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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4/5.3.2008 – completata l’8/10.3.2008 – presentata da
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richiamati gli scritti 7.3.2008 e 17.3.2008 del procuratore pubblico Monica Galliker – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni – e 12/17.3.2008 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico –;
preso atto che, su richiesta 29.5.2008 di questa Camera, il 22/25.7.2008 IS 1 ha indicato di non avere beneficiato di alcuna copertura assicurativa da parte di compagnie o di terzi in relazione al procedimento penale sfociato nel citato decreto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che l’1.9.2006 __________, __________, ha segnalato all’Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, Berna, l’operazione effettuata alcuni giorni prima da IS 1 – coinvolto in __________ in un procedimento penale –, atto che poteva costituire riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP (AI 1);
che con scritto 5/6.9.2006 il predetto Ufficio ha comunicato la sospetta transazione al Ministero pubblico ticinese (AI 1);
che il procuratore pubblico Monica Galliker, il 7.9.2006, ha ordinato ad __________ l’identificazione delle relazioni di cui IS 1 era o era stato titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico, il sequestro di ogni avere in essere e la trasmissione della documentazione bancaria inerente le relazioni (AI 2), atti pervenuti al Ministero pubblico il 19.9.2006 (AI 5);
che il medesimo giorno il magistrato inquirente ha inoltrato alla __________ una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale chiedendo se l’indagato risultasse perseguito rispettivamente condannato e, se del caso, quali fossero i reati che avrebbero potuto costituire il crimine all’origine dei fondi eventualmente riciclati in Svizzera (AI 3);
che con scritto 20/25.9.2006 la citata __________ ha risposto che nei confronti di IS 1 era pendente un procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di abusiva attività finanziaria, abusiva attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, abusivo esercizio di attività di agenzia in attività finanziarie – intermediazione in cambi – in mancanza di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dall’__________ e riciclaggio di denaro abusivamente raccolto mediante condotte illecite e proveniente da delitto (AI 4);
che IS 1, venuto a conoscenza del sequestro dei suoi beni presso __________, ha chiesto di essere interrogato, audizione avvenuta il 18.5.2007, alla presenza dell’avv. PR 1 e dell’avv. __________, suo patrocinatore __________, nel corso della quale ha prodotto alcuni atti a dimostrazione dell’origine dei fondi (AI 7);
che, sempre il 18.5.2007, il procuratore pubblico ha ordinato a __________, __________, l’identificazione delle relazioni di cui IS 1 era o era stato titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico e la trasmissione della relativa documentazione bancaria (AI 8), atti pervenuti il 6.6.2007 (AI 10);
che con scritti 2/4.6.2007 e 21/23.10.2007 l’avv. PR 1 ha inviato al Ministero pubblico ulteriori documenti a comprova dell’origine degli averi oggetto della segnalazione (AI 9/13);
che con decisione 19.11.2007 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale in difetto di indizi circa la commissione di un reato a monte e circa l’esistenza di un nesso causale tra il reato ed i fondi versati sul conto presso __________ e, poi, presso __________ [“(…) sia le affermazioni del denunciato, sia in particolare la documentazione acquisita agli atti, hanno permesso di rendere verosimile la provenienza lecita dell’importo preso in esame: tale importo può infatti essere effettivamente ricollegato ai proventi della vendita della casa e ad altri risparmi di IS 1” (decreto di non luogo a procedere 19.11.2007, p. 3, NLP __________)];
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 7'580.70 per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che i fatti alla base dell’imputazione giusta l’art. 305bis CP non erano complicati;
che nondimeno il reato ipotizzato (reato contro l’amministrazione della giustizia) non era – per un cittadino straniero, sebbene già bancario – di semplice / immediata comprensione giuridica;
che, inoltre, il procuratore pubblico ha disposto, presso due istituti bancari, la perquisizione dei conti dell’indagato ed il sequestro dei suoi averi, fatto che ha importanti ripercussioni;
che le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;
che IS 1 deve di conseguenza essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa;
che ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia, ovvero dell’avv. PR 1 di CHF 3'224.70 [di cui CHF 2'625.-- di onorario (10 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 372.-- di spese e CHF 227.70 di IVA] e dell’avv. __________ di € 2'640.-- (pari a CHF 4'356.--);
che l’avv. PR 1 comunica che “l’avv. __________ aveva preparato il dossier delle prove richieste e accompagnato IS 1 a Lugano, per l’interrogatorio (…); in seguito aveva collaborato con il sottoscritto per il reperimento delle prove chieste e prodotte al MP” (scritto 8/10.3.2008 a questa Camera);
che la fattispecie oggetto del procedimento penale non comportava tuttavia specifiche difficoltà di fatto e/o di diritto;
che gli atti d’inchiesta si sono peraltro limitati a due ordini di perquisizione/sequestro, alla domanda rogatoriale (con la quale si chiedevano informazioni) ed all’interrogatorio dell’indagato;
che i fatti sono stati chiariti con la presentazione della pertinente documentazione, senza necessità di particolari / ulteriori approfondimenti;
che non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati: il qui istante, con il patrocinio dell’avv. PR 1, era infatti sufficientemente assistito dal profilo legale;
che la suddetta documentazione sembra peraltro essere stata recuperata da IS 1 medesimo, senza l’intervento del suo legale __________ [“Come annunciato le consegno la documentazione inerente il conto corrente nr. __________ acceso presso l’istituto di credito __________ – __________ (__________) dal signor IS 1, documentazione che egli con non poca fatica è riuscito a farsi consegnare da detto istituto” (scritto 2/4.6.2007 dell’avv. PR 1 al Ministero pubblico, AI 9)];
che, inoltre, l’avv. PR 1 sembra avere corrisposto direttamente con il cliente, come emerge dallo scritto 21/23.10.2007 del patrocinatore al magistrato inquirente, inviato per conoscenza a IS 1 personalmente (AI 13);
che, in queste circostanze, la nota professionale dell’avv. __________ resta a carico del qui istante, che ha liberamente scelto di farsi assistere, oltre che da un legale svizzero, anche da un legale __________, superfluo in ragione della fattispecie concreta;
che, del resto, nel caso in cui un accusato conferisca il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono di principio risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che la tariffa oraria di CHF 250.--/ora è conforme ai suddetti principi;
che la nota professionale dell’avv. PR 1 non indica il dispendio orario per ogni singola prestazione ed il dettaglio delle spese;
che, alla luce degli atti rinvenuti nell’incarto penale rispettivamente sulla base di un apprezzamento per le ulteriori operazioni (non avendo parametri di confronto come, segnatamente, l’indicazione del tempo specifico per ogni prestazione, ciò che avrebbe facilitato il controllo della nota professionale), si possono ammettere 120 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 120 inerenti l’interrogatorio 18.5.2007 (AI 7), 15 minuti inerenti lo scritto 2/4.6.2007 al Ministero pubblico (AI 9), 10 minuti inerenti lo scritto 21/23.10.2007 al Ministero pubblico (AI 13), 10 minuti inerenti gli scritti 22/25.9.2007 (AI 11) e 14/15.11.2007 (AI 14) al Ministero pubblico, 90 minuti inerenti lo studio dell’incarto e della giurisprudenza e 30 minuti inerenti l’istanza di indennità per ingiusto procedimento [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie è – come detto – solo parziale], per complessivi 6 ore e 35 minuti;
che l’onorario esposto, pari a 10 ore e 30 minuti, appare quindi sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che l’onorario riconosciuto ammonta pertanto a CHF 1'645.85, pari a 6 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato;
che le spese sono ammesse in CHF 220.-- [CHF 50.-- inerenti l’apertura dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 33.-- inerenti i quattro scritti al Ministero pubblico (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA: CHF 5.--/pagina, CHF 5.--/raccomandata, CHF 1.--/lettera semplice), CHF 38.-- inerenti gli allegati ai citati scritti (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA: CHF 2.--/pagina), CHF 57.-- (come esposto) inerenti l’istanza di indennità per ingiusto procedimento e CHF 15.-- inerenti le telefonate, per complessivi CHF 193.--, arrotondati a CHF 220.-- per tenere conto del calcolo solo approssimativo];
che non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________);
che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'865.85 (di cui CHF 1'645.85 di onorario e CHF 220.-- di spese);
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 550.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 19.11.2007 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'865.85.
2. La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 550.-- (cinquecentocinquanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria