|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano 25 marzo 2009/dp
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 23/24.10.2008 presentata da
richiamato lo scritto 29.10.2008 della Divisione della giustizia, mediante il quale comunica di rimettersi alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
richiamate altresì le osservazioni 26/27.11.2008 del procuratore pubblico e la replica 30.12.2008/2.1.2009 di IS 1, di cui si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione;
richiamati infine la duplica 14/16.1.2008 della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, essendo direttamente coinvolto dall’allegato di replica di IS 1, e lo scritto 26/27.1.2009 del procuratore pubblico che comunica di rinunciare a un’eventuale duplica;
preso atto che, su richiesta di questa Camera, con scritto 13/16.3.2009 l’avv. PR 1 comunica che il suo assistito non ha percepito alcuna prestazione da assicurazioni o in generale da terze persone riguardo alle spese di patrocinio e poste di danno fatte valere con la presente istanza, precisando parimenti che la di lui ex-moglie aveva anticipato l’importo di CHF 3'000.-- per coprire le spese di patrocinio, che il suo patrocinato le avrebbe nel frattempo restituito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 18.2.2008 il procuratore pubblico ha ordinato l’arresto di IS 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli "per avere, nel periodo __________, a __________, presso il proprio domicilio, ripetutamente in un numero imprecisato di volte compiuto atti sessuali sulla propria figlia __________ (__________)" per bisogni dell’istruzione (AI 3.1);
che IS 1 è stato arrestato il 20.2.2008 (AI 1.5) e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e violazione dei doveri di assistenza o di educazione (art. 219 CP) commessi nel periodo compreso tra il 2001 e il 2007 (AI 3.2 e AI 3.3);
che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza (come alla promozione dell’accusa, rilevabili dal rapporto di polizia, dalle dichiarazioni della presunta vittima e dei testi cui si era precedentemente confidata) e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con i familiari e i testi) (AI 4.1);
che con decisione non motivata datata 23.6.2008 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale aperto contro IS 1, considerata "(…) l’insufficienza di prove in seguito alla ritrattazione della presunta vittima (__________), figlia dell’accusato" [decreto di abbandono (non motivato) 23.6.2008, ABB __________];
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 26'215.60 (recte: CHF 25'215.60), oltre interessi, di cui CHF 11'615.60 per spese legali, CHF 3'800.-- per danno materiale e CHF 9'800.-- per torto morale, cui va aggiunto l’importo di CHF 2'500.-- a titolo d’indennità per la detenzione illecita;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 11'615.60, oltre interessi al 5% dal 23.10.2008 [di cui CHF 10'333.30 a titolo di onorario (41 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 497.-- a titolo di spese e CHF 785.30 di IVA calcolata su CHF 10'333.30 (istanza 23/24.10.2008, p. 8 e doc. 1.c, dettaglio nota professionale ivi annessa);
che al proposito precisa di aver rinunciato ad esigere il risarcimento dell’onorario e delle relative spese inerenti alle visite e alle trasferte presso il PCT del 29.2.2008, del 3.3.2008 e del 14.3.2008 ["(…) dovute essenzialmente alla necessità accresciuta dell’istante, vista la sua particolare situazione psicologica"], adducendo inoltre che "(…) la trasferta a __________ per la visione dell’incarto è giustificata dalla mancata trasmissione del medesimo a __________ così come richiesto dallo scrivente" (istanza 23/24.10.2008, p. 8);
che la tariffa applicata di CHF 250.--/ora è conforme ai suddetti principi;
che dalla lettura dell’incarto penale emerge che il procedimento penale, nonostante la gravità delle accuse mosse nei confronti dell’istante, non è stato eccessivamente complicato e non imponeva approfondimenti particolari, essendo peraltro sfociato in un decreto di abbandono;
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che il dispendio esposto appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento alle sessioni con il cliente (nonostante il patrocinatore abbia rinunciato all’onorario delle visite e delle trasferte presso il PCT del 29.2.2008, del 3.3.2008 e del 14.3.2008), in considerazione della loro durata [indicati in complessivi 530 minuti (8 ore e 50 minuti), che viene ridotto a 360 minuti (6 ore), essendo stati riconosciuti tutti i colloqui telefonici con il cliente di complessivi 115 minuti] e con riferimento ai colloqui telefonici con la ex-moglie e i famigliari [indicati in complessivi 140 minuti, ridotti a 60 minuti, non apparendo giustificati dalle effettive necessità di istruttoria e di patrocinio, di cui non spiega la necessità in questa sede, poiché in capo ad una conduzione ragionevole del mandato, prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale all’accusato o ai suoi famigliari non vengono indennizzate giusta l’art. 317 CPP: esse, per quanto eccedenti i limitati bisogni di patrocinio, restano quindi a carico dell’istante (decisione 26.6.2007 del Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. 19.2006.1)];
che inoltre la prestazione del 28.2.2008 "telefonata a __________ Ass." (10 minuti) non viene considerata, non essendo meglio specificata e apparendo estranea al procedimento penale, così come la prestazione del 24.4.2008 "trasferta __________ per ritiro documenti" (20 minuti), trattandosi quest’ultima di una mansione che di solito viene eseguita dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;
che viene pertanto riconosciuto un onorario di CHF 9'166.65 (2'200 minuti, corrispondenti a 36 ore e 40 minuti, a CHF 250.--/ora);
che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 488.--, stralciate – come sopra esposto – quelle del 28.2.2008 "telefonata a __________ Ass." e del 24.4.2008 "trasferta __________ per ritiro documenti" e ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________);
che l’IVA ammonta a CHF 733.75 (calcolata al 7.6% su CHF 9'654.65);
che, a titolo di spese legali, a IS 1 va di conseguenza risarcita la somma di CHF 10'388.40, oltre interessi al 5% dal 23.10.2008, come domandato;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 afferma di essere titolare di una ditta individuale di trasporti e di essere posto al beneficio dell’invalidità nella misura del 50%;
che al proposito ha prodotto copia della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche riguardante l’anno 2006, precisando che l’utile lordo della sua attività indipendente ammontava a CHF 27'451.-- (corrispondenti a circa CHF 2'300.-- mensili), e che tale cifra sarebbe stata costante anche successivamente (cfr. doc. 1.d annesso all’istanza 23/24.10.2008);
che asserisce inoltre che durante la detenzione preventiva della durata di ventiquattro giorni la ditta sarebbe rimasta completamente inattiva e che egli avrebbe poi dovuto far fronte agli inevitabili problemi scaturiti dalla sua incarcerazione, quali la perdita della clientela ("insoddisfatta perché era stato irreperibile per oltre 3 settimane") e il riavvio dell’attività ("reso difficoltoso peraltro dal fatto che sono necessitati alcuni giorni per il dissequestro del computer (…), nonché dal danneggiamento ad opera della Polizia della carta SIM con tutti i contatti dei clienti, cfr. incarto MP)" (istanza 23/24.10.2008, p. 9);
che, in conclusione, il presunto danno materiale subito ammonterebbe a complessivi CHF 3'800.--, di cui CHF 1'800.-- per i "(…) 24 giorni di inattività dovuta a carcerazione al quale devono essere aggiunte almeno due settimane di lavoro a regime ridotto a causa delle difficoltà di ripresa dell’attività", corrispondente a un mese di mancato utile aziendale (CHF 2'300.--), da cui andrebbe dedotto l’importo di CHF 500.-- circa per la benzina risparmiata, nonché CHF 2'000.-- per la perdita dei clienti e di commesse a seguito della sua carcerazione (istanza 23/24.10.2008, p. 9);
che la documentazione prodotta dall’istante [copia dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2006, doc. 1.d annesso all’istanza 23/24.10.2008, ove IS 1 ha indicato come cifra d’affari CHF 27'451.--, corrispondente alle entrate provenienti dalla vendita di merci e da lavori eseguiti (pagamenti di clienti) a contanti o per mezzo di vaglia postale / mandato di pagamento, da cui ha dedotto le spese generali pari a CHF 22'445.--, giungendo a un reddito dell’attività lucrativa indipendente pari a CHF 5'006.--; è stato accertato un reddito da attività indipendente di CHF 8'000.-- riguardo al calcolo dell’imponibile inerente all’anno 2006, sia per l’imposta federale diretta, sia per l’imposta cantonale] – che peraltro concerne soltanto l’anno 2006 –, non è evidentemente atta a comprovare che la cifra d’affari della ditta individuale di trasporti di cui egli sarebbe titolare, sarebbe effettivamente diminuita di CHF 1'800.-- (dedotte le spese per la benzina), a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti e in particolare a causa del carcere preventivo sofferto (dal 20.2.2008 al 14.3.2008);
che del resto i calcoli così come proposti – che si basano soltanto sulla dichiarazione d’imposta delle persone fisiche dell’anno 2006 – sono puramente teorici e non sono evidentemente idonei ad attestare un possibile mancato guadagno subito due anni dopo (nell’anno 2008);
che l’istante nemmeno dimostra concretamente che la sua ditta individuale, di cui peraltro non specifica nulla, sarebbe rimasta effettivamente inattiva durante quel periodo e che egli avrebbe avuto delle difficoltà anche nella ripresa dell’attività;
che non è del resto dato a sapere, in che modo egli, in qualità di titolare di una ditta individuale, tiene la contabilità;
che l’istante avrebbe dovuto e potuto produrre, ad esempio, della documentazione attestante le entrate e le spese mensili inerenti alla ditta per l’anno 2007 e per l’anno 2008 e in tal modo quantificare concretamente l’asserita diminuzione del reddito netto della sua attività lucrativa indipendente asseritamente scaturita dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti;
che di conseguenza l’istante non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: "(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto"] – l’esistenza dell’asserito danno;
che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che riguardo alla problematica relativa al dissequestro del computer e il fatto che la polizia avrebbe danneggiato la carta SIM contenente tutti i contatti dei clienti dagli atti risulta che il 20.2.2008 sono stati tra l’altro sequestrati tre telefoni cellulari mobili, di cui soltanto uno con scheda SIM (AI 1.6 – doc. 16), e due PC, di cui uno portatile (verbale di sequestro 20.2.2008 e verbale di perquisizione e sequestro 20.2.2008, AI 1.6 – doc. 8 / doc. 9);
che dal rapporto di segnalazione 13.3.2008 risulta che i dati memorizzati sul chip della scheda SIM sono andati persi a causa di un’operazione errata effettuata da un ispettore di polizia (cfr. rapporto di segnalazione 13.3.2008, p. 1/2, AI 1.5);
che anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che l’istante avesse memorizzato tutti i suoi clienti solamente sulla carta SIM del suo telefono cellulare (atto che è da ritenersi comunque un’imprudenza da parte sua, giacché per una ditta è sempre consigliabile trasferire i dati importanti sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo), ciò non dimostra ancora che egli proprio a causa della perdita della lista dei clienti avrebbe avuto delle ripercussioni nel riavvio della propria attività;
che circa la tempistica della loro restituzione va osservato che con scritto 17.3.2008 l’avv. PR 1 ha chiesto il dissequestro del PC portatile e del telefono cellulare con carta SIM (AI 5.13);
che il medesimo giorno il procuratore pubblico ha prontamente trasmesso via fax la richiesta al Commissario Michela Gulfi per ottenere un preavviso da parte sua (AI 5.14);
che il 20.3.2008 IS 1 ha, tra l’altro, potuto ritirare tre apparecchi cellulari (di cui uno solo con scheda SIM, non funzionante per codice PIN errato) e due PC (AI 1.6 – doc. 16);
che il PC portatile, di cui non è peraltro dato a sapere quali dati conteneva, è stato dissequestrato tre giorni dopo la richiesta del suo patrocinatore;
che pertanto non si può ritenere che ciò abbia contribuito a rendere difficoltosa la ripresa della sua attività;
che l’istante infine non documenta, come avrebbe potuto e dovuto, che egli, a causa del carcere preventivo sofferto, avrebbe concretamente subito una perdita di clienti e che avrebbe perso delle commesse subendo un danno di CHF 2'000.-- (producendo ad esempio una lista dei clienti persi e indicando nel dettaglio a quali commesse non avrebbe potuto partecipare);
che di conseguenza nulla gli è dovuto per danno materiale;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che IS 1 è stato arrestato il 20.2.2008 (AI 1.5), ed è stato scarcerato il 14.3.2008 (AI 10.12);
che pertanto in ossequio alla prassi in materia, per i 24 giorni di detenzione ingiustamente sofferta gli viene assegnata la somma di CHF 4'800.-- (CHF 200.--/giorno), come postulato;
che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questo importo;
che il suo patrocinatore ha in merito affermato che occorre tenere conto della "(…) particolare situazione psico-fisica del signor IS 1, beneficiario di prestazioni AI a seguito di problemi di salute sia fisica che psichica (depressione), acuiti a non averne dubbio della situazione di isolamento e inattività che la carcerazione ha comportato", delle "(…) infamanti accuse che gli sono state mosse", della "(…) gravità del reato di cui è stato accusato" e della "(…) connotazione famigliare del reato, che inevitabilmente ha portato la situazione a conoscenza dell’intera famiglia allargata (famigliari stretti e ex moglie sono stati tutti interrogati) del signor IS 1 e agli amici (…) andando a pregiudicarne gravemente la reputazione e l’onorabilità" (istanza 23/24.10.2008, p. 10);
che critica inoltre l’operato del procuratore pubblico, che a sua mente avrebbe "(…) volutamente indicato l’insufficienza di mezzi di prova fra i motivi che lo conducevano ad abbandonare il procedimento, lasciando implicitamente sottintendere che qualche cosa era accaduto e non si procedeva solo perché non si disponeva di prove a sufficienza", che "(…) per dare soddisfazione all’istante, il decreto di abbandono avrebbe dovuto essere formulato per insussistenza dei fatti alla base del reato ipotizzato" e che "questo sgarbo rivolto dal Magistrato al signor IS 1 non ha fatto altro che aggiungere la proverbiale “beffa” al danno causatogli", postulando un risarcimento supplementare per torto morale di CHF 5'000.-- (istanza 23/24.10.2008, p. 10);
che i reati di cui l’istante è stato accusato erano, certo, gravi e infamanti;
che nondimeno non appare che IS 1 abbia patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati a un procedimento penale rispettivamente alla privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF 4'800.--): egli non ha presentato alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica da parte sua e/o dei suoi famigliari riconducibile al procedimento penale e al carcere preventivo sofferto, rispettivamente non ha comprovato di aver subito concretamente un pregiudizio riguardo alla sua reputazione personale e la sua onorabilità, né ha, peraltro, dimostrato in altro modo un qualsiasi nocumento;
che circa la critica all’operato del magistrato inquirente va rilevato che questa Camera non ha competenza per sindacarlo, considerato che – come visto – il decreto di abbandono (non motivato) 23.6.2008 è stato emanato nei confronti di IS 1 per "(…) insufficienza di prove in seguito alla ritrattazione della presunta vittima __________), figlia dell’accusato" (ABB __________);
che, a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 4'800.--, oltre interessi al 5% dal 14.3.2008 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi di questa Camera), importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione sociale, del carcere preventivo sofferto e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono (non motivato) 23.6.2008 e dalla presente decisione;
che l’istante postula un ulteriore risarcimento di almeno CHF 2'500.-- richiamando l’art. 318 CPP – secondo cui chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un’indennità –, essendo, a suo giudizio, la sua carcerazione stata illegale dal 10.3.2008 al 14.3.2008, poiché il procuratore pubblico avrebbe dovuto ordinare la sua scarcerazione il 10.3.2008, a seguito della comunicazione dell’avv. __________ __________;
che dagli atti risulta che con scritto 10.3.2008 l’avv. __________ __________ ha comunicato al procuratore pubblico che la presunta vittima gli ha conferito mandato di tutelare i suoi interessi, chiedendo di fissare urgentemente un interrogatorio nell’ambito del quale la sua assistita potrà "(…) procedere a una ritrattazione, in modo da poter, se del caso, metter fine il più presto possibile all’ingiusta carcerazione del padre. La signorina __________ ha giustificato il suo agire non volendo più rientrare in famiglia, sostenendo già, a suo tempo, avrebbe voluto rimanere con i nonni in __________ rifiutandosi di seguire i genitori a __________; sempre a suo dire non avrebbe voluto che il procedimento penale seguisse il suo corso sentendosi in tal senso consigliata (ma la circostanza è tutta da appurare) dalla psicologa. (…)" (scritto 10.3.2008, AI 5.8);
che il medesimo giorno il magistrato inquirente ha immediatamente informato la CTR __________ di essere stato contattato dal surriferito avvocato che gli ha comunicato che la madre e la presunta vittima si erano rivolte a lui per patrocinarle (o perlomeno per patrocinare la figlia), segnalando la sussistenza di un conflitto d’interessi tra figlia e madre, chiedendo di verificare la situazione sotto questo profilo, adottando, se del caso, le necessarie decisioni (scritto 10.3.2008, AI 5.9);
che a seguito dell’audizione della presunta vittima tenutasi il 13.3.2008, nell’ambito del quale quest’ultima ha ritrattato la sua precedente deposizione (AI 8.2), con scritto di medesima data, trasmesso alle ore 18:15 al Ministero pubblico, l’avv. PR 1 ha in sostanza chiesto la scarcerazione del suo assistito (AI 5.11);
che il giorno successivo il magistrato inquirente ha ordinato la scarcerazione di IS 1 (AI 10.12);
che in siffatte circostanze nulla si può rimproverare all’operato del procuratore pubblico, il quale a seguito dello scritto 10.3.2008 dell’avv. __________ __________ ha agito celermente (nel lasso di tempo di quattro giorni ha fissato un’udienza della presunta vittima ed ha proceduto alla scarcerazione del qui istante);
che il patrocinatore del qui istante avrebbe potuto presentare reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto per contestare l’operato del procuratore pubblico e chiedere l’immediata scarcerazione del suo assistito, passo che egli non ha intrapreso;
che a giudizio di questa Camera il qui istante ha subito una detenzione legittima, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico ed ai motivi di interesse pubblico come esatto dal verbale di notifica di arresto e di decisione 21.2.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, anche a seguito della comunicazione 10.3.2008 dell’avv. __________ __________: il fatto che nei sui confronti sia stato emanato un decreto di abbandono rende la sua detenzione ingiusta, ma non illegale e conseguentemente l’art. 318 CPP non può trovare applicazione al caso di specie (N. SALVIONI, op. cit., ad art. 318 CPP);
che pertanto la suddetta pretesa non può essere accolta;
che le ripetibili sono state considerate nella nota di onorario;
che a IS 1 va pertanto risarcito l’importo di CHF 15'188.40 oltre interessi, di cui CHF 10'388.40 per spese legali, oltre interessi al 5% dal 23.10.2008, e CHF 4'800.--, oltre interessi al 5% dal 14.3.2008, per torto morale;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale a carico di IS 1, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1'100.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'200.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 500.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono (non motivato) 23.6.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'188.40, oltre interessi al 5% su CHF 4'800.-- dal 14.3.2008 e su CHF 10'388.40 dal 23.10.2008.
2. La tassa di giustizia di CHF 1'100.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’200.-- (milleduecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 500.-- (cinquecento).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria