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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 25/26.9.2008 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere la messa a disposizione di un incarto penale nell’ambito di una causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro; |
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richiamate le osservazioni 2/6.10.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, di cui si dirà in corso di motivazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto datato 28.2.2008 il __________, con sede a __________, per il tramite di __________ __________ (socia e gerente con diritto di firma individuale di questa società), ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ __________, per diverse ipotesi di reato.
2. Nell’ambito di una causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 ss. CPC) promossa il 30.5./2.6.2008 da __________ __________ nei confronti del __________ __________ __________ __________, la parte convenuta ha postulato di assumere agli atti quali prove l’incarto inerente alla denuncia/querela penale da lei presentata il 28.2.2008 a carico dell’attore (inc. __________).
Con la presente istanza il segretario assessore della IS 1 chiede a questa Camera di voler mettere a disposizione della Pretura il surriferito incarto penale, precisando in particolare che il procedimento civile concerne pretese salariali da parte di __________ __________ nei confronti del citato garage, che, dal canto suo, rivendica in via riconvenzionale il versamento di un determinato importo a titolo di risarcimento danni e di rimborso costi. In questo contesto s’inserisce l’esposto penale sporto dal garage a carico di __________ __________, il quale a dire della parte denunciante/querelante avrebbe sottratto oppure rubato del materiale di sua proprietà, di cui chiede il risarcimento. Il segretario assessore, unitamente all’istanza 25/26.9.2008, ha prodotto copia del verbale di udienza 24.9.2008 (doc. 1.a), copia del verbale di udienza 26.8.2008 (doc. 1.b) e copia dell’istanza 30.5/2.6.2008 (doc. 1.c) relativi all’incarto __________.
3. Con scritto 2/6.10.2008 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, titolare dell’inchiesta penale, comunica a questa Camera che l’esposto penale 28.2.2008 (prodotto in copia) è stato trasmesso alla polizia per gli accertamenti del caso, precisando parimenti di non avere ancora a disposizione il relativo rapporto d’esecuzione. A suo giudizio la richiesta pretorile sarebbe conseguentemente prematura.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6. Nel caso di specie è data una connessione tra il procedimento civile e quello penale, essendo le parti le stesse in entrambe le sedi e in considerazione del contenuto della documentazione prodotta dal segretario assessore e dell’esposto penale prodotto, in copia, dal magistrato inquirente unitamente alle sue osservazioni.
L’istanza in esame è, però, da considerarsi prematura, poiché il procedimento penale si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari. In effetti, la polizia non ha ancora trasmesso al magistrato inquirente il rapporto d’esecuzione. Questa Camera sarà in grado di pronunciarsi in merito alla presente istanza soltanto a seguito di una decisione emanata dal procuratore pubblico.
7. Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza, essendo prematura, è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione dell’esito della presente decisione e della gratuità della procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro giusta gli art. 416 ss. CPC.
pronuncia
1. L’istanza è respinta, siccome prematura.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria