Incarto n.
60.2008.52

 

Lugano

1 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 15/18.2.2008 presentato da

 

 

 

RI 1, ,

patr. da: PR 1 Studio legale, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedo (inc. __________);

 

 

richiamate le osservazioni 20/21.2.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e 26.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con giudizio 22.11.2007 la Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in certificati e ripetuta guida nonostante la revoca; lo ha condannato, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflittegli il 9.11.2004 ed il 4.9.2006, alla pena detentiva di dodici mesi (inc. __________).

 

                                         Il giudice dell’applicazione della pena, con decisione 26.9.2007, aveva revocato la liberazione condizionale concessagli il 7.9.2006 dal Consiglio di vigilanza ordinando il ripristino dell’esecuzione del residuo di quattro mesi (inc. __________).

 

                                         RI 1 sta espiando presso il PCT le citate pene (1/3 il 21.2.2008, 1/2 il 12.5.2008, 2/3 l’1.8.2008 e fine l’11.1.2009).

 

 

                                  b.   Il 10.1.2008 il detenuto, qui ricorrente, ha chiesto di beneficiare di un (primo) congedo di dodici ore, il giorno 21.2.2008, per – secondo il formulario domanda di congedo – rendere visita al padre rispettivamente – secondo il verbale di audizione 16.1.2008 – rendere visita alla madre ricoverata in casa per anziani.

 

                                         Con decisione 5.2.2008 – preso atto dei preavvisi dell’operatore sociale di riferimento, del direttore del penitenziario e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo. Ha sottolineato, esposte le vicende personali/penali di RI 1, come ci si trovasse confrontati con una persona pesantemente recidiva che stava scontando una pena di sedici mesi da espiare per avere commesso reati di una certa gravità. I preavvisi acquisiti attestavano che l’istante continuava a mantenere una posizione di totale chiusura nei confronti di ogni approccio teso a permettere l’elaborazione dei reati: il rischio di recidiva rimaneva pertanto alto anche nell’ambito di un congedo (inc. __________).

 

 

                                   c.   Con tempestivo gravame RI 1 postula l’annullamento della predetta decisione con contestuale concessione di un congedo di dodici ore, il 21.2.2008, per rendere visita alla madre rispettivamente l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza dell’avv. __________.

 

                                         Il ricorrente, esposte le sue vicissitudini penali, rimprovera al giudice dell’applicazione della pena di avere reputato che non mantenesse una buona condotta in carcere, buon comportamento che invece si evincerebbe dal piano d’esecuzione della sanzione penale. Il fatto che sia recidivo non potrebbe avere influenza sulla domanda di congedo: questa circostanza sarebbe da considerare soltanto quando vi sia un concreto pericolo che, durante il congedo, il detenuto possa commettere gli stessi reati già oggetto di condanna. Sarebbe stato condannato per reati contro il patrimonio, che implicherebbero un tempo di preparazione e di commissione non indifferente. Nella fattispecie non potrebbe pertanto esserci un pericolo di recidiva: il congedo sarebbe finalizzato a visitare la madre presso la casa per anziani dove vive, durerebbe dodici ore e si svolgerebbe presso la predetta struttura; durante il congedo potrebbe inoltre essere accompagnato e controllato dalle competenti autorità. Il giudice dell’applicazione della pena non avrebbe tenuto conto delle valutazioni esposte nel piano d’esecuzione della sanzione penale (che prevederebbe espressamente “accompagnamenti per visitare la madre presso la casa per anziani”).

 

 

                                  d.   Delle osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e del giudice dell’applicazione della pena si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   RI 1 postula di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. __________.

 

                                         Giusta l’art. 340 cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione della pena (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad art. 340 CPP).

 

                                         Il gravame, per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.

 

 

                                   2.   Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, in vigore dall’1.1.2007, il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena; la sua decisione è impugnabile a questa Camera nel termine di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento (art. 341 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 CPP).

 

                                         Il ricorso 15/18.2.2008 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Prima dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF 1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi, come si dirà.

 

                                         3.2.

                                         Con la revisione della parte generale del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui trattata.

                                         Ai sensi dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene, tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata in vigore l’1.1.1999.

 

                                         3.3.

                                         L’art. 84 CP disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6 recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.

                                         Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800) questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

 

                                         3.4.

                                         Giusta l’art. 45 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 “il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

                                         In Ticino, l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).

                                         Con riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006 relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena.

                                         L’art. 78 RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art. 80 RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”

                                         Quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data 14.6.2002 (verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena.

 

                                         3.5.

                                         Premesso che il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili con l’art. 84 cpv. 6 CP.

                                         Quesito sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF 1999 p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.

                                         Quesito più problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e recidiva.

                                         La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato.

 

                                         In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.

                                         Fino all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale), l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         RI 1 – che ha scontato 1/3 della pena il 21.2.2008 – ha pacificamente raggiunto la soglia oggettiva minima per la concessione del (primo) congedo.

 

                                         4.2.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena ha negato il congedo sostanzialmente in ragione dell’alto rischio di recidiva. A ragione.

 

                                         La concessione del congedo presuppone, tra l’altro, che “non vi sia da attendersi che (il beneficiario) commetta nuovi reati”, condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. consid. 3.3.; cfr. anche BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ad art. 84 CP): nella valutazione della prognosi futura non si può quindi prescindere dal vissuto del richiedente e pertanto, anche, dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il reinserimento del detenuto nella società – scopo peraltro del regime di espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare la sicurezza dell’ordine pubblico.

 

                                         Dagli atti risulta che con decisione 7.9.2006 l’allora competente Consiglio di vigilanza ha liberato condizionalmente RI 1 – che stava espiando simultaneamente tre pene (per complessivi ventiquattro mesi e dieci giorni di detenzione) – sottoponendolo a patronato (con un periodo di prova di quattro anni) ed ingiungendogli, quali norme di condotta, un trattamento ambulatoriale e il mantenimento di un’attività lavorativa (inc. __________). Norme che nondimeno il ricorrente, ad un certo punto, non ha più rispettato (cfr. segnalazione 14.5.2007 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell’applicazione della pena). Il ricorrente è stato interrogato il 21.8.2007 dal giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua situazione. E’ stato arrestato il 12.9.2007 per la commissione di ulteriori reati e, con giudizio 22.11.2007, è stato condannato dalla competente Corte alla pena detentiva di dodici mesi per ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in certificati e ripetuta guida nonostante la revoca (inc. __________).

 

                                         Il giudice dell’applicazione della pena, nella sentenza 26.9.2007 inerente la revoca della liberazione condizionale, aveva in particolare sottolineato come il ricorrente mancasse “(…) di ogni capacità di introspezione e qualsiasi tentativo di intervento esterno è visto come intrusione nella sua sfera privata. In queste condizioni il rischio di recidiva è concreto ed alto. (…). Sino ad oggi tutto quanto le competenti autorità di esecuzione hanno cercato di fare (…) si è rivelato (…) inefficace a causa della mancata collaborazione dell’interessato” (decisione 26.9.2007, p. 5, inc. __________). Situazione, quella appena esposta, che oggi non è mutata, come ben si evince dai preavvisi, tutti negativi, del 10.1.2008 del Servizio sociale del PCT, del Direttore del PCT e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure [“Il signor RI 1, che in carcere non crea alcun problema, è invece persona inaffidabile, basti dire e lo si può rilevare dall’allegato estratto delle precedenti espiazioni, che ad ogni concessione di un regime progressivo ha subito ripreso a delinquere” (preavviso 10.1.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure)]. Il fatto che, in carcere, il ricorrente si comporti bene non implica necessariamente che prosegua in tale (buona) condotta anche fuori dalle mura carcerarie. La storia personale di RI 1 dimostra in realtà proprio il contrario: non è in grado di gestirsi responsabilmente ed è, anzi, completamente inaffidabile. Il ricorrente ha invero sempre abusato della fiducia accordatagli. Il fatto che abbia asserito che “l’ultima carcerazione mi ha segnato, anche per la sua durezza durante la detenzione preventiva. Mi sono ripromesso di non più far rientro in carcere per nessuna ragione” (verbale di udienza 16.1.2008 davanti al giudice dell’applicazione della pena) rispettivamente che, in questa sede, sostenga che non ha intenzione di commettere altri reati (ricorso 15/18.2.2008, p. 5) non è pertanto sufficiente, in ragione del suo vissuto, per credere a quanto detto.

 

                                         Giusta l’art. 75 cpv. 4 CP il detenuto deve peraltro partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione, sforzi che nondimeno RI 1 – che non ha seriamente intrapreso un lavoro su sé stesso per elaborare i reati – non ha compiuto. In queste circostanze, il fatto che i reati per i quali è stato condannato necessitino di tempo di preparazione/commissione – tempo che concedendogli un congedo di dodici ore non avrebbe – è manifestamente irrilevante (è inoltre ancora da dimostrare che in carcere, con molto tempo a disposizione, non si possano architettare nuovi/ulteriori crimini/delitti).

 

                                         Il piano d’esecuzione della sanzione penale – del quale il giudice dell’applicazione della pena non avrebbe, a torto, tenuto conto [piano che non figurava nell’incarto messo a disposizione dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e che, inoltre, non era cresciuto in giudicato (osservazioni 26.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena)] – non comporta, evidentemente, che quanto esposto [in capo, segnatamente, alle possibilità di lavoro, di formazione e di perfezionamento ed alle relazioni con il mondo esterno (art. 75 cpv. 3 CP)] venga immediatamente concretizzato; il fatto che vengano auspicate visite alla madre non implica quindi che, già oggi, RI 1 possa pretendere di uscire dal carcere per questo motivo. In realtà, la realizzazione del piano deve adattarsi alla situazione concreta che si presenta ogni giorno, con riferimento alla condotta del detenuto che – come detto – deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 4 CP).

 

                                         Si deve concludere, oggi, per l’assenza dei presupposti per la concessione del congedo, al quale osta la sicurezza dell’ordine pubblico. RI 1 domanda peraltro il congedo per visitare la madre ricoverata in casa per anziani. La richiesta del ricorrente potrebbe pertanto, se ne sono date le condizioni, essere evasa facendo capo alla facoltà della Direzione del penitenziario, che può accordare brevi accompagnamenti in casi di necessità.

 

 

                                   5.   Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341 CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria