|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 1/15.10.2008 presentata da
|
|
IS 1
|
|
|
|
tendente ad ottenere una ricevuta, in originale, facente parte dell’inc. MP __________; |
|
premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 2.10.2008 ed è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera il 15.10.2008;
richiamate le osservazioni 14/15.10.2008 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservare l’originale del documento richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso di ┼__________ __________ avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale. Lo stesso procedimento è stato archiviato mediante decisione 9.11.1992 emanata dall’allora procuratore pubblico Luca Marcellini (inc. MP __________).
2. Con la presente istanza il padre di ┼__________ __________ chiede di poter ricevere, in originale, la ricevuta no. __________, rilasciata dalla __________ __________ e inserita nell’inc. MP __________, "per motivi storici famigliari".
Come esposto in entrata, il procuratore generale non si oppone alla surriferita richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, nulla osta a trasmettere all’istante il documento richiesto, considerato inoltre che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservarlo nell’incarto penale archiviato.
5. L’istanza è accolta. Il documento richiesto è trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.
6. Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria