|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 31.1/1.2.2008 presentata dalla
|
|
IS 1
|
|
|
|
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale a carico di un caporale di polizia; |
|
|
|
|
richiamate le osservazioni 7.2.2008 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 19.12.2007 PI 2 si è presentato al Ministero pubblico ed ha in sostanza ammesso di aver commesso dei reati sul posto di lavoro. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
2. Con la presente istanza la Sezione delle risorse umane chiede l’accesso agli atti del procedimento penale, al fine di valutare una decisione sul rapporto d’impiego. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta, mentre PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza è accolta. La Sezione istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
6. Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria