Incarto n.
60.2008.403

 

Lugano

18 dicembre 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16/17.12.2008 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione di principio a copie dei rapporti di polizia e delle eventuali decisioni negli incarti relativi ad incendi;

 

 

 

considerato come si tratti di un problema di principio, posto in astratto, non è il caso di procedere ad uno scambio di allegati;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.In virtù dell’art. 15 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. L’art. 15 cpv. 2 LLI prescrive che, in caso di incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.

 

 

2.Con riferimento al recupero previsto dall’art. 15 cpv. 2 LLI, e con riferimento all’art. 25 cpv. 2 del relativo regolamento per l’attribuzione della competenza, l’Ufficio istante chiede di essere autorizzato ad accedere agli atti dei procedimenti penali relativi ad incendi, in modo particolare di poter visionare i rapporti di polizia e gli eventuali atti o decreti d’accusa, nonché le relative sentenze, per poter poi procedere nelle loro incombenze.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, agendo l’Ufficio istante in adempimento di una competenza prevista dalla LLI, è il caso di ammettere di principio l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a suo favore ogni qual volta si è confrontati con un procedimento per incendio intenzionale o colposo.

 

 

5.L’istanza di una decisione di principio è accolta. L’Ufficio istante potrà quindi esaminare gli atti dei procedimenti per incendio intenzionale o colposo, dopo che l’accesso agli atti sia stato ammesso alle parti.

 

 

6.Considerata la natura e la funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria