Incarto n.
60.2008.39

 

Lugano

8 aprile 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 4/5.2.2008 presentata dal

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso ad alcuni atti di un incarto penale relativo al decesso di una cittadina __________;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 18/19.2.2008 del procuratore pubblico Rosa Item, con il quale si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data __________ è deceduta una giovane cittadina __________ alla stazione ferroviaria di __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo procedere in data 10.8.2007 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il __________ interviene in appoggio all’__________ in relazione alla richiesta dei genitori della persona deceduta, al fine in particolare di ottenere gli esami tossicologici. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, tenuto conto anche delle particolari e tragiche circostanze oggetto dell’inchiesta, è giustificato l’accesso agli atti da parte del patrocinatore del __________ istante per conto dell’__________, che a sua volta agisce su richiesta dei genitori della persona deceduta: si tratta di un intervento che rientra certamente nelle funzioni di una __________. Dopo esame degli atti presso questa Camera, il patrocinatore del __________ potrà estrarre copia degli esami messi in atto dalle autorità inquirenti.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria