Incarto n.
60.2008.92

 

Lugano

11 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 14/18.3.2008 presentata dalla

 

 

 

, ,

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 26.3.2008 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani,

mediante le quali comunica di non opporsi al postulato accesso agli atti;

 

richiamate le osservazioni 31.3.2008 di PI 2, mediante le quali espone la sua situazione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia penale del 30.5.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per maltrattamento di animali (inc. MP __________ nel corso del quale sono stati sequestrati un coltello e diverse altre armi. Il procedimento non è ancora terminato.

 

                                   2.   Considerato come PI 2 abbia richiesto la restituzione delle armi a lui sequestrate, l’Ufficio istante chiede di poter esaminare l’incarto penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2 ha auspicato la restituzione delle armi.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, considerato che le armi sequestrate sono state messe a disposizione della Sezione istante, e considerata la richiesta di restituzione, è dato certamente un interesse giuridico legittimo per l’esame degli atti dell’incarto penale indicato.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati da un rappresentante dalla Sezione istante presso il Ministero pubblico.

 

 

                                   6.   Considerati il carattere e la funzione pubblica della Sezione istante, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria