Incarto n.
60.2009.127

 

Lugano

27 maggio 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 31.3.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1, ,

patr. da:   PR 1 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 14.10.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 2/6.4.2009 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli e 7/8.4.2009 del giudice della Pretura penale – che si sono rimessi al giudizio di questa Camera – e 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per spese di patrocinio con riferimento al rimborso dell’IVA e la pretesa per torto morale –;

 

preso atto che, su richiesta 1.4.2009 di questa Camera, il 3.4.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato che le spese di patrocinio e l’altra posta del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 28.5.2008 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti a’ sensi dell’art. 19 cifra 1 LStup “per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, il 23.1 e l’1.3.2008, incaricato __________ di acquistargli grammi 34 di marijuana (scoperti e sequestrati dalla Guardia di Confine) rispettivamente affidato in custodia a __________ una busta contenente grammi 98.8 di marijuana, dalla quale quest’ultimo ne prelevava grammi 5 quale compenso (il tutto sequestrato dalla Polizia durante un controllo)” e di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti a’ sensi dell’art. 19a LStup “per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in __________ da tre anni a questa parte fino (al) 28.4.2008, da solo o durante fumate collettive, acquistato e consumato un imprecisato quantitativo di marijuana”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote da CHF 30.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 9.6.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

 

 

                                         che con sentenza 14.10.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dalle imputazioni (inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'537.--, oltre interessi, di cui CHF 3'537.-- per spese legali e CHF 1’000.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'536.95, oltre interessi [di cui CHF 3'011.65 di onorario (11 ore e 35 minuti a CHF 260.--/ora), CHF 275.50 di spese e CHF 249.80 di IVA (doc. D)];

 

 

                                         che dagli atti risulta che il qui istante, nel corso del dibattimento, è stato assistito dall’avv. PR 1 e dalla Mlaw __________;

 

 

                                         che questo fatto è, di per sé, perfettamente legittimo: giusta l’art. 56 cpv. 1 CPP l’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori;

 

 

                                         che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;

 

 

                                         che, di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

 

 

                                         che appare infatti giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di ardua lettura);

 

 

                                         che la fattispecie oggetto del procedimento penale non implicava alcuna difficoltà di fatto e/o di diritto, come si evince dall’incarto;

 

 

                                         che non si imponeva pertanto, manifestamente, che l’istante fosse assistito da due persone con formazione giuridica;

 

 

                                         che, invero, dalla nota professionale non si comprende se è stato indicato anche il dispendio orario inerente la Mlaw;

 

 

                                         che, tuttavia, il fatto che per tutte le prestazioni sia stata calcolata una tariffa oraria di CHF 260.-- lascia intendere che siano state esposte soltanto le operazioni effettuate dall’avv. PR 1;

 

 

                                         che, anche in questa ipotesi, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati, la somma richiesta a titolo di spese legali appare eccessiva, sia con riferimento alla tariffa oraria sia con riferimento al dispendio orario, siccome non giustificati dalle concrete necessità di patrocinio;

 

 

                                         che il legale ha infatti assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;

 

 

                                         che, come detto, il caso non presentava alcuna particolarità in fatto e/o in diritto: la fattispecie si è in effetti chiarita – con il conseguente proscioglimento dell’accusato – con l’interrogatorio di due testi, ciò che non ha comportato specifiche difficoltà (cfr. scritto 20.6.2008 dell’avv. PR 1 alla Pretura penale);

 

 

                                         che l’istante stesso non sostiene che la vicenda fosse complicata;

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che le prestazioni “cpc cliente” (20.6.2008, 27.8.2008, 27.10.2008, 10.3.2009) e “rinvio incarto alla Pretura penale + fotocopie” (25.6.2008) – per quanto concerne l’onorario – non possono essere riconosciute: si tratta infatti di operazioni che potevano essere effettuate dal segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale;

 

 

                                         che – tutto ciò considerato – viene quindi ammesso un onorario pari a 6 ore e 50 min a CHF 250.--/ora (tariffa oraria per casi senza particolare complessità), per complessivi CHF 1'708.35, di cui 60 minuti per i colloqui con l’istante (di persona / telefonici), 150 minuti per l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 20 minuti per gli scritti 12.6.2008 (recte: 9.6.2008) e 20.6.2008, 150 minuti per il dibattimento [apertosi alle ore 9.15 e riapertosi, per il giudizio, alle ore 10.15 (cfr. verbale di dibattimento 14.10.2008)] (compresa la trasferta) e 30 minuti per l’istanza di indennità per ingiusto procedimento [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre il disposto dell’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie è solo parziale];

 

 

                                         che, per quanto concerne le spese, il costo dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza e dei fogli per appunti (come, per esempio, per la stesura dell’arringa) sono a carico del patrocinatore;

 

 

                                         che – ciò detto – le spese sono approvate in CHF 225.50;

 

 

                                         che non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________);

 

 

                                         che a IS 1 va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'933.85;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 31.3.2009 della presente istanza, come postulato;

 

 

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

 

 

                                         che IS 1 postula la somma di CHF 1'000.--, oltre interessi, “(…) vista la procedura penale che egli ha dovuto affrontare, (…) (istanza 31.3.2009, p. 3);

 

 

                                         che dagli atti risulta che il qui istante è stato interrogato dalla polizia giudiziaria il 28.4.2008, dalle ore 17.25 alle ore 18.20 (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 6.5.2008), e che – successivamente – ha partecipato al dibattimento, di breve durata;

 

 

                                         che questi atti non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione personale: l’istante, difatti, non invoca un nocumento alla sua integrità fisica / psichica od alla sua reputazione e, tantomeno, presenta un certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale o comprova in altro modo un asserito pregiudizio;

 

 

                                         che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale [interrogatorio, pubblico dibattimento, ecc.];

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 14.10.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;

 

 

                                         che la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;

 

 

                                         che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'933.85, oltre interessi;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 400.--.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 14.10.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'933.85, oltre interessi del 5% dal 31.3.2009.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 400.-- (quattrocento).

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria