento penale avrebbe cagionato un danno alla sua immagine di cittadino;

 

 

                                         che, d’avviso di questa Camera, i reati ipotizzati – coazione sessuale ed usurpazione di funzioni, oggettivamente gravi – erano tali, nel caso concreto, da giustificare le perquisizioni ed i sequestri effettuati presso il domicilio dell’istante rispettivamente la durata di circa un anno del procedimento penale;

 

 

                                         che IS 1, sebbene sostenga che la vicenda avrebbe trovato spazio sulla stampa, non pretende di essere stato indicato con le generalità o di essere stato identificabile;

 

 

                                         che pertanto si può ritenere che l’esistenza del procedimento penale a suo carico sia rimasta nel ristretto ambito famigliare;

 

 

                                         che l’istante ha prodotto tre scritti del dr. med. __________, FMH medicina interna, __________ (doc. 2/3/4);

 

 

                                         che con certificato medico 14.3.2007 il dr. med. __________ ha attestato, tra l’altro, “(…) d’aver visitato in data odierna il paziente a margine e di averlo trovato in un grave stato d’agitazione psicomotoria. A quanto riferisce il paziente, questo stato è stato peggiorato acutamente dall’ultima perquisizione della polizia a casa propria. In attesa di un ricovero in clinica, consiglio perciò alle autorità di evitare ulteriori perquisizioni a sorpresa nell’abitazione del paziente specialmente in sua presenza. Sarebbe utile aspettare che il paziente venga ricoverato in clinica per effettuare eventuali ulteriori atti amministrativi” (doc. 2);

 

 

                                         che il giorno successivo, 15.3.2007, il dr. med. __________ ha scritto al dr. med. __________, FMH psichiatria, __________, chiedendo di far ricoverare IS 1 “(…) al più presto possibile (…) onde sottrarlo all’ambiente famigliare teso e alla possibilità di scatenare nuovamente dell’etero aggressività sia verso la moglie sia verso terzi. Il paziente ha avuto una colluttazione con una persona che lo aveva, a suo dire, provocato, in quanto è molto teso per questioni penali. A causa delle investigazioni, ha subito due perquisizioni a sorpresa al proprio domicilio e ciò lo ha reso molto teso e nervoso. Attualmente sindrome ansioso depressiva in parte reattiva agli eventi sopraccitati, ma anche al fatto che i rapporti con la moglie sono molto tesi a causa di una sua infedeltà durante la gravidanza della moglie. Quest’ultima è anche malata di sclerosi multipla e non se la sente più di sopportare il marito al momento attuale al domicilio. (…) il paziente è molto legato alla figlioletta, sembra intenzionato a chiudere la storia extra matrimoniale ed a ritornare nell’ambito del matrimonio. Nella situazione attuale, è però necessario un periodo di tranquillità ed eventuale psicoterapia. (…) Il paziente è stato fatto oggetto di una riqualifica professionale da parte dell’AI” (doc. 3);

                                         che il 25.1.2008 il dr. med. __________ ha certificato “(…) di aver visto il paziente a margine il 14.3.2007 e di aver rilevato un grave stato d’agitazione psicomotoria con tendenza all’etero aggressività, accompagnata da insonnia, apatia, calo dell’umore e della libido. Questa sintomatologia veniva messa in relazione dal paziente a una settimana di reclusione che lui riteneva ingiusta e di cui non riusciva a farsene una ragione. Iniziai perciò una terapia con psicofarmaci e scrissi una lettera al dr. __________ specialista in psichiatria di __________ richiedendo il ricovero del paziente alla __________. In seguito il paziente dopo la dimissione continuò con psicofarmaci e psicoterapia su base ambulatoriale” (doc. 4);

 

 

                                         che, come si evince dal doc. 2,(…) questo stato è stato peggiorato acutamente dall’ultima perquisizione della polizia a casa propria” (doc. 2): il fatto che la sua condizione sia peggiorata implica quindi, anzitutto, necessariamente, che essa, già prima del procedimento penale, fosse compromessa dal profilo psichico;

 

 

                                         che le perquisizioni hanno avuto luogo il 20.9.2006, al momento del fermo, ed il giorno successivo 21.9.2006 (verbali di interrogatorio 20.9.2006, p. 8 s., e 21.9.2006, p. 1, entrambi di IS 1, allegati al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.3.2007, AI 29): in queste circostanze, se effettivamente il suo stato psichico è stato peggiorato da detti atti, non si comprende perché abbia atteso sei mesi prima di recarsi dal suo medico curante, peraltro non psichiatra;

 

 

                                         che inoltre, come detto, IS 1 è stato arrestato il 20.9.2006 nel pomeriggio ed è stato rilasciato il giorno successivo nel pomeriggio: nell’ambito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 27.8.2007 (ABB __________) è di conseguenza stato privato della libertà personale per un giorno e non, come emerge dal doc. 4, per una settimana;

 

 

                                         che, in realtà, come si deduce dal doc. 3, sembra più verosimile ricondurre la condizione psichica del qui istante “(…) al fatto che i rapporti con la moglie sono molto tesi a causa di una sua infedeltà durante la gravidanza della moglie. Quest’ultima è anche malata di sclerosi multipla e non se la sente più di sopportare il marito al momento attuale al domicilio”: questa situazione famigliare difficile deve tuttavia, manifestamente, essere attribuita al personale comportamento di IS 1 [che ha peraltro ammesso di avere intrattenuto una relazione con una prostituta (verbale di interrogatorio PP 25.10.2006, AI 15)] e non già alla qualifica giuridica operata nel quadro del procedimento penale;

 

 

                                         che non è pertanto data una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento della somma di CHF 250.--, assegnata per il giorno di detenzione preventiva sofferta;

 

 

                                         che l’istanza è accolta limitatamente a CHF 250.-- e deve per il resto essere respinta;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente, per 5/6.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 27.8.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 250.--.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, per 5/6, compensate con l’importo di cui al dispositivo n. 1.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria