Incarto n.
60.2008.70

 

Lugano

11 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28/29.2.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con esposto 7/8.11.2005 la __________ (in seguito: __________) ha denunciato __________ e __________ per titolo di falsità in documenti in relazione alla vendita in data 5.12.2001 di un veicolo Mercedes Benz SL 500. Il procedimento penale è sfociato in due successivi decreti di non luogo  a procedere (NLP __________ del 27.11.2006 e NLP __________ del 23.7.2007).

 

 

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente la causa civile ordinaria tra __________ e la __________ (inc. __________). Con la presente istanza, la Pretura richiama in sede civile l’incarto penale MP __________. In due occasioni questa Camera si è occupata del procedimento (inc. CRP __________ e __________).

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nel presente caso, è data certamente una connessione tra la causa civile ed il procedimento a suo tempo condotto, e noto a questa Camera (inc. CRP __________ e __________). È quindi dato un interesse giuridico legittimo al richiamo.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto penale sarà trasmesso alla Pretura istante direttamente dal Ministero pubblico.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che le addosserà alle parti secondo le norme della procedura civile.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria