Incarto n.
60.2009.140

 

Lugano

23 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 1/9.4.2009 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto penale MP __________ / NLP __________ nel frattempo archiviato;

 

 

 

premesso che la richiesta datata 1.4.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 7.4.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 8/9.4.2009, segnalando di non avere particolari osservazioni da formulare in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della querela 16.8.2007 sporta da IS 1 nei confronti di __________ __________ per le ipotesi di reato di diffamazione e abuso di impianti di telecomunicazioni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 3.10.2007 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (inc. MP __________ / NLP __________).

                                         Il citato decreto è regolarmente cresciuto in giudicato, poiché le parti non hanno richiesto la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1 chiede di poter visionare gli atti del surriferito incarto penale.

 

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico segnala di non avere particolari osservazioni da formulare in merito.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame – considerata la surriferita giurisprudenza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________ / NLP __________, che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di querelante.

 

                                         IS 1 è autorizzato a esaminare l’incarto penale MP __________ / NLP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessita.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria