Incarto n.
60.2009.116

 

Lugano

1 aprile 2009/spa

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/26.3.2009 presentata dalla

 

 

 

IS 1, ,

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di reciproche denunce-querele, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________) relativi ai coniugi __________ e __________: i due procedimenti sono allo stadio delle informazioni preliminari.

 

 

                                   2.   Nel contesto di una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale (inc. __________), il pretore competente per materia ha richiamato i due surriferiti incarti penali.

                                        

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

 

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame è pacificamente data una connessione tra la procedura civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________) ed i procedimenti penali (inc. MP __________ e __________), entrambi relativi ai rapporti tra i coniugi. 

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta: gli incarti e meglio il rapporto di polizia dell’11.3.2009 (che li compone) è trasmesso in allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante, con invito a ritrasmetterlo direttamente al Ministero pubblico.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria