Incarto n.
60.2009.14

 

Lugano

4 maggio 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/13.1.2009 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.7.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 16/19.1.2009 del procuratore pubblico Andrea Pagani, che ritiene che il dispendio orario indicato di circa 5 ore sarebbe corretto e usuale per un caso semplice come quello in esame, che a titolo di torto morale andrebbe riconosciuto al massimo un importo di CHF 200.--, così come a titolo di ripetibili di questa sede;

 

richiamato altresì lo scritto 19/20.1.2009 del giudice Siro Quadri, che osserva tra l’altro che il dispendio orario esposto di 5 ore e 30 minuti sarebbe confacente alla situazione e alle difficoltà del caso, ritenendo nondimeno ingiustificata la pretesa fatta valere a titolo di torto morale;

 

richiamato infine lo scritto 21/23.1.2009 della Divisione di giustizia, che si rimette, in generale, alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, rilevando nondimeno che appare discutibile applicare una tariffa oraria di CHF 250.--, essendo l’istante assistita da un praticante; per quanto concerne la pretesa fatta valere a titolo di torto morale, richiama la giurisprudenza di questa Camera e si rimette al suo prudente giudizio, ritenendo infine eccessivo l’importo di CHF 750.-- per la rifusione delle ripetibili di questa sede;

 

preso atto che, su invito 13.1.2009 di questa Camera, il 15/16.1.2009 il lic. iur. PR 1 ha informato che la sua assistita gli ha comunicato che non ha mai sottoscritto un contratto di protezione giuridica con una compagnia assicurativa o altro, e che non ha mai ricevuto alcun anticipo per la copertura delle spese legali;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 27.2.2008 l’allora procuratore pubblico Marco Villa ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 (__________) siccome ritenuta colpevole di incendio colposo giusta l’art. 222 cpv. 1 CP "per avere, a __________ in data __________, provocato per negligenza l’incendio della testiera del letto che poi si è propagato al resto del giaciglio annerendo i muri dell’appartamento";

 

 

                                         che il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 200.--, corrispondente a cinque aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura), alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 3/5.3.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

 

 

                                         che con sentenza 16.7.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione, in applicazione del principio in dubio pro reo (inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 3'323.30, oltre interessi al 5% su CHF 2'573.30, di cui CHF 1'573.30 per spese legali, CHF 1'000.-- per torto morale e CHF 750.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, lic. iur. PR 1, di CHF 1'573.30, oltre interessi [di cui CHF 1'273.-- a titolo di onorario, corrispondenti a circa 5 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora; nel dettaglio delle prestazioni e nell’istanza 12/13.1.2009 (p. 4), sono stati nondimeno indicati complessivamente 5 ore e 30 minuti, corrispondenti a complessivi CHF 1'375.--, calcolando un onorario di CHF 250.--/ora], CHF 119.50 di spese, CHF 104.10 (recte: CHF 105.80) di IVA e CHF 75.-- di uscite (CHF 62.-- per spese di trasferta e CHF 13.-- per fotocopie presso il MP) (doc. 1.a e doc. 1.b annessi all’istanza 12/13.1.2009)];

 

 

                                         che trattandosi di prestazioni fornite da un praticante, la tariffa oraria va ridotta a CHF 110.--/ora, come da prassi di questa Camera per difese assunte a partire dal 2002 (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

 

 

                                         che l’onorario esposto – pari a 5 ore e 30 minuti – appare conforme ai principi suesposti;

 

 

che a questa somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 100.50 [ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6)];

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 53.60 [calcolata al 7.6% su CHF 705.50 (CHF 605.-- a titolo di onorario e CHF 100.50 per spese)];

 

 

                                         che le spese a titolo di uscite (trasferta e fotocopie presso il Ministero pubblico) vanno riconosciute in complessivi CHF 75.--, come postulato;

 

 

                                         che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 834.10 (di cui CHF 605.-- a titolo di onorario, CHF 100.50 di spese, CHF 53.60 di IVA e CHF 75.-- a titolo di uscite);

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 12.1.2009 (cfr. timbro postale) della presente istanza;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che il lic. iur. PR 1 evidenzia al proposito che per la sua assistita, persona anziana, il procedimento penale aperto a suo carico sarebbe stato un vero trauma, che essa avrebbe sofferto delle chiacchiere del vicinato, rilevando parimenti che anche il custode dello stabile è stato interrogato in qualità di teste nell’ambito dell’istruttoria;

 

 

                                         che sostiene altresì che il trauma avrebbe avuto ripercussioni sulla sua salute, producendo due certificati medici datati 26.9.2008 e 9.7.2008 attestanti che IS 1 avrebbe "(…) avuto importanti disturbi ansioso-depressivi dovuti al fatto di essere stata accusata colpevole dell’incendio (…)" (istanza 12/13.1.2009, p. 5 e doc. 1.c e doc. 1.d ivi annessi);

 

 

                                         che per il reato di incendio colposo ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 CP è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

 

 

                                         che trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio viene in ogni caso aperto un procedimento penale per stabilire l’esatta dinamica dei fatti;

 

 

                                         che nell’ambito di questo procedimento IS 1 è stata interrogata una volta in sede di polizia (rapporto d’inchiesta di polizia 17.2.2008, AI 1);

 

 

                                         che come teste è stato interrogato __________ __________, che si occupa della pulizia dello stabile in cui abita la qui istante e che da oltre vent’anni si occupa anche di bagnare le piante e di prelevare la posta dalla bucalettere di IS 1 quando quest’ultima va in vacanza dalla figlia a __________ (verbale d’interrogatorio di polizia 30.12.2007 di __________ __________ annesso al rapporto d’inchiesta di polizia 17.2.2008, AI 1);

 

 

                                         che dal surriferito interrogatorio non emerge in alcun modo che __________ __________ avrebbe screditato in qualche modo la sua reputazione riguardo a quanto accaduto quel giorno;

 

 

                                         che, indipendentemente dal fatto che a carico di IS 1 sia stato emanato un decreto di accusa, è del resto inevitabile che sorgano delle chiacchiere da parte dei vicini sulla persona che abita nell’appartamento in cui è scoppiato un incendio;

 

 

                                         che nel certificato medico rilasciato il 26.9.2008, il dr. med. __________ __________, medico generalista (che peraltro non è psichiatra di formazione), ha confermato che IS 1 "(…) ha sofferto (di) diversi disturbi dovuti allo stress provocato dall’incendio della sua casa e ha dovuto prendere regolarmente degli antidepressivi e degli ansiolitici", che "inoltre ha avuto anche altri problemi, del quale Tinnitus probabilmente causati dallo stato d’ansia", rinviando parimenti al contenuto dello scritto 9.7.2008 del dr. med. __________ __________, medico FMH in otorinolaringoiatria, e al certificato medico rilasciato il 22.7.2008 dal dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. 1.c e doc. 1.d annessi all’istanza 12/13.1.2009); lo stesso medico ha concluso che "prima di questo incidente la signora IS 1 non ha mai sofferto di disturbi ansioso-depressivi e ritiene che il motivo di questo stress è dovuto dall’essere stata accusata colpevole dell’incendio" (doc. 1.c annesso all’istanza 12/13.1.2009);

 

 

                                         che dai certificati non si può chiaramente desumere che lo stato ansioso-depressivo sia conseguente all’incendio scoppiato nell’abitazione o sia da ricondurre all’avvio di un procedimento penale a carico di IS 1;

 

 

                                         che comunque, dal certificato medico 26.9.2008 risulterebbe che è la stessa istante, e non il medico, che ritiene che la causa dei suoi disturbi sarebbe stata cagionata dal fatto che è stata ritenuta colpevole del reato d’incendio colposo;

 

 

                                         che nemmeno lo scritto 9.7.2008 del dr. med. __________ __________ e il certificato medico rilasciato il 22.7.2008 dal dr. med. __________ – da cui emerge in sostanza che IS 1 soffre della sindrome di Ménière e che il disturbo di vertigini è probabilmente da ricondurre ad un problema circolatorio – attestano che lo stress da lei subito sarebbe stato provocato dal procedimento penale aperto a suo carico, ma sembra invero che i suoi disturbi siano riconducibili ad un problema di salute già preesistente ("La paziente è già nota per Malattia di Meniere, (…)" (certificato medico 22.7.2008, doc. 1.d annesso all’istanza 12/13.1.2009);

 

 

                                         che il giudice della Pretura penale ha del resto osservato che "(…) al processo l’interessata non ha dato segno di particolari squilibri, limitandosi a dichiarare di ritenersi sollevata dopo la lettura della sentenza" (osservazioni 19/20.1.2009, p. 2);

 

 

                                         che in siffatte circostanze non è stato sufficientemente comprovato che i disturbi ansioso-depressivi di cui ha sofferto la qui istante siano stati effettivamente causati dall’apertura del procedimento penale a suo carico, sfociato dapprima nel decreto di accusa 27.2.2008 (DA __________) e poi nella sentenza di assoluzione 16.7.2008 (inc. __________), e che a causa di ciò essa abbia pure subito delle ripercussioni sulla sua reputazione personale;

 

 

che non vi sono elementi sufficienti per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 16.7.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;

 

 

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

 

 

che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede pari a CHF 750.-- (3 ore a CHF 250.--/ora);

 

 

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

che – tutto ciò considerato e tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza e di una tariffa oraria di CHF 110.-- (come in precedenza) – va ammesso un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;

 

                                         che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 984.10, di cui CHF 834.10, oltre interessi al 5% dal 12.1.2009, per spese legali, e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                        

                                        

                                         che la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.7.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 984.10, oltre interessi al 5% su CHF 834.10 dal 12.1.2009.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria