Incarto n.
60.2008.33

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/29.1.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia contenuto in un incarto penale;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 28/29.1.2008 preavvisando la stessa favorevolmente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia di furto del 6.6.2007 presentata dal qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 23.11.2007 (inc. __________).

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta l’istante chiede copia del rapporto di polizia redatto in relazione al furto denunciato. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

 

.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo terminato, deve far capo alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata anche perché non c’è stato un deposito atti, e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà inviato in allegato alla copia della presente decisione destinata al qui istante.

 

 

                                   7.   Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria