Incarto n.
60.2008.409

 

Lugano

27 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 22.12.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un procedimento penale nel frattempo archiviato e a estrarne delle copie;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con decisione 10.4.1992 la Corte delle assise criminali ha, tra l’altro, dichiarato IS 1 autore colpevole di ripetuta e continuata truffa, consumata e tentata, di ripetuta e continuata amministrazione infedele aggravata e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e lo ha condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione da dedursi il carcere preventivo sofferto, al pagamento di una multa di CHF 10'000.--, al pagamento alla parte civile dell’importo di CHF 2 milioni a valere quale risarcimento del danno, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali nella misura della metà e al pagamento delle spese di perizia nella misura di 1/4 [inc. TPC __________].

 

                                         Con giudizio 10.11.1992 la Corte di cassazione e di revisione penale ha, tra l’altro, respinto il ricorso 15.6.1992 presentato da __________ (allora patrocinato dagli avv.ti __________ __________ e __________ __________ __________, __________) (inc. CCRP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede l’autorizzazione a poter consultare gli atti del surriferito procedimento penale e a estrarne delle copie. Precisa, tra l’altro, che il suo interesse giuridico legittimo è sostanziato dal fatto che è intenzionato a verificare la possibilità di presentare una domanda di revisione del processo, poiché avrebbe ritrovato alcuni documenti (schede interne all’istituto bancario vistate o controfirmate da organi direttivi centrali mediante i quali sarebbe stato autorizzato a concedere prestiti all’altro coaccusato, rispettivamente a erogare denaro) e di non ricordarsi se gli stessi fossero allora stati acquisiti agli atti. In caso contrario, tali documenti potrebbero essere un valido motivo di revisione in applicazione dell’art. 299 lit. c CPP [secondo cui la revisione del processo, in caso di condanna, ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 397 CP)].

 

                                         Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale e la Corte di cassazione e di revisione penale, poiché l’istante è già stato parte (quale accusato) al procedimento penale nel frattempo archiviato ed egli ha quindi già avuto modo di visionare tutti gli atti.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui è stata presentata l’istanza e la surriferita giurisprudenza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale TPC __________ e gli atti dell’incarto penale CCRP __________.

 

                                         L’istante e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare l’incarto penale TPC __________ presso il Tribunale penale cantonale e l’incarto penale CCRP __________ presso la Corte di cassazione e di revisione penale ed a fotocopiare i documenti di cui necessita, concordando i tempi di accesso con le rispettive cancellerie compatibilmente con i loro impegni.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria