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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 6/10.11.2008 presentata da
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IS 1
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere emanato il 16.10.2008 dal procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________); |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decisione 16.10.2008 il procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP __________) in relazione ad una segnalazione del 25.9.2007, ritenendo che non vi fossero nuove prove ai sensi dell’art. 187 CPP;
che con scritto 6/10.11.2008 IS 1 insorge contro il decreto di non luogo a procedere;
che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;
che il decreto di non luogo a procedere, intimato a mezzo raccomandata il 16.10.2008, è stato respinto dal destinatario (qui istante) ed è ritornato al Ministero pubblico, come risulta dalla ricerca postale effettuata da questa Camera;
che il termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 18.10.2008 ed è venuto a scadere il 28.11.2008;
che l'istanza è stata spedita il 6.11.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 10.11.2008 (cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 576);
che con scritto 12.11.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che lo scritto di questa Camera non è stato ritirato dal qui istante, ed è ritornato il 24.11.2008;
che nel termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1Castelli non si è pronunciato al proposito;
che con tardivo scritto del 28.11/1.12.2008 ha preso posizione;
che l’istanza di promozione del 6/10.11.2008 è irricevibile in quanto tardiva;
che si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.
pronuncia
1. L'istanza è irricevibile in quanto tardiva.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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-; - sede (rif. NLP 4246.2008); -.
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Il presidente La segretaria