Incarto n.
60.2008.402

 

Lugano

20 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16.12.2008 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

 

 

 

richiamate le osservazioni 18/19.12.2008 dell’allora procuratore pubblico Luca Maghetti, che comunica di preavvisare favorevolmente la richiesta, ritenendola pertinente;

 

richiamate altresì le osservazioni 23/29.12.2008 di PI 1, __________ (rappr. da: PR 1, __________), di cui si dirà in corso di motivazione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nell’ambito dell’Operazione __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, tra l’altro, a carico di PI 1 – arrestato il __________ (AI 48) e scarcerato il __________ (AI 111) – per titolo di promovimento della prostituzione, falsità in documenti e contravvenzione alla LDDS (inc. MP __________).

                                         L’accusa nei suoi confronti è stata poi estesa per titolo di appropriazione indebita, sub. amministrazione infedele e frode fiscale (decisione CRP 28.6.2005, inc. __________ e decisione CRP 5.9.2005, inc. __________ e verbali d’interrogatorio agli atti).

                                         Il procedimento penale è ancora pendente presso il Ministero pubblico.

 

 

                                   2.   Presso il IS 1 sono pendenti due ricorsi presentati da due istituti di previdenza professionale avverso una decisione dell’Ufficio AI mediante la quale ha erogato a PI 1 una rendita d’invalidità intera dall’1.9.2004 (inc. __________ e __________).

 

 

                                   3.   Con la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa Camera l’autorizzazione di poter consultare gli atti dell’incarto penale MP __________ e le sentenze emanate dalla Camera dei ricorsi penali ivi connesse, di poter estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e di poter trasmettere gli stessi alle parti implicate nelle suddette procedure. Evidenzia in particolare che dagli atti di causa emergerebbero indizi che PI 1, nonostante gli sia stata riconosciuta dall’AI un’incapacità al guadagno nella misura dell’80%, avrebbe esercitato un’attività lucrativa conseguendo rilevanti redditi.

 

                                         Come esposto in entrata, l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha preavvisato favorevolmente la richiesta, ritenendola pertinente.

 

                                         Con osservazioni 23/29.12.2008 la PR 1, in nome e per conto di PI 1, si oppone alla surriferita richiesta. Rileva che l’inchiesta – avviata all’inizio del mese di febbraio 2005 – si trova ancora nella fase istruttoria, che non è stato ancora eseguito il deposito atti e che il suo assicurato non ha ancora potuto accedere all’incarto penale. Nella denegata ipotesi in cui questa Camera dovesse accogliere l’istanza, a sua mente occorre in ogni modo fare una distinzione tra il reddito derivante da attività lavorativa (in connessione diretta con la sua capacità lavorativa) e il reddito derivante da altra fonte (reddito derivante da sostanza immobiliare e/o mobiliare, come ad esempio il reddito impostogli a livello fiscale per il fatto di essere azionista di alcune società).

 

 

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

                                     

                                   5.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato inoltre che le procedure pendenti presso il TCA (inc. __________) e il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ riguardano (anche) la persona di PI 1. A ciò aggiungasi che il procedimento penale concerne un’attività anche economica svolta da quest’ultimo, con possibili risvolti sulla quantificazione del grado di invalidità.

 

                                         In siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice oppure un vicecancelliere del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale MP __________ (in cui sono contenute anche le decisioni emanate da questa Camera) presso il Ministero pubblico, tuttavia soltanto dopo la crescita in giudicato della presente decisione e dopo che tale diritto (di accesso agli atti) sia stato riconosciuto a PI 1, come legittimamente rilevato dalla PR 1. Il giudice o il vicecancelliere dovrà concordare i tempi di accesso con il magistrato inquirente che subentrerà nell’inchiesta, compatibilmente con i suoi impegni, tenuto conto anche del fatto che il procedimento penale si trova ancora in fase istruttoria.

 

Il giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini dei due procedimenti ricorsuali di cui agli incarti __________ e __________ pendenti presso il IS 1.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.

                                         Richiamato l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria