Incarto n.
60.2008.68

 

Lugano

11 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8/28.2.2008 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere informazioni circa l’esito di un procedimento penale;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27/28.2.2008, comunicando al contempo il proprio nulla osta alla trasmissione delle informazioni richieste;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di due querele presentate al Ministero pubblico, questi ha aperto due procedimenti penali a carico di diverse persone, tra le quali PI 2 (inc. MP __________ e __________). I procedimenti si trovano tuttora allo stadio delle informazioni preliminari.

 

 

                                   2.   Nella presente procedura l’Ufficio istante chiede di conoscere la situazione attuale dei procedimenti e l’eventuale esito dei medesimi. E ciò anche sulla base del consenso scritto rilasciato da PI 2.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, considerati i motivi della richiesta ed il consenso rilasciato dall’interessato, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a far conoscere all’Ufficio istante l’attuale situazione dei procedimenti (come indicato al punto 2 della presente decisione) nonché l’eventuale esito futuro: a questo proposito, e per economia di procedura, già con la presente decisione si autorizza il Ministero pubblico a trasmettere copia dell’eventuale decisione finale dei procedimenti per quanto riguarda PI 2.

 

 

                                   5.   Considerati la funzione e lo scopo pubblico dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria