Incarto n.
60.2008.61

 

Lugano

11 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21/25.2.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 26.2.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

 

richiamate le osservazioni 5/6.3.2008 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia del 23.8.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) che, per PI 3, è sfociato in un decreto d’accusa del 31.1.2008 (DA __________) per uso colposo di materiale esplosivo.

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta, la Sezione istante chiede l’accesso agli atti, considerato come PI 3 sia in possesso di un permesso di uso esplosivi. Sia il procuratore pubblico, sia PI 3 hanno comunicato di non opporsi all’accoglimento della richiesta.

 

 

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, data l’imputazione contenuta nel DA e date le competenze riconosciute dal Regolamento della legge di applicazione alla LF sugli esplosivi (art. 1 del regolamento) alla Sezione istante, va riconosciuto a quest’ultima un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti dell’inchiesta.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso il Ministero pubblico.

 

 

                                   6.   Dati il carattere e la funzione pubblica dell’istante, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria