Incarto n.
60.2008.83

 

Lugano

14 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Matteo Cassina e Andrea Pedroli (in sostituzione dei giudici Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 11.3.2008 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede amministrativa di un incarto penale;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 17/18.3.2008 mediante le quali il procuratore pubblico Mario Branda preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 18/20.3.2008 di PI 2, con le quali espone la sua situazione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia presentata in data 30.10.2006 dall’__________ (__________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di contravvenzione all’art. 88 LAVS, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 6.2.2007 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Presso il TCA è pendente un ricorso contro una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS resa dalla __________ (inc. __________). Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta di richiamo atti, mentre PI 2 non vi si è opposto.

 

                                        

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

                                     

                                   4.   Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato come la procedura pendente presso il TCA e il procedimento penale vertono sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti e sul medesimo fondamento giuridico.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti penali sono trasmessi direttamente da questa Camera al TCA.

 

 

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria