Incarto n.
60.2008.49

 

Lugano

20 marzo 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 11/14.2.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.10.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato con sentenza 22.2.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 18/19.2.2008 del presidente della Pretura penale e 27/29.2.2008 della Divisione della giustizia, che, esposte alcune considerazioni, di cui si dirà, laddove necessario, in seguito, si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;

 

viste le osservazioni 14/17.3.2008 del procuratore pubblico Mario Branda che chiede, in particolare, una “(…) congrua, sostanziale riduzione dell’indennità” tenuto conto della concolpa dell’interessato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

                                     

che con decreto 7.6.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS 1, presidente della __________ SA, e ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di uso colposo di materiale esplosivo o gas velenosi “(…) per avere, il 15 gennaio 2002, a __________, per negligenza, messo in pericolo con materie esplosive la proprietà altrui, e meglio per avere nel quadro di un minamento eseguito presso la propria cava, con l’intento di brillare circa 7000 metri cubi di granito, nella sua veste di responsabile del piano, ovvero progettista e direttore del brillamento, per imprevidenza colpevole avuto riguardo alle sue condizioni personali, trascurando di tenere in debito conto i risultati e i dati scaturiti dalla perforazione eseguita su suo incarico dalla ditta __________ (…), omettendo di procedere a qualsiasi rilievo topografico approfondito e trascurando di calcolare con precisione il volume della roccia da brillare e la sua geologia; prevedendo un arretramento insufficiente delle cariche esplosive (…) disponendo, ripettivamente facendo disporre i fori di caricamento ad una distanza, l’uno dall’altra, di ml 0.65 invece dei ml 2.5 – 3 consigliati; utilizzando un quantitativo eccessivo di esplosivo (…); provocando con la conseguente esplosione la proiezione di massi rocciosi in un raggio di oltre 250 metri e mettendo a rischio o provocando danni (…)” a diverse proprietà e di perturbamento di pubblici servizi “(…) per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra (…), per negligenza, provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica – durante 14 minuti tra __________ e __________ e durante 30 minuti tra __________ e __________ – da parte della __________ (…)” (DA __________);

 

 

che con scritto 21.6.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;

 

 

che con decisione 19.10.2006 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________), giudizio confermato dalla Corte di cassazione e revisione penale il 22.2.2007 (inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 39'563.90, oltre interessi, per spese legali e ripetibili di questa sede, CHF 53'495.35 per spese peritali e CHF 38'755.20 per danno materiale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che l’indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice;

 

 

                                         che per la definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593);

 

 

                                         che l’onere della prova incombe all’istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale;

 

 

                                         che del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l’istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508);

 

 

                                         che, con l’istanza in esame, IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 35'803.90, di cui CHF 31’400.-- a titolo di onorario (89 ore e 42 minuti a CHF 350.--/ora), CHF 1’875.-- di spese e CHF 2'528.90 di IVA (doc. F);

 

 

                                         che con scritto 2.6.2008 questa Camera ha chiesto al patrocinatore del qui istante di comunicare se le spese qui rivendicate erano eventualmente già state assunte da una compagnia di assicurazione o più in generale da terzi;

 

 

                                         che il patrocinatore ha confermato, con scritto 18.6.2008, come alcune spese fossero già state pagate dalla __________ Protezione Giuridica SA;

 

 

                                         che dallo scritto sopraindicato è emerso che “(…) questi pagamenti sono stati disposti a titolo di anticipo, ritenuto che l’assicurato è contrattualmente tenuto al rimborso nella misura in cui tali costi sono a carico di un responsabile (in casu lo Stato conformemente agli art. 317 ss. CPP). Si fa riferimento all’art. 2 cifra 6 delle condizioni generali d’assicurazione allegate allo scritto __________” (scritto 18.6.2008 avv. __________);

 

 

                                         che da ciò, a mente dell’istante, discende che “(…) l’istante è legittimato nel merito a formulare richiesta di indennità in ordine sia alle spese legali sia alle spese peritali. Viene pertanto integralmente confermata l’istanza di indennità dell’11 febbraio 2008, fermo restando che IS 1 rimborserà a __________ la parte riferita alle spese coperte da quest’ultima conformemente alla giurisprudenza del Tribunale penale federale (vedi stralcio della sentenza del 12 ottobre 2005, allegato alla scritto 10 giugno di __________)” (scritto 18.6.2008 avv. __________);

 

 

                                         che la procedura disciplinata dagli art. 317 ss. CPP è essenzialmente di natura civile e tocca aspetti tipici del diritto della responsabilità civile;

                                         che contrariamente al risarcimento stabilito dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988 (LResp), possibile solo se il danno è stato cagionato in modo illecito (art. 4 cpv. 1 LResp), la rifusione di un’indennità sulla base degli art. 317 ss. CPP non è subordinata né all’esistenza di un atto illecito né alla colpa del magistrato inquirente;

 

 

                                         che, come evidenziato in precedenza, tale base legale è infatti stata concepita nel senso di una responsabilità causale (cfr. anche Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, ad art. 437 CPP-CH);

 

 

                                         che nella misura in cui l’istante, come in concreto, dispone di un’assicurazione di protezione giuridica, nasce un evidente problema di concorso d’azioni;

 

 

                                         che in materia di responsabilità plurale per cause diverse, l’art. 51 cpv. 2 CO suggerisce al giudice un preciso ordine di regresso: in prima linea risponde colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in seconda colui che ne risponde per obbligazione contrattuale ed infine colui che ne è tenuto per legge: giurisprudenza e dottrina maggioritaria includono gli assicuratori nella seconda fascia, considerandoli come un responsabile contrattuale (DTF 80 II 247; BK – R. BREHM, Vol. VI/1/3/1, 3. ed., Berna 2006, n. 60 ad art. 51 CO), mentre solo in terza ed ultima fascia i responsabili a titolo causale (F. WERRO, La responsabilité civile, Berna 2005, p. 402; BK – R. BREHM, op. cit., n. 73 ss. ad art. 51 CO);

 

 

                                         che l’assicurazione di protezione giuridica essendo inoltre annoverabile tra le assicurazioni contro i danni (C. BOLL, in: Honsell/Vogt/Schnyder [a cura di], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 5 e 14 ad art. 48 LCA), torna applicabile anche l’art. 72 LCA, che nella sua concezione maggioritaria conferisce all’assicuratore un diritto di regresso unicamente per pretese fondate su una responsabilità aquiliana (DTF 120 II 191; BK – R. BREHM, op. cit., n. 61 ad art. 51 CO), escludendolo invece nei confronti del responsabile a titolo causale, a meno che non si possa rimproverargli una colpa addizionale (K. OFTINGER / E. W. STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 11 n. 37);

 

                                         che in una decisione risalente al 15.12.1998, questa Camera ha già avuto modo di negare la rifusione delle spese legali coperte da un’assicurazione di protezione giuridica, argomentando che la riparazione del danno è in questo caso sufficientemente garantita e l’accusato non subisce alcun pregiudizio (inc. __________);

 

 

                                         che negli stessi termini si è espressa in una successiva decisione del 23.8.2004, nella quale ha negato il risarcimento delle spese legali coperte da un sindacato, ribadendo che scopo dell’indennità prevista dall’art. 317 CPP è quello di evitare che un accusato, benché prosciolto, debba personalmente assumersi il costo delle spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la sua difesa, senza alcuna possibilità di ottenerne la riparazione (inc. __________);

 

 

                                         che ancora recentemente questa Camera, con decisione 12.11.2007 in re F. P., inc. __________, in RtiD II 2008 p. 30 ss., ha ribadito questo principio;

 

 

                                         che un articolo ultimamente pubblicato nella Revue fribourgeoise de jurisprudence giunge alle medesime conclusioni [cfr. P. CORBOZ / F. BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies a tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007 p. 382 ss. in particolare p. 382-387];

 

 

                                         che il Tribunale federale, in un caso relativo all’applicazione dell’art. 163a CPP vodese, ha da parte sua concluso che non è arbitrario porre, se necessario, le spese di patrocinio dell’accusato prosciolto dapprima a carico della parte condannata al pagamento delle spese causate dal suo comportamento, in seguito a carico di un’eventuale assicurazione e, solo infine, a carico dello Stato (JdT 1992 III 88);

 

 

                                         che questa interpretazione dell’art. 317 CPP, che sostanzialmente relega in ultima linea la responsabilità causale dello Stato, è conforme all’ordine di regresso dell’art. 51 cpv. 2 CO ed al suo spirito;

 

 

                                         che, pur a conoscenza della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui è arbitrario negare ad una parte un’indennità per ripetibili solo perché essa beneficia di un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 117 Ia 295) oppure perché è assistita da un’associazione o da un sindacato (DTF 122 V 279; 108 V 270), si deve ritenere che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si fonda su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP, che disciplina la possibilità per l’autorità giudicante di assegnare ripetibili nell’ambito della decisione sulle spese (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);

 

 

                                         che del resto, le spese di patrocinio di cui all’art. 317 CPP costituiscono un elemento del danno solo nella misura in cui non sono già comprese nelle eventuali ripetibili assegnate all’accusato prosciolto dall’autorità giudicante (cfr., per tutte, decisione CRP del 5.12.2005 in re F.B., inc. __________);

 

 

                                         che nel caso in esame, dalla documentazione agli atti (scritto 18.6.2008 dell’avv. __________), risulta che le spese legali sofferte dall’istante in seguito all’ingiusto procedimento sono state integralmente coperte dalla __________ Protezione Giuridica SA;

 

 

                                         che pertanto un’eventuale rifusione in questa sede delle spese legali gioverebbe, in definitiva, unicamente alla compagnia d’assicurazione in quanto sarebbe comunque esclusa la possibilità per il danneggiato di cumulare, per il medesimo danno, più prestazioni assicurative;

 

 

                                         che riallacciandosi alle argomentazioni di natura prettamente civilistica, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, quale debitore solidale, è pertanto liberato dal suo obbligo legale previsto dall’art. 317 CPP (cfr., al proposito, DTF 112 II 138);

 

 

                                         che nei rapporti interni, la __________ Protezione Giuridica SA non ha invece la possibilità di avanzare pretese di regresso nei confronti dello Stato: come sopra evidenziato, gli assicuratori sono infatti sottoposti all’ordine delle regole di regresso fissate dall’art. 51 CO (DTF 119 II 293) o dall’art. 72 LCA, per cui non possono invocare con successo un simile diritto nei confronti del responsabile a titolo causale, quale è lo Stato;

 

 

                                         che pertanto, per quanto concerne la rifusione delle spese legali postulate dal qui istante, non si può riconoscere che quest’ultimo abbia subito un danno: di conseguenza l’istanza va respinta;

 

 

                                         che IS 1 chiede inoltre la rifusione delle spese peritali per un ammontare complessivo pari a CHF 53'495.35;

 

 

                                         che infatti “(…) viste le difficoltà fattuali del procedimento in esame e, segnatamente, le argomentazioni e le conclusioni a cui è giunto il perito giudiziario nominato dal Procuratore Pubblico, l’istante ha legittimamente fatto capo al parere di esperti di sua fiducia. Come si potrà rilevare direttamente dalla lettura dei referti, le quattro perizie di parte non sono dei doppioni, ma si completano. Si tratta infatti di perizie settoriali, come del resto le ha correttamente definite il Pretore penale. Queste perizie sono state certamente determinanti per l’esito del procedimento, poiché esse hanno dapprima convinto il giudice a nominare un superperito ed hanno pure dato un contributo significativo per l’accertamento dei fatti da parte del giudice medesimo, come risulta direttamente dalla sentenza” (istanza 11/14.2.2008, p. 10);

 

 

                                         che parte delle spese peritali (CHF 26'274.15) sono già state “anticipate” a IS 1 direttamente dalla __________ Assicurazione Giuridica SA (cfr. scritto 18.6.2008 avv. __________);

 

 

                                         che pertanto, per quanto concerne queste spese, non si può, parimenti a quanto già soprindicato per le spese legali, riconoscere che quest’ultimo abbia un danno: di conseguenza l’istanza, anche su questo punto, va respinta;

 

 

                                         che tuttavia l’istante ha affermato che “(…) si fa presente che __________ ha coperto soltanto una parte delle spese peritali (…). In particolare, non sono state pagate le fatture doc. I / M / O / Q / R di cui all’istanza di indennità. In ordine a queste posizioni, è in ogni caso data facoltà di attivare la responsabilità dello Stato in base ai combinati art. 51 cpv. 1 e 50 cpv. 1 CO” (cfr. scritto 18.6.2008 avv. __________);

 

 

                                         che nondimeno il pagamento solo parziale delle spese peritali da parte della __________ Assicurazione Giuridica SA non fa di principio decadere la pretesa (e quindi il credito) dell'assicurato alla rifusione del restante importo scoperto;

 

 

                                         che, in effetti, se le spese di difesa non sono state ancora pagate, l'assicurato dispone di un credito verso il suo assicuratore che dovrà far valere dapprima proprio contro quest'ultimo (art. 44 cpv. 1 CO e art. 51 cpv. 2 CO) (RFJ 2007 p. 386);

 

 

                                         che pertanto l'importo scoperto è sufficientemente garantito dalla __________ Assicurazione Giuridica SA, anche perché l'istante non ha, in particolare, dimostrato che l'assicurazione giuridica non sia tenuta a rimborsare le altre spese peritali, o che possa giuridicamente non farlo;

 

 

                                         che a fronte di due enti responsabili (a titolo diverso, ma debitori solidali nei rapporti esterni), entrambi chiaramente solvibili, la scelta dell'istante di richiedere dapprima un acconto alla compagnia assicurativa, di agire poi contro lo Stato e di chiedere infine l'eventuale residuo non coperto nuovamente all'assicurazione appare a prima vista contraria ad un'economia di procedura, ma anche all'obbligo del danneggiato di contenere al minimo il danno: agendo in tal modo genera infatti costi in questa sede e costringe successivamente lo Stato ad un'azione di regresso contro la compagnia d'assicurazione;

 

 

                                         che la scelta di percorrere le due vie è inoltre discutibile poiché l'azione è si promossa a nome dell'istante, ma sostanzialmente per conto dell'assicurazione;

 

 

                                         che del resto, come sopra ricordato, scopo dell'art. 317 CPP è quello di garantire all'accusato prosciolto la riparazione del danno che lo stesso non potrebbe ottenere in altro modo: si tratta quindi di una responsabilità sussidiaria;

 

 

                                         che in ogni modo, considerato che l'art. 50 cpv. 2 CO (a cui rinvia l'art. 51 cpv. 1 CO) stabilisce che appartiene al giudice determinare chi deve, per finire, sopportare il danno, appare senz'altro conforme al diritto ed all'equità ripristinare la responsabilità prioritaria di colui che risponde per obbligazione contrattuale;

 

 

                                         che pertanto anche per quanto concerne la rifusione delle spese peritali non ancora pagate dalla __________ Assicurazione Giuridica SA l'istanza va respinta;

 

 

                                         che IS 1 chiede inoltre la rifusione dei danni materiali da lui subiti;

 

 

                                         che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che IS 1 ha prodotto l'accordo 15.7.2004 da lui concluso con la __________ SA, del seguente tenore: “(…) il motivo di questa convenzione è principalmente riconducibile all’esigenza difensiva di mantenere inalterato il luogo dell’incidente (segnatamente di non sgomberare la mina) allo scopo di far esperire le perizie tecniche di parte, necessarie per controbattere la perizia allestita su incarico del Procuratore pubblico (…). Il mantenimento inalterato della situazione dell’incidente ha determinato l’impossibilità di utilizzo e sfruttamento industriale dell’area interessata da parte della __________ SA (…). Il qui istante si è dunque impegnato a risarcire quanto meno i costi sopportati inutilmente da __________ SA a dipendenza del procedimento penale e delle connesse esigenze difensive (…). Questi costi inutili per la ditta sono appunto la metà dell’affitto della cava (che la __________ SA ha continuato a pagare pur non potendo utilizzare l’area bloccata) nonché i costi di personale e materiale nella misura in cui vi è stato un utilizzo di queste risorse non produttivo per l’attività industriale e commerciale” (istanza 11/14.2.2008, p. 10 ss.);

 

 

                                         che, sulla base delle fatture emesse conseguentemente in data 29.1.2008 (doc. Z) dalla __________ SA, l’istante postula dunque la rifusione di CHF 38'755.20 a titolo di danni materiali (corrispondente all'80% del totale delle fatture);

 

 

                                         che IS 1 sostiene dunque di aver assunto/di assumere personalmente (in base alla convenzione 15.7.2004, doc. S) parte di detti pretesi danni che la __________ SA avrebbe subito;

 

 

                                         che per quanto concerne le spese inerenti la metà dell'affitto della cava ("(…) che la __________ SA ha continuato a pagare pur non potendo utilizzare l’area bloccata") l'istante non prova nondimeno l'esistenza del preteso pregiudizio;

 

 

                                         che occorre infatti considerare che non si è in presenza di un contratto di locazione (caratterizzato dal semplice uso di una cosa) ma di un contratto d'affitto (ai sensi dell'art. 275 ss. CO), caratterizzato dalla concessione all'affittuario di una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi;

 

                                        

                                         che dalla documentazione prodotta risulta che la __________ SA ha semplicemente addossato metà del fitto al qui istante. Dalla documentazione agli atti e dall'istanza non emerge ancora che a seguito della conservazione inalterata di parte del sedime affittato la società affittuaria abbia dovuto cessare o ridurre l'attività di estrazione e lavorazione, effettuata nella cava (e possibile nella parte non bloccata), tale da creare un danno e da giustificare l'assunzione del medesimo da parte dell'istante; solo una comprovata riduzione dell'attività di estrazione e lavorazione a seguito del blocco di parte dell'area della cava avrebbe infatti giustificato un'assunzione di parte del fitto;

 

 

                                         che quindi IS 1 non può esigere il risarcimento di metà del fitto senza aver dimostrato un danno effettivo sopportato dalla società e a lui addossabile;

 

                                         che pertanto nulla è riconosciuto al qui istante per quanto concerne l'affitto della cava;

 

 

                                         che IS 1 sostiene inoltre che "(…) in considerazione della complessità tecnica e specialistica della fattispecie, nell'attività difensiva ha avuto un ruolo essenziale il signor IS 1 personalmente. Quest'ultimo è dipendente della __________ SA, da cui percepisce uno stipendio. L'attività difensiva ha pure richiesto il coinvolgimento di altri dipendenti della ditta; l'utilizzazione di materiale e di servizi di cancelleria. Il qui istante si è dunque impegnato a risarcire quanto meno i costi sopportati inutilmente da __________ SA a dipendenza del procedimento penale e delle connesse esigenze difensive (…)" (istanza 11/14.2.2008, p. 11);

 

 

                                         che di principio queste spese, effettive, possono essere rifuse;

 

 

                                         che, delle spese esposte al doc. Z, solo quelle inerenti la perdita di guadagno dello stesso IS 1 non vengono rifuse, considerato il ruolo societario da lui assunto (presidente del CdA della __________ SA) e la funzione dirigente da lui svolta, che gli permettono flessibilità nell'organizzazione del lavoro, e nella pianificazione del suo tempo, e quindi, gli consentono di coordinare gli impegni verso la società con quelli del procedimento penale, in applicazione dell'art. 44 CO;

 

 

                                         che pertanto va unicamente riconosciuto, per le spese di cui al doc. Z, l'importo di CHF 4'844.-- (dedotte in particolare le prestazioni del 4.10.2004, del 15.10.2004, del 25.10.2004, del 19.10.2004 e del 18/19.10.2006 inerenti la perdita di guadagno dell'istante);

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 11.2.2008 della presente istanza;

 

 

                                         che l'istante protesta inoltre un importo complessivo di CHF 3'760.-- per ripetibili di questa sede (cfr. istanza 11/14.2.2008, p. 9);

che nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

che – ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

che a IS 1 va dunque rifuso l'importo di CHF 5'844.-- di cui CHF 4'844.-- per danni materiali e CHF 1'000.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 1’850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'900.--, sono poste a carico del qui istante, quasi totalmente soccombente, per la somma di CHF 1'700.--.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

1.L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.10.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato con sentenza 22.2.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'844.--, oltre interessi del 5% su CHF 4'844.-- dall'11.2.2008.

 

 

2.La tassa di giustizia di CHF1’850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF1’900.-- (millenovecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 1'700.—(millesettecento).

 

                                        

3.Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria