Incarto n.
60.2009.104

 

Lugano

1 aprile 2009/spa

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/18.3.2009 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere copia di atti di un procedimento penale a cui era parte;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia presentata dal qui istante contro __________, il Ministero pubblico ha aperto in procedimento penale (inc. MP __________), concluso da un decreto di non luogo a procedere del 17.10.2008 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Tramite il proprio patrocinatore, il qui istante ha chiesto al Ministero pubblico (che ha girato per competenza la richiesta a questa Camera) di poter disporre dei verbali del procedimento surriferito.

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale (MP __________), in particolare non essendoci stato il deposito atti.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia 2.10.2008 è trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

 

 

                                   7.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria