Incarto n.
60.2008.88

 

Lugano

16 maggio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/14.3.2008 presentata dagli

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 2

 

 

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a carico di PI 2;

 

 

 

richiamate le osservazioni 20.3.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

 

richiamate altresì le osservazioni 8/9.4.2008 dell’avv. PR 1, patrocinatore di PI 2, che aderisce alla presa di posizione del procuratore pubblico;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di un incidente sul lavoro accaduto il 6.12.2006 e nel quale ha perso la vita IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 10.12.2007 per l’ipotesi di reato di omicidio colposo (__________), e con un decreto d’accusa di medesima data (__________7) a carico di PI 2 per titolo di violazione delle regole dell’arte edilizia. Se il non luogo è stato intimato agli eredi qui istanti, il decreto d’accusa è stato inviato unicamente all’accusato.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, gli eredi del defunto __________ __________ chiedono di ricevere copia del decreto d’accusa. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 2 hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo degli eredi istanti a conoscere, oltre che il testo del decreto di non luogo a procedere (a loro già intimato) anche il contenuto del decreto d’accusa surriferito.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione inviata agli eredi istanti.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico degli IS 1, c/o avv. PR 2, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                            La segretaria