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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 27/28.2.2008 presentata da
richiamate le osservazioni 28/31.3.2008 della Divisione della giustizia e 28/31.3.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, di cui si dirà – laddove necessario – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 16.12.2005 il magistrato inquirente ha posto – tra l’altro – in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 siccome accusato di truffa ripetuta "per avere, nel periodo febbraio 2000-novembre 2000, a __________ ed in altre località all’estero, agendo quale azionista e amministratore della __________, __________, nonché quale gestore dei capitali raccolti presso i clienti e depositati sulla relazione intestata alla __________ presso la Banca __________ di __________ e quale responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del valore delle quote (NAV), per procacciare a sé ed a altri un indebito profitto, e meglio ai suoi clienti danneggiati nella __________ e le cui quote erano state trasferite nella __________, ingannato con astuzia persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui (…) causando in tal modo ai citati clienti un pregiudizio complessivo, perlomeno temporaneo, di EUR 57'952.80, ritenuto che gli investitori danneggiati sono stati nel frattempo risarciti da IS 1", e meglio come descritto nell’atto di accusa 16.12.2005 (ACC __________);
che con giudizio 27.2.2007 la suddetta Corte ha, tra l’altro, prosciolto il qui istante dalla suddetta imputazione (inc. TPC __________);
che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 567’043.05 oltre interessi, di cui CHF 20'656.25 per spese di patrocinio, CHF 516'386.80 a titolo di danni materiali e CHF 30'000.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che il qui istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali del suo allora patrocinatore di fiducia avv. __________ (nel frattempo deceduto) di CHF 6'981.30 [di cui CHF 660.-- a titolo d’onorario per l’anno 2000 (3 ore a CHF 220.--/ora), CHF 5'750.-- a titolo di onorario per gli anni 2001 e 2002 (23 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 571.40 di spese] e del suo successivo patrocinatore avv. PR 1 di CHF 13'674.95 [di cui CHF 12'686.85 (recte: 12'666.65) a titolo di onorario (50 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 848.10 di spese (istanza 27/28.2.2008, p. 3 e 4 e doc. 1.b e 1.c ivi annessi);
che la tariffa oraria applicata – CHF 220.--/ora fino alla fine dell’anno 2000 e CHF 250.--/ora dal 2001 – appare conforme ai suddetti principi;
che si osserva anzitutto che è stato l’istante stesso a dare avvio al procedimento penale presentando, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________ __________, una denuncia in data__________ __________ [quest’ultimo, sempre il 27.2.2007, è stato, per contro, condannato in contumacia dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Claudio Zali alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a versare alla parte civile IS 1 l’importo di € 60'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto autore colpevole di truffa ripetuta e amministrazione infedele qualificata, e meglio come descritto nell’atto di accusa 16.12.2005 (ACC __________) (sentenza 27.2.2007, inc. __________)];
che nell’ambito di questo procedimento il qui istante è stato sentito la prima volta come teste il 10.1.2002 e che in quell’occasione il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di truffa, subordinatamente appropriazione indebita e di esercizio abusivo dell’attività di fiduciario finanziario, in base alle risultanze del suo interrogatorio tenutosi quel giorno (verbale d’interrogatorio 10.1.2002, p. 10, AI 1);
che di conseguenza le prestazioni antecedenti il 10.1.2002 (corrispondente al data della promozione dell’accusa) non vengono considerate, non apparendo giustificate, in quanto fino a quel momento il procedimento penale non era a suo carico;
che per quanto concerne l’anno 2002 (10.1.2002 - 3.12.2002) l’onorario indicato nel dettaglio della nota professionale appare conforme ai predetti principi, e viene pertanto integralmente ammesso in CHF 5'525.-- (1’326 minuti a CHF 250.--/ora) (doc. 1b annesso all’istanza 27/28.2.2008);
che a ciò vanno aggiunte le relative spese pari a CHF 289.80, come esposto;
che per quanto concerne la nota professionale 18.9.2007 dell’avv. PR 1 dall’onorario esposto (50 ore e 40 minuti), va anzitutto stralciata la prestazione del 10.10.2002 “lettera a PP Tattarletti", avendo l’avv. PR 1 affermato di aver ripreso il mandato a metà dicembre del 2002 (istanza 27/28.2.2008, p. 3); non vengono inoltre considerate le prestazioni del 10.12.2002 "procura" e del 20.08.2003 "procura per Swisscom", trattandosi di prestazioni che rientrano nelle mansioni di cancelleria (e non dell’avvocato), i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo;
che per quanto attiene alle rimanenti prestazioni, l’onorario indicato appare conforme ai principi suesposti;
che viene pertanto riconosciuto un onorario di complessivi CHF 12'583.35 (50 ore e 20 minuti) per la nota professionale 18.9.2007 dell’avv. PR 1;
che a ciò vanno aggiunte le spese – da cui vengono decurtate quelle concernenti le prestazioni non riconosciute in precedenza – di CHF 832.10;
che tenuto conto di quanto sopra esposto, a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma complessiva di CHF 19'230.25 (CHF 5'814.80 concernenti le prestazioni fornite dal defunto avv. __________ __________ e CHF 13'415.45 concernenti quelle fornite dall’avv. PR 1), oltre interessi al 5% dal 27.2.2008, come postulato;
che a titolo di danno materiale l’istante chiede il risarcimento dell’importo complessivo di CHF 516'386.80 (cfr., nel dettaglio, istanza 27/28.2.2008, p. 4 e 5);
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante postula anzitutto il risarcimento di CHF 323'394.-- (pari a € 200'235.--), oltre interessi al 5% dall’1.1.2005, sostenendo che durante il procedimento penale sarebbe stato costretto dal procuratore pubblico a risarcire le parti civili mediante il rimborso di 75 quote al valore pubblicato sul Sole 24 ore anziché al loro valore reale, subendo in tal modo una perdita di € 2'669.80 per quota rimborsata;
che dagli atti risulta che durante l’interrogatorio tenutosi il 10.1.2002 il procuratore pubblico ha assegnato a IS 1 un termine di un mese per sanare l’assenza di un’autorizzazione per svolgere la sua attività di fiduciario (verbale d’interrogatorio 10.1.2002, p. 10, AI 1);
che con scritto 16.1.2002 l’avv. PR 1 ha in particolare comunicato al procuratore pubblico che "(…). Al fine di permettere al signor IS 1 di limitare il proprio danno e il danno ai clienti coinvolti nella società, si rende necessaria la liquidazione della __________ __________ __________. (…)” (AI 33);
che l’1.2.2002, sempre dinanzi al procuratore pubblico, il qui istante ha al riguardo dichiarato che "(…), è mia intenzione procedere alla liquidazione del fondo con restituzione ai clienti del loro capitale" (verbale d’interrogatorio 1.2.2002, p. 3, AI 2);
che il procuratore pubblico evidenzia al proposito che le modalità di esecuzione sono state vagliate e accordate tra il Ministero pubblico, l’avv. PR 1 e l’avv. __________ __________, patrocinatore dei clienti della società, richiamando in particolare il contenuto degli atti istruttori AI 34/36/37/39/40/42/49/53 (osservazioni PP 28/31.3.2008, p. 2);
che dalla lettura dei suddetti documenti non risulta in alcun modo che il magistrato inquirente abbia obbligato il qui istante a risarcire le parti civili, ma emerge piuttosto che IS 1 abbia deciso di cessare la sua attività fiduciaria mediante la liquidazione della società e procedendo alla liquidazione del fondo con restituzione ai clienti dei loro averi;
che appare piuttosto che tutto ciò sia stato da lui personalmente deciso, mentre che con il Ministero pubblico egli abbia concordato unicamente le modalità tecniche di restituzione;
che in siffatte circostanze nulla gli è dovuto al proposito;
che postula inoltre il risarcimento della somma di CHF 30'438.80 (pari a € 18'908.68), oltre interessi al 5% dall’1.1.2005, quale differenza tra l’importo di € 68'000.-- che egli sarebbe stato costretto a versare su un conto del Ministero pubblico per risarcire le parti civili e l’importo di € 49'091.32 da lui ricevuto quale risarcimento a seguito del procedimento penale (istanza 27/28.2.2008, p. 4);
che la pretesa avanzata associa importi di natura diversa e per comprenderne la portata occorre procedere alla seguente ricostruzione;
che il magistrato inquirente ha al riguardo prodotto "(…) una tabella che illustra come all’epoca si fosse proceduto per stabilire l’importo necessario per terminare la liquidazione della società con tacitazione integrale dei clienti investitori (…)", rilevando parimenti che "dalla stessa si evince che al momento della liquidazione vi erano 75 quote di clienti trasferiti dalla __________ e 46 quote di nuovi clienti. Sul conto della società vi erano EUR 443'800.16 (trasferiti poi sul conto del MP: v. AI 46 estratto conto al 25.04.2003), da cui andava dedotto quanto riferito ad un investimento speciale per un singolo cliente (EUR 111’183.15) e quanto di pertinenza della __________ (EUR 42'507.13). Il patrimonio rimanente (EUR 290'109.88), peraltro di pertinenza dei clienti investitori (!), era dunque insufficiente per il rimborso delle 121 quote esistenti (al valore di EUR 2'943.80 per ciascuna quota), per cui ha dovuto essere integrato dall’istante: da qui l’apporto arrotondato di EUR 68’000" (osservazioni PP 28.3.2008, p. 2 e 3 e tabella ivi annessa);
che con scritto 27.5.2003 il procuratore pubblico aveva in particolare comunicato all’avv. PR 1 che "(…) la somma che il suo patrocinato dovrà mettere a disposizione per procedere alla tacitazione delle pretese civili, tramite versamento (…)" su un conto del Ministero pubblico, oppure "(…) tramite versamento diretto alle parti civili interessate, è di EUR 68'000.-- (pari a circa 23 quote di EUR 2'943.80 ciascuna)" (scritto PP 27.5.2003, AI 49);
che, in risposta al surriferito scritto, l’avv. PR 1, con il consenso dell’avvocato __________ __________, aveva trasmesso copia di numerosa documentazione (tra cui copia di diverse dichiarazioni di avvenuta liquidazione) al procuratore pubblico, comunicando che "(…) le parti lese, rispettivamente civili sono state liquidate per un importo complessivo di Euro 58'876.40" e di aver "(…) provveduto in data odierna (ndr: il 9.7.2003) a versare sul conto da lei indicato, (…), l’importo di Euro 9'123.60, pari alla differenza per giungere all’importo di Euro 68'000.--" (scritto 4/9.7.2003 e documentazione ivi annessa, AI 53);
che il Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha assegnato a IS 1 l’importo di € 49'091.32 (€ 60'000.--, dedotte la tassa di giustizia e le spese), in qualità di parte civile nella fattispecie inerente la __________, avendo investito personalmente del denaro e avendo risarcito altri investitori trapassati nella __________ (punto 5 del dispositivo della sentenza 27.2.2007, inc. __________; istanza 27/28.2.2008, p. 4; osservazioni PP 28.3.2008, p. 3);
che avendo l’istante proceduto, di sua volontà, al risarcimento delle parti civili mettendo a disposizione l’importo di € 68'000.-- e avendo ricevuto la somma di € 49'091.32 a titolo di risarcimento da parte di IS 1 (decisione 27.2.2007, p. 9, inc. __________), egli in realtà non ha subito alcun danno, per gli stessi motivi indicati in relazione alla pretesa di € 200'235.--;
che l’istante asserisce poi di aver subito un danno di complessivi € 76'402.-- (pari a CHF 123'395.--) quale perdita di commissioni sui patrimoni gestiti a causa dell’intervento da parte della Magistratura e dei sequestri subiti;
che richiama al proposito la ricostruzione del danno effettuata nella perizia di parte datata 30.1.2008 (p. 2 e 3, doc. 1.d annessa all’istanza 27/28.2.2008), nonché i doc. 1.h e 1.i annessi al presente gravame;
che la perizia di parte prodotta non è atta a comprovare l’insorgenza di un possibile danno, poiché la stessa contiene delle mere tesi, calcoli e considerazioni che non sono minimamente avvalorati, comprovati e sorretti da documentazione e/o altri mezzi di prova o giustificativi concludenti;
che nemmeno l’ulteriore documentazione annessa alla presente istanza avvalora la sua pretesa;
che la pretesa – ma non provata – perdita di guadagno quantificata dall’istante in € 76'404.-- (ovvero € 12'733.58 all’anno, oltre interessi, per il periodo dal 2002 al 2007), è stata calcolata prendendo in considerazione un importo di Lit. 4'057'924.484 (stato al 30.6.1998) di patrimonio gestito prima dell’inchiesta penale (pari a € 2'095'743.10) [quale patrimonio finale del trimestre della __________, Società di __________ __________, __________ (copia rendiconto 30.6.1998, doc. 1.h annesso all’istanza 26/27.2.2008)], da cui è stata dedotta la somma di € 822'364.68 [un importo che emerge dalla copia del rendiconto al 31.12.2007 "Schema “E” – Prospetto riassuntivo", del codice contratto __________, intestato a IS 1, __________ __________ e __________ __________ rilasciato della Banca __________, __________ __________ __________ (annessa alla presente istanza quale doc. 1.i)], ottenendo un "totale del patrimonio finale" persi durante il procedimento penale di € 1'273'358.42 (perizia di parte 30.1.2008, p. 3, doc. 1.d annesso all’istanza 27/28.2.2008);
che su questa somma è stata calcolata una perdita annua all’1% di € 12'733.58 di commissioni non incassate sui patrimoni persi moltiplicato per sei anni, corrispondenti alla durata del procedimento penale (perizia di parte 30.1.2008, p. 3, doc. 1.d annesso all’istanza 27/28.2.2008);
che, anzitutto, e come detto, la perizia di parte non assurge a prova, ma rimane una mera affermazione di parte;
che inoltre il risarcimento preteso dall’istante è tuttavia da qualificarsi come un danno indiretto, per il fatto che il patrimonio iniziale (prima del procedimento) preso in considerazione dal perito di parte [Lit. 4'057'924.484 (stato al 30.6.1998)] era di pertinenza non dell’istante, ma di una società, __________ (doc. 1.h annesso all’istanza 27/28.2.2008), e che il portafoglio finale gestito dopo il procedimento per un totale di € 822'364.68 non è esclusivamente intestato a IS 1, ma anche ad altre due persone (doc. 1.h e doc. 1.i annessi all’istanza 27/28.2.2008);
che neppure è poi dimostrato che la diminuzione dei patrimoni gestiti sia dovuta al procedimento penale così come non è concretamente comprovata la remunerazione dell’1% pretesa;
che l’istante fa valere infine una pretesa di € 24'246.-- (pari a CHF 39'159.--), oltre interessi, per un’asserita perdita subita a causa del mancato introito delle quote annuali dei soci;
che al proposito il perito di parte afferma che la perdita scaturita dalle quote non versate dagli associati, che sono passati da 1’245 nel 2001 a 954 nel 2008, ammonterebbe a € 24'246.-- oltre interessi pro rata (perizia di parte 30.1.2008, p. 3, doc. 1.d annesso all’istanza 27/28.2.2008);
che l’asserita perdita scaturita dalle quote annuali non versate dagli associati non è per nulla motivata e rimane un’affermazione di parte, non essendo peraltro documentata e del resto sembra configurare, considerata la sua natura, un danno indiretto;
che neppure è spiegata la titolarità del preteso credito da parte dell’istante;
che, alla luce di quanto sopra esposto, non è quindi dato, e del resto l’istante nemmeno lo comprova concretamente, un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004), tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e il fatto di aver subito una perdita di reddito e un mancato introito delle quote annuali sociali;
che pertanto nemmeno le surriferite richieste possono trovare accoglimento;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che IS 1 postula, a titolo di torto morale, la somma di CHF 30'000.--;
che pone in risalto la durata del procedimento penale (di cinque anni), che è stato sottoposto a interrogatori, che ha dovuto sopportare gli interrogatori dei suoi clienti "(…) con il chiaro intento di comunicare loro la sua colpevolezza" e che si è visto costretto, pur non essendo responsabile della perdita, a risarcirli "(…) subendo un tracollo finanziario personale" (istanza 27/28.2.2008, p. 5);
che non va dimenticato che è stato lo stesso istante ad avviare il procedimento penale, presentando una denuncia a carico di __________ __________ e di ignoti;
che nell’ambito di questo procedimento è stato dapprima sentito come teste e poi come accusato;
che, interrogato la prima volta il 10.1.2002, come teste, dinanzi al procuratore pubblico, il qui istante ha tra l’altro ammesso che "(…) in realtà il denaro utilizzato per ricostruire i fondi dei clienti proviene in misura di 200 milioni di ITL da un altro mio cliente che mi ha dato in gestione questa somma. Questo cliente non è al corrente del fatto che il suo denaro è servito a ricostruire il capitale dei clienti che avevano perso il loro nella precedente operazione" e che "(…) io non ero al corrente di dover chiedere un’autorizzazione per svolgere le attività che ho svolto, né mai nessuno me lo ha indicato. Prendo atto di non avere i requisiti per ottenere tale autorizzazione e che lo svolgimento dell’attività di fiduciario senza autorizzazione è punibile pure per negligenza (verbale d’interrogatorio 10.1.2002, p. 8 e 10, AI 1); in effetti, proprio per quest’ultimo motivo, ha deciso di procedere alla liquidazione del fondo con restituzione ai clienti del loro capitale (verbale d’interrogatorio 1.2.2002, p. 3, AI 2);
che in seguito ha pure ammesso, con riferimento alla vendita di quote del suo fondo ai nuovi clienti, che era consapevole che le stesse venivano vendute ad un valore superiore rispetto a quello effettivo (verbale d’interrogatorio 16.7.2002, p. 4, AI 7);
che pertanto il tracollo finanziario subito è da ascrivere al comportamento assunto anche dal qui istante, e qui sopra indicato;
che nell’ambito di questo procedimento sono stati sentiti, come testi soltanto tre dei suoi clienti (____________________, il 20.3.2003, AI 8; __________ __________, il 20.3.2003, AI 9 e __________ __________ il 20.3.2003, AI 10);
che dalla lettura dei suddetti verbali d’interrogatorio – tenutisi tra l’altro anche alla presenza del patrocinatore del qui istante – non emerge che il magistrato inquirente abbia proceduto al loro interrogatorio allo scopo di "comunicare loro la sua colpevolezza", bensì per chiarire le modalità di investimento attuate e per vagliare quali informazioni il qui istante ha fornito loro;
che il procedimento penale è durato effettivamente cinque anni, essendo stato aperto nei confronti dell’istante il 10.1.2002 con contestuale promozione dell’accusa e si è concluso con il suo proscioglimento dall’imputazione di ripetuta truffa il 27.2.2007;
che il magistrato inquirente evidenzia che l’istante "(…) non è stato oggetto di misure coercitive particolari ed è stato sentito quattro volte in un arco temporale piuttosto lungo" e che "non può pertanto dirsi che gli sia stato impedito di vivere normalmente, di mantenere i contatti famigliari e sociali nonché di continuare a lavorare" (osservazioni PP 28.3.2008, p. 3);
che il procuratore pubblico rileva altresì che __________ __________ e il qui istante non sono stati rinviati a giudizio per l’abusiva attività finanziaria trattandosi di una contravvenzione che si è prescritta nel corso dell’inchiesta;
che questa circostanza temporale ha quindi giovato al qui istante;
che del resto non ha presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 27.2.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________) e dalla presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere accolta;
che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che alla luce delle suddette considerazioni l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 19'380.25, di cui CHF 19'230.25 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 27.2.2008, e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 3’000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3'100.--, sono poste a carico del qui istante, abbondantemente soccombente, per la somma di CHF 3'000.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 27.2.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 19'380.25, oltre interessi al 5% dal 27.2.2008 su CHF 19'230.25.
2.La tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3’100.-- (tremilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 3'000.-- (tremila).
3.Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria