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Incarto n.
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Lugano 1 aprile 2009/spa
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 25/27.3.2009 presentata da
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IS 1, ,
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tendente ad ottenere copia di due decreti d’accusa a suo carico; |
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letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante, il Ministero pubblico ha emanato due decreto d’accusa: il primo il 27.2.2006 (DA __________), il secondo il 29.5.2007 (DA __________).
2. In relazione ad una richiesta fattagli dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, l’istante chiede la copia dei due decreti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato parte (quale accusato) nei due procedimenti nel frattempo terminati con i due decreti d’accusa, l’istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia dei due decreti d’accusa (DA __________ e DA __________).
6. L’istanza è accolta. Copia dei due decreti d’accusa è trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
7. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria