Incarto n.
60.2008.320

 

Lugano

4 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 1/15.10.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere una ricevuta, in originale, facente parte dell’inc. MP __________;

 

 

 

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 2.10.2008 ed è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera il 15.10.2008;

 

 

richiamate le osservazioni 14/15.10.2008 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservare l’originale del documento richiesto;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   A seguito del decesso di ┼__________ __________ avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale. Lo stesso procedimento è stato archiviato mediante decisione 9.11.1992 emanata dall’allora procuratore pubblico Luca Marcellini (inc. MP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza il padre di ┼__________ __________ chiede di poter ricevere, in originale, la ricevuta no. __________, rilasciata dalla __________ __________ e inserita nell’inc. MP __________, "per motivi storici famigliari".

 

                                         Come esposto in entrata, il procuratore generale non si oppone alla surriferita richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, nulla osta a trasmettere all’istante il documento richiesto, considerato inoltre che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservarlo nell’incarto penale archiviato.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Il documento richiesto è trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.

 

 

                                   6.   Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                            

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria