Incarto n.
60.2008.51

 

Lugano

8 aprile 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/14.2.2008 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad un commerciante ambulante;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 13/14.2.2008, preavvisandola favorevolmente;

 

richiamate le osservazioni 21/22.2.2008 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 20.7.2004 (DA __________) cresciuto in giudicato a seguito del ritiro dell’opposizione. Altri due procedimenti sono stati aperti e non sono ancora conclusi: MP __________ e __________.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il __________, nell’ambito delle sue funzioni, chiede di poter esaminare gli atti penali, in relazione all’attività di commerciante ambulante. Il sostituto procuratore pubblico e l’interessato (per il tramite del proprio patrocinatore) hanno dato il loro accordo all’accoglimento della richiesta.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, considerato anche il tenore dell’art. 7 cpv. 2 della LCAmb (RS 943.1), è data certamente una legittimazione da parte dell’autorità istante ad esaminare gli atti del procedimento a carico di PI 2.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Un rappresentante del __________ potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Ministero pubblico ed estrarre copie.

 

 

                                   6.   Considerata la funzione di autorità pubblica dell’entità istante, si rinuncia alla tassa di giustizia e al carico delle spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria