Incarto n.
60.2008.310

 

Lugano

4 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7.10.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione per poter accedere al rapporto di polizia ed ai relativi complementi di cui all’inc. MP __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia/querela penale presentata il 2.10.2001, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.10.2002 (NLP __________).

 

                                         Con decisione 23.5.2003 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 18/19.11.2003 presentata dai denuncianti/querelanti avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia e dei relativi complementi inerenti al suddetto procedimento penale e domandati dall’assicuratore nell’ambito di una richiesta di risarcimento del danno materiale.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nella presente fattispecie la richiesta del qui istante appare giustificata, essendo stato parte al surriferito procedimento penale (come denunciato/querelato) nel frattempo archiviato, ed essendo, a prima vista, data una connessione tra l’incarto penale e la richiesta di risarcimento. Di conseguenza il patrocinatore del qui istante potrà esaminare l’incarto presso il Ministero pubblico e fotocopiare i rapporti di polizia ed i relativi complementi che sono in connessione con la richiesta di risarcimento del danno materiale.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del predetto considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria