Incarto n.
60.2009.159

 

Lugano

16 dicembre 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 22/23.4.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un'indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamati gli scritti 28/29.4.2009 del giudice della Pretura penale e 27/28.4.2009 del procuratore pubblico Antonio Perugini che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera, e 28/29.4.2009 della Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;

 

preso atto che, su richiesta 23.4.2009 di questa Camera, il 27/28.4.2009 IS 1, per il tramite del suo legale, ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 11.8.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato d'accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità "(…) per aver omesso di ottemperare a delle decisioni regolarmente intimategli dal competente Municipio di __________ sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CPS, e meglio per aver omesso di dar seguito: all'ordine di demolizione del piano attico sulla part. __________ RFD impartitogli dal Municipio in data 4.10.2006 e ribadito nuovamente in data 10.01.2007; all'ordine di rimozione della gru di cantiere e di tutte le infrastrutture di cantiere presenti sul fondo __________ RFD impartitogli dal Municipio in data 28.11.2007 (…)" (decreto d'accusa 11.8.2008, DA __________);

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 3'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (decreto d'accusa 11.8.2008, DA __________);

 

 

                                         che con scritto 3/4.9.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto d'accusa;

 

 

                                         che con sentenza 17.3.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l'accusato dall'imputazione ritenendo che "(…) le diffide sono da dichiararsi formalmente nulle (…); ciò basta per prosciogliere l'accusato, senza che risulti necessario procedere alla disamina sulla validità materiale delle diffide (…)" (sentenza 17.3.2009, p. 2, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'735.50, oltre interessi, per spese legali;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);  

 

                                        

                                         che l’indennità può tuttavia essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

 

 

                                         che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G., inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B., inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);

 

 

                                         che il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

 

 

                                         che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

 

 

                                         che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

 

 

                                         che anche il Codice di diritto processuale penale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) indica che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];

 

 

                                         che IS 1 ha promosso l'edificazione, su alcuni fondi siti nel Comune di __________, di un complesso immobiliare denominato "Parco __________" composto da quattro immobili (A, B, C e D);

 

 

                                         che dalla documentazione agli atti, e dalla sentenza 25.7.2007 del Tribunale federale citata nel verbale del dibattimento 17.3.2009, risulta che il piano attico del blocco D è stato "(…) realizzato abusivamente e destinato alla demolizione; vedi al riguardo sentenza 1P.368/1992 e 1P.526 e 552/1993 del 2 febbraio 1994 (…)" (sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);

 

 

 

 

                                         che nella sentenza del 3.2.1994 il Tribunale federale ha infatti respinto, tra gli altri, il ricorso del qui istante contro la decisione del Tribunale amministrativo concernente l'ordine di demolizione dei lavori eseguiti senza l'autorizzazione a costruire (sentenza 1P.268/1992, 1P.526/1993, 1P.552/1993 del Tribunale federale del 3.2.1994);

 

 

                                         che i lavori concernenti il blocco A sono stati invece interrotti e dall'inizio del 1991 questi sono fermi alla soletta di copertura delle autorimesse sotterranee; IS 1 ha smantellato una parte delle installazioni di cantiere, lasciando tuttavia una gru, che il Municipio di __________ ha tentato a più riprese di far rimuovere, per ragioni sia d'ordine estetico sia di sicurezza (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);

 

 

                                         che da ultimo il 23.7.2003 l'esecutivo comunale ha diffidato il promotore a riprendere e continuare i lavori; scaduto infruttuoso il termine impartito l'autorità comunale ha revocato la licenza edilizia, a suo tempo concessa, ordinando il ripristino della particella e l'allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere (gru compresa) (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);

 

 

                                         che il Consiglio di Stato con decisioni 9.11.2004 e 7.12.2004 ha parzialmente accolto il gravame presentato da IS 1, annullando il provvedimento municipale in merito al ripristino generale del fondo, confermando per contro l'ordine di allontanamento delle infrastrutture; un ulteriore ricorso al Tribunale amministrativo è stato respinto in data 23.2.2006 (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);

 

 

                                         che quest'ultima decisione è stata impugnata davanti al Tribunale federale che ha tuttavia definito la sentenza cantonale quale incidentale e dunque non impugnabile con un ricorso di diritto pubblico; il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);

 

 

                                         che, in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1, che sapeva che le opere menzionate erano state considerate abusive dalle autorità amministrative competenti con decisioni cresciute in giudicato, ha assunto un comportamento contrario al diritto amministrativo, disattendendo dapprima tali decisioni ed in seguito gli ordini impartiti dal Municipio di __________;

                                        

 

                                         che pertanto da quanto indicato emerge chiaramente come l’istante doveva immaginare che la sua condotta, in dispregio di chiare norme di diritto amministrativo, era atta a provocare, tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;

 

 

                                         che gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da IS 1 stesso, che li ha cagionati;

 

 

                                         che l’istanza deve di conseguenza essere respinta;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è respinta

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

 

 

                                        

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria