Incarto n.
60.2009.167

 

Lugano

14 agosto 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 20/27.4.2009 presentato da

 

 

 

 RI 1 ,

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10.4.2009 emanata dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito SEPEM), che ha respinto la richiesta tendente ad ottenere il suo trasferimento in Ticino presso il carcere di __________ (inc. SEPEM __________);

 

 

premesso che il reclamo (recte: ricorso) 20.4.2009 è giunto al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, il 21.4.2009, che l’ha trasmesso, per competenza, a questa Camera con scritto 24/27.4.2009, considerato che nella decisione impugnata era stato indicato un rimedio di diritto erroneo;

 

richiamate le osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM, che conclude per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   In data 9.11.2000 l’allora presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Manuela Minotti Perucchi ha, tra l’altro, dichiarato RI 1, cittadina __________, – in carcere preventivo dal 19.6.1998 al 10.7.1998 – autrice colpevole di truffa (commessa in correità con l’allora di lei marito) e l’ha condannata, in contumacia (non essendosi presentata al pubblico dibattimento e non avendo fatto pervenire alcuna giustificazione), alla pena di tre mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, senza procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena di quindici giorni di detenzione inflittale con decreto di accusa 11.12.1997 (in cui è stata proposta la sua condanna ad una pena detentiva di quindici giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni siccome ritenuta colpevole di violazione alla LDDS riguardo a fatti commessi tra il 1°.8.1994 e il 31.1.1995) (sentenza 9.11.2000, p. 5 e 23/24, inc. TPC __________).

 

 

                                  b.   Il 31.3.2002 – dopo essere stata arrestata nel mese di novembre 2000 in __________ a seguito di un ordine di arresto di cattura internazionale spiccato nei suoi confronti in __________, dopo aver scontato un periodo di detenzione preventiva a __________ e dopo essere stata estradata in __________ – RI 1 è stata condannata a tre anni di detenzione per avere organizzato un traffico di clandestini unitamente all’allora di lei marito.

                                         Essa è stata scarcerata il 19.3.2003 e rimpatriata in __________ (sentenza 3.7.2007 della Corte delle assise criminali, p. 13/14, inc. TPC __________).

 

 

                                   c.   In data 8.6.2004 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ giudice Claudio Zali ha, tra l’altro, dichiarato RI 1 – in detenzione preventiva dal 3.10.2003 – autrice colpevole di infrazione alla LStup e l’ha prosciolta dall’imputazione d’infrazione alla LDDS, condannandola – essendo recidiva – alla pena di dodici mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), e all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di cinque anni, pena accessoria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, ordinando parimenti la revoca della sospensione condizionale della pena di tre mesi di detenzione inflittale il 9.11.2000 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (sentenza 8.6.2004, p. 23/24, inc. TPC __________).

                                  d.   In data 3.7.2007 la Corte delle assise criminali di __________ ha, tra l’altro, ritenuto RI 1 – in carcere preventivo dal 25.10.2006 – autrice colpevole d’infrazione aggravata alla LStup in correità con un’altra persona, riciclaggio di denaro ripetuto in correità con un’altra persona, furto ripetuto, in parte di poca entità, sia singolarmente sia in correità con terzi, prosciogliendola dall’imputazione di ricettazione, e l’ha condannata alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi (computato il carcere preventivo sofferto) (sentenza 3.7.2007, p. 45 ss., inc. TPC __________).

                                         In data 25.9.2007, respingendo il ricorso per cassazione 30.8.2007 presentato da RI 1 per il tramite del suo patrocinatore, la Corte di cassazione e di revisione penale ha confermato la surriferita sentenza (inc. CCRP __________).

 

 

                                   e.   In data 21.4.2008 il giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi – visti i preavvisi della direzione del Penitenziario di __________, della SEPEM e dell’Ufficio di patronato – ha respinto l’istanza di congedo 2.3.2008 presentata da RI 1, essendo prematura e non essendo adempiute le premesse di cui all’art. 84 cpv. 6 CP per la concessione di un primo congedo con particolare riferimento al rischio di recidiva (decisione 21.4.2008, p. 4, inc. Giap __________).

 

 

                                    f.   In data 29.4.2008 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, richiamata la sentenza 3.7.2007 emanata dalla Corte delle assise criminali a carico di RI 1, ha revocato il suo permesso di dimora con l’obbligo di lasciare la Svizzera non appena avrà scontato la condanna prevista (decisione 29.4.2008 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, doc. 8 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).

 

 

                                  g.   Con decisione 21.8.2008 – a seguito dell’avviso di recidiva 22.11.2007 da parte dell’Ufficio del casellario giudiziale concernente la revoca del residuo di pena di cui alle sentenze 9.11.2000 e 8.6.2004 – la Corte delle assise criminali ha fissato in quattro anni e nove mesi la pena detentiva unica per RI 1, in espiazione di pena presso il Penitenziario di __________, in relazione ai fatti giudicati il 3.7.2007 dalla Corte delle assise criminali di __________ (sentenza 21.8.2008, inc. TPC __________).

 

                                  h.   Con decisione 29.12.2008 il giudice dell’applicazione della pena, a seguito dell’istanza 18.11.2008 presentata da RI 1, ha concesso a quest’ultima un primo congedo di cinque ore, da svolgersi interamente nel Canton __________, da concordarsi (per il periodo e le modalità) con lo stabilimento dell’esecuzione di pena (decisione 29.12.2008, inc. Giap __________).

 

 

                                    i.   Con decisione 10.4.2009 la SEPEM – visti gli art. 75 e 76 CP, considerati in particolare la sua recidiva, la rete di conoscenze sviluppate nell’ambiente della tossicodipendenza, la situazione personale e famigliare e il fatto che dovrà lasciare il territorio elvetico ad espiazione della pena conclusa – ha respinto l’istanza 23.3.2009 presentata dal patrocinatore di RI 1, mediante la quale ha chiesto il trasferimento della sua assistita dal Penitenziario di __________ – ove quest’ultima si trova in espiazione della pena dal 3.9.2007 (Führungsberichte 27.2.2008 e 18.11.2008, doc. 6 e 9 annessi alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM) – al carcere aperto di __________.

 

 

                                    j.   Con il presente tempestivo gravame – trasmesso dalla Divisione della giustizia, per competenza, a questa Camera – RI 1 chiede l’annullamento della succitata decisione e il suo immediato trasferimento presso il carcere aperto di __________ in prosecuzione della pena. Postula inoltre di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (in prima e in questa sede).

 

                                         Il patrocinatore della ricorrente contesta in particolare l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva da parte della sua assistita ["(…), posto che l’insorgente non vanta quella “rete di conoscenze” a cui fa cenno la SEPEM e che in ogni caso è escluso che possa nuovamente farvi capo" (ricorso 20/27.4.2009, p. 2)], sostiene che i non meglio precisati "rapporti e la protezione delle figlie" non le impedirebbero di espiare la pena dove ha vissuto negli ultimi decenni (richiamando altri non meglio precisati strumenti legali previsti dal CC per la loro salvaguardia) e adduce che l’obbligo di abbandonare il territorio elvetico non sarebbe un elemento pertinente per il rifiuto di un trasferimento in Ticino, perché tale obbligo sussisterebbe in ogni caso, anche se l’esecuzione della pena dovesse proseguire in Svizzera interna. A suo giudizio si giustificherebbe quindi un trasferimento in Ticino, poiché RI 1 non avrebbe alcun legame famigliare e affettivo in Svizzera interna (ove "si sente spaesata e fuori luogo"), non parla la lingua tedesca e avrebbe la necessità di proseguire l’espiazione della pena nel Canton Ticino "(…) per poter organizzare convenientemente il proprio rientro in Patria" (ricorso 20/27.4.2009, p. 2), adducendo infine che sarebbe stata inizialmente trasferita nel Penitenziario di __________ per motivi logistici.

 

 

                                   k.   Come esposto in entrata, la SEPEM conclude per la reiezione del gravame. Delle sue puntuali motivazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

1.1.1.

                                         Giusta l’art. 7 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006 (LEPM, RL 4.2.1.1) le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione o del provvedimento impugnato; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 CPP.

 

                                         1.2.

                                         Nel presente caso, la decisione impugnata del 10.4.2009 indicava quale mezzo d’impugnazione il ricorso al Dipartimento delle istituzioni entro cinque giorni. Con scritto 24/27.4.2009 la Divisione della giustizia ha trasmesso a questa Camera il ricorso, con riferimento all’art. 7 LEPM. Si giustifica preliminarmente una verifica della competenza di questa Camera.

 

                                         1.3.

                                         In una precedente decisione del 5.8.2003 (inc. CRP __________), questa Camera ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato da un detenuto mediante il quale chiedeva il trasferimento in un altro penitenziario. In quella decisione questa Camera aveva stabilito quanto segue:

 

                                         “Di ciò ha correttamente tenuto conto anche il legislatore cantonale nell'adozione degli art. 1 cpv. 3 LEPM e 61 cpv. 3 LOG. Come si legge nel relativo messaggio (n. 4600 del 27.11.1996), le decisioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure che soggiacciono al ricorso alla CRP sono quelle concernenti l'ordine di scontare la pena o la misura, il collocamento al lavoro fuori dallo stabilimento nell'ambito della semilibertà e della semiprigionia, l'esecuzione della pena in giorni separati e l'interruzione dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale giusta l'art. 40 CP, come pure le altre decisioni contro le quali è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La clausola generale è stata introdotta e ritenuta necessaria in quanto nell'ambito dell'esecuzione delle pene non è sempre agevole distinguere i casi nei quali è ammesso questo rimedio e in quali quello del ricorso di diritto pubblico.

                                         2. (…)

                                         Orbene la decisione impugnata, indipendentemente da una certa ambiguità nello svolgimento delle argomentazioni sia da parte dell’autorità di esecuzione sia del ricorrente, non concerne un aspetto relativo al regime progressivo dell’esecuzione della pena (art. 37 CP) e quindi retto dal codice penale stesso, bensì unicamente il luogo di esecuzione della pena e come tale non suscettibile di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. L’esecuzione delle pene e la determinazione del luogo di esecuzione della pena incombe ai Cantoni (art. 374 cpv. 1, 382 e 383 CP) e la sua scelta non rappresenta un diritto del condannato. Tale diritto non è del resto nemmeno previsto dalla CEDU.” (p. 4 e 5).

 

                                         1.4.

                                         Occorre esaminare se detto precedente sia ancora attuale, alla luce dei cambiamenti legislativi intervenuti.

 

                                         L’art. 1 cpv. 3 della precedente legge sull’esecuzione delle pene e delle misure è stato sostituito dall’attuale art. 7 LEPM.

                                         Dal Messaggio del 5.7.2007 n. 5806, ed in particolare dal commento all’art. 7 del progetto risulta che "Questa norma riprende l’attuale articolo 1 capoverso 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti che prevede la competenza della Camera dei ricorsi penali a statuire sui gravami contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure adottate dalla competente autorità amministrativa, ad esempio, in materia di semiprigionia, semilibertà, congedi, interruzione della pena o sanzioni disciplinari inflitte ai condannati. La disposizione amplia le possibilità di ricorso, per adeguare già in quest’ambito il diritto cantonale agli articoli 29a e 191b della Costituzione federale che concernono la garanzia della via giudiziaria per le controversie giuridiche".

 

                                         L’art. 29a Cost. Fed. prevede la garanzia della via giudiziaria, relativa alle controversie giuridiche. C’è controversia giudiziaria in presenza di una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, ad esclusione degli atti meramente materiali (J. F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, p. 276, nota 16). In tal senso anche l’art. 27 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale fa riferimento alla nozione di decisione dell’art. 5 PA.

                                         Di modo che rispetto alla precedente decisione, la situazione non è giuridicamente modificata in modo rilevante.

 

                                         L’art. 78 cpv. 2 lit. b della LTF prevede la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni in materia di esecuzione pene e misure. Come risulta dalla dottrina (M. A. NIGGLI / P. UEBERSAX / H. WIPRÄCHTIGER, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Basilea 2008, n. 23 ad art. 78 LTF), la nuova LTF ha voluto semplicemente evitare il dualismo ricorsuale precedentemente esistente tra ricorso per cassazione penale e ricorso di diritto amministrativo. Alla luce di queste considerazioni, e ritenuto come la richiesta della ricorrente non riguarda un aspetto giuridico relativo al regime ma unicamente il luogo di esecuzione della pena, non è dato ricorso ai sensi dell’art. 7 LEPM.

 

                                         1.5.

                                         La decisione impugnata, in quanto sostanzialmente riferita al combiamento del luogo di esecuzione della pena, ciò che coporterebbe un cambiamento de facto del regime di espiazione della pena, ricade nella competenza di questa Camera.

 

 

                                   2.   Nel caso in esame la SEPEM ha respinto la richiesta presentata da RI 1 di essere trasferita dal Penitenziario di __________ al carcere aperto di __________. A ragione.

 

                                         2.1.

                                         Anzitutto, e come detto in relazione alla competenza di questa Camera, non esiste un diritto alla scelta del luogo di detenzione.

 

                                         In data 3.9.2007 – essendo stata chiusa la sezione femminile presso il __________, essendo la struttura di __________ non idonea per pene lunghe e in base anche ai preavvisi dei servizi delle strutture carcerarie –, con decisione 3.9.2007 la SEPEM ha deciso il trasferimento della ricorrente presso il Penitenziario di __________ (decisione 10.4.2009, p. 2, inc. SEPEM __________). Contro detta decisione non è stato presentato ricorso.

 

                                         La qui ricorrente sta espiando la pena detentiva unica di quattro anni e nove mesi in base alla decisione 21.8.2008 della Corte delle assise criminali presso il Penitenziario di __________, dove è stata collocata dal 3.9.2007. Essa ha raggiunto 1/3 della pena da espiare il 24.5.2008, la metà della pena il 9.3.2009, mentre una sua possibile liberazione condizionale (raggiunti i 2/3 della pena da espiare) è prevista il 23.12.2009 (decisione 29.12.2008, p. 1, inc. Giap __________; scritto 5.12.2008 dell’Ufficio di patronato al Giap, p. 1, doc. 10 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).

 

                                         2.2.

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che nell’ambito delle richieste presentate da RI 1 per la concessione di congedi la direzione del Penitenziario di __________ ha allestito due rapporti datati 27.2.2008 e 18.11.2008.            

                                         Dagli stessi emerge che la qui ricorrente, nonostante inizialmente appariva psicologicamente afflitta e chiusa, è poi riuscita ad inserirsi adeguatamente nella struttura carceraria __________ (sia per quanto concerne la sua attività lavorativa, sia per quanto attiene ai rapporti con i collaboratori e le altre detenute, sia per quanto riguarda la terapia da seguire). RI 1 ha finora tenuto un buon comportamento in seno alla struttura carceraria, tant’è che la direzione del Penitenziario di __________ ha formulato il suo preavviso favorevole per la concessione (e ciò nell’ambito delle direttive concordatarie) di congedi in suo favore, essendo sostenibili e sensati in base alla sua situazione (cfr., nel dettaglio, doc. 6 e doc. 9 annessi alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).

                                         Dopo che con decisione 29.12.2008 il giudice dell’applicazione della pena le ha concesso un primo congedo di cinque ore all’interno del Canton __________ (cfr., al proposito, punto h. della presente decisione), la SEPEM ha comunicato al Penitenziario di __________ che è data la facoltà alla direzione del carcere di concedere a RI 1 ulteriori congedi in base al suo regolamento interno, con il divieto però di entrare nel Canton Ticino. La SEPEM, con la collaborazione della direzione del Penitenziario di __________ e dell’operatrice sociale __________ __________ dell’Ufficio di patronato (che l’ha visitata presso la struttura carceraria) ha poi, di principio, concesso l’autorizzazione all’allargamento del regime di esecuzione dalla metà del mese di marzo 2009, condividendo l’idea di far proseguire la pena nella Aussenwohngruppe e di dare la possibilità alla qui ricorrente – su istanza scritta e posto che siano adempiuti i presupposti di legge – di beneficiare di un regime di lavoro esterno ai sensi dell’art. 77a CP non prima del 23.6.2009, e ciò sempre al di fuori del territorio ticinese (cfr. scambio di e-mail, doc. 12 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM e decisione 10.4.2009, p. 2, inc. SEPEM __________).

                                         Appare dunque che RI 1 si sia inserita positivamente nel sistema carcerario __________: la stessa ha in particolare instaurato dei buoni rapporti con i collaboratori del carcere, con le detenute, si è impegnata sia in ambito lavorativo, formativo e terapeutico e non ha subito alcuna segnalazione a livello disciplinare (cfr., nel dettaglio, Führungsberichte 27.2.2008 e 18.11.2008, doc. 6 e doc. 9 annessi alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).

 

                                         Le suindicate circostanze smentiscono l’argomento sollevato nel gravame a sostegno del trasferimento, ovvero che la ricorrente non avrebbe alcun legame famigliare oppure affettivo oltralpe, ove si sentirebbe "spaesata e fuori luogo".

 

                                         2.3.

                                         Dalla documentazione prodotta dalla SEPEM, in particolare dai rapporti allestiti dalla direzione della struttura carceraria __________ e dallo scambio di e-mail avvenuto tra le varie autorità coinvolte citati poc’anzi, non traspare minimamente che il tedesco sia (stato) un ostacolo per la qui ricorrente.

                                         Dal curriculum vitae della ricorrente risulta inoltre che la stessa "(…). Nel __________, con il fratello, ha raggiunto i genitori in Svizzera, a __________, dove essi si trovavano già dal __________. Qualche anno dopo la famiglia si è stabilita a __________. (…)". A ciò aggiungasi che è stata in carcere in __________ per la durata di circa due anni (sentenza 3.7.2007 emanata dalla Corte delle assise criminali, p. 13/14 e 40, inc. TPC __________). Anche questo argomento, sollevato nel gravame, appare privo di rilevanza siccome non suffragato adeguatamente.

 

                                         2.4.

                                         Per quanto concerne poi la problematica riguardante il pericolo di recidiva sollevata nel gravame, si richiamano i numerosi precedenti penali della ricorrente.

 

                                         Va al proposito precisato che il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ nella decisione di condanna 8.6.2004 ha in particolare rilevato che RI 1 "(…), uscita di prigione, nel mese di maggio 2003 è tornata in __________ e dopo solo qualche mese è ricaduta nella delinquenza, dimostrando di non avere tratto alcuna lezione dalle precedenti condanne. Ha agito per puro fine di lucro e senza scrupoli, coinvolgendo nel traffico di droga anche la figlia __________, comportamento per una madre a dir poco riprovevole. La prevenuta non può quindi beneficiare di nessuna attenuante, se non quella di aver collaborato con gli inquirenti. (…) La RI 1 dovrà altresì espiare la pena di 3 mesi di detenzione inflittale il 9 novembre 2000 dalla Corte delle Assise correzionali di __________, ritenuto che la Corte non può fare altro che revocare la sospensione condizionale di quella pena in presenza di un caso grave di ricaduta come quello in rassegna (art. 41 cpv. 3 CP). (…) " (sentenza 8.6.2004, p. 20, inc. TPC __________).

 

                                         Nella successiva decisione di condanna 3.7.2007 la Corte delle assise criminali di __________ ha in particolare esposto che "(…). Il primo immediato rilievo è quello degli impressionanti precedenti penali dell’accusata, che (considerato anche il carcere preventivo di questo procedimento) ha trascorso in carcere quasi la metà degli ultimi 7 anni. La RI 1 si è macchiata dell’infrazione aggravata alla LStup a neanche 3 anni di distanza dall’ultima condanna a 12 mesi di detenzione effettiva, e dopo aver già espiato circa due anni di prigione in __________ a seguito della precedente sanzione. Si tratta pertanto della terza (e più grave condanna) in 7 anni, dal che il rilievo che essa non ha imparato assolutamente nulla dalle precedenti esperienze giudiziarie. La sistematicità con cui la RI 1 delinque, la manifesta assenza di freni morali e la gravità delle ricadute, hanno condotto la Corte a maturare il convincimento della sua irriducibilità. (…). Essa (contrariamente al correo) non è una consumatrice ed anzi, avendo lavorato molti anni in un noto ritrovo di tossicodipendenti, ben conosce i devastanti effetti dell’eroina, dalla quale perciò si tiene lontana. (…). Essa ha confessato solo laddove inchiodata da riscontri irrefutabili (nemmeno sempre, avendo talvolta negato pure l’evidenza), (…). È però mancata, sino all’ultimo, una reale presa di coscienza degli errori commessi, quasi che essa stessa credesse alle sue insistite menzogne. (…)" (sentenza 3.7.2007, p. 40/41, inc. TPC __________).

 

                                         Nell’ultima decisione 21.8.2008 la Corte delle assise criminali di __________ (sedente per statuire sull’avviso di recidiva 22.11.2007 ex art. 89 CP) non ha avuto "(…) dubbi nel ritenere estremamente negativa la prognosi per l’accusata. Il primo immediato rilievo è quello che dell’impressionante numero di precedenti penali a carico della RI 1, la quale (considerata anche la carcerazione che essa sta attualmente scontando per la condanna inflittale il 3 luglio 2007) ha trascorso in carcere più della metà degli ultimi 8 anni. Essa ha commesso l’infrazione aggravata alla LStup per cui è stata condannata nel luglio 2007, a neanche 3 anni dall’ultima condanna a 12 mesi di detenzione da espiare, e dopo aver già scontato circa 2 anni di prigione in __________ a seguito di un’altra sanzione. L’ultima costituisce pertanto la terza e più grave condanna negli ultimi 8 anni, dal che l’amara ma inevitabile constatazione che la RI 1 non ha tratto alcun insegnamento dalle precedenti esperienze giudiziarie. La sistematicità con cui l’accusata delinque, la sua palese assenza di freni morali e la gravità delle ricadute, hanno condotto la Corte a maturare il convincimento della sua irriducibilità, ragion per cui questa Corte ritiene che non si possa prescindere da un provvedimento di ripristino del residuo di pena. (…)" (sentenza 21.8.2008, p. 7/8, inc. TPC __________).

 

                                         Il giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi, nell’ambito della richiesta 18.11.2008 presentata dalla qui ricorrente di ottenere la concessione di un primo congedo, ha in particolare esposto che "(…). Permane evidentemente l’aspetto negativo correlato alla grave e reiterata recidiva della signora RI 1. Il pericolo di ulteriori reati è comunque da ritenere quasi nullo nell’ambito dell’esecuzione di congedo al di fuori del Cantone Ticino, luogo dove in passato ella ha troppo spesso delinquito. Per questa ragione è da salutare positivamente la proposta della Direzione del penitenziario di eseguire questi primi congedi nel Canton __________. Nello stesso senso si esprime pure il rapporto dell’Ufficio di Patronato" (decisione 29.12.2008, p. 3, inc. Giap __________).

 

                                         L’Ufficio di patronato, sempre nell’ambito dell’istanza di congedo presentata da RI 1, ha proposto che il residuo della pena da espiare sia da terminare nel Canton __________ e che la qui ricorrente non deve entrare nel Canton Ticino, in considerazione della revoca del suo permesso e per ridurre il rischio di recidiva, precisando tra l’altro che "(…). Di fatto dovrà lasciare il territorio del cantone, dove ha ampiamente dimostrato che i contatti e le relazioni che ha sviluppato nell’ambiente della tossicodipendenza sono patogene" (scritto 5.12.2008, p. 2, doc. 10 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).

                                         Lo stesso ufficio non si è comunque opposto al collocamento in una struttura aperta e al regime di lavoro esterno secondo le direttive del Penitenziario di __________, senza però concederle un rientro nel Canton Ticino.

 

                                         Ciò posto e visti i precedenti penali di RI 1, non si può dunque escludere a priori un rischio di recidiva da parte sua perlomeno sul territorio ticinese, ove in passato aveva sviluppato una rete di conoscenze nel mondo della tossicodipendenza, anche per il fatto di aver lavorato presso un noto ritrovo di tossicodipendenti (sentenza 3.7.2007, p. 16, 30 e 39-41, inc. TPC __________).

 

                                         Ne discende che la tesi sollevata nel gravame secondo cui non sussisterebbe alcun pericolo di recidiva "(…), posto che l’insorgente non vanta quella "rete di conoscenze” a cui fa accenno la SEPEM e che in ogni caso è escluso che possa nuovamente farvi capo" è una mera affermazione di parte, smentita chiaramente dagli stralci di sentenze e di pareri citati nella presente decisione.

 

                                         2.5.

                                         Per quanto riguarda la situazione famigliare di RI 1 dagli atti risulta in particolare che quest’ultima aveva coinvolto la figlia __________ nel traffico di stupefacenti (cfr., al proposito, sentenza 8.6.2004, p. 12/13 e 20, inc. TPC __________).

                                         Nel corso dei pubblici dibattimenti del 2/3.7.2007 RI 1 ha "(…) definito problematico il rapporto con le figlie (__________, nata il __________, e __________, nata il __________), tanto da non avere praticamente contatti con loro e non sapere esattamente cosa facciano adesso, se non che “dovrebbero andare a scuola”, ciò che per la prevenuta è motivo di afflizione. (…). Stando al racconto dell’imputata, i rapporti sarebbero ulteriormente peggiorati dopo che __________ è rimasta coinvolta, nell’ottobre 2006, in un incidente della circolazione in __________ per avere investito, causandone la morte, la __________ __________. Essa, secondo il frammentario racconto dell’accusata, sarebbe stata accusata di omicidio volontario, avendo gli inquirenti dedotto la volontà di uccidere dallo strazio della vittima, che sarebbe stata investita più volte, ma sarebbe stata prosciolta perché incapace di intendere e volere. (…)" (sentenza 3.7.2007, p.14/15, inc. TPC __________).

                                         A ciò aggiungasi che l’Ufficio di patronato, in merito all’istanza di congedo presentata da RI 1, ha in particolare osservato che il rapporto con le due figlie maggiorenni "(…) è sempre stato molto difficile e conflittuale. A favore della figlia maggiore è stata istituita una tutela. Da nostre informazioni le figlie non sono mai state a __________ a trovare la madre, tranne un solo colloquio per __________ effettuato a seguito di un nostro accompagnamento" e che "(…) il rientro in Ticino della signora, provocherebbe disagi e tensioni nei confronti delle figlie. Da informazioni in nostro possesso, risulta che da quando la signora è in stato di detenzione e soprattutto in esecuzione a __________ il quadro di vita delle figlie si sia normalizzato. Le stesse sembrano volersi staccare e rendersi autonome dalla madre e non hanno praticato il diritto di visita" (scritto 5.12.2008, p. 1/2, doc. 10 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).

                                         Per quanto concerne, per contro, la relazione con l’attuale marito l’Ufficio di patronato ha rilevato che egli, a detta di RI 1, si troverebbe in una comunità in __________, confermando parimenti che lo stesso non ha mai visitato la moglie durante il precedente e questo periodo d’incarcerazione (scritto 5.12.2008, p. 1, doc. 10 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).

                                         La Corte delle assise correzionali di __________ nella sua sentenza 8.6.2004 aveva inoltre ritenuto che la qui ricorrente si fosse sposata con lui al solo scopo di ottenere il permesso (sentenza 8.6.2004, p. 7, inc. TPC __________; cfr. anche sentenza 21.8.2008 della Corte delle assise criminali, p. 3, inc. TPC __________).

 

                                         Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, non risulta che la qui ricorrente abbia dei legami (famigliari) particolari con il Canton Ticino tali da giustificare un suo eventuale trasferimento al carcere aperto di __________: al contrario le problematiche evidenziate rispetto alle figlie militano a sostegno della decisione di non trasferimento.

 

                                         2.6.

                                         Non appare nemmeno che la qui ricorrente abbia la necessità di dover terminare l’espiazione della pena nel Canton Ticino "per poter organizzare convenientemente il proprio rientro in patria" (ricorso 20/27.4.2009, p. 2).

 

                                         A prescindere dal fatto che non vengono spiegati i motivi alla base di questa presunta necessità, non va dimenticato che in data 29.4.2008 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, richiamata la sentenza di condanna 3.7.2007 della Corte delle assise criminali, ha revocato il suo permesso di dimora, ordinando parimenti di lasciare il territorio elvetico al termine dell’espiazione della pena (doc. 8 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM). La qui ricorrente, al momento della sua definitiva scarcerazione, non potrà dunque restare in Svizzera (ed evidentemente nemmeno nel Canton Ticino), circostanza che essa ha peraltro accettato (cfr., al proposito, decisione 29.12.2008, p. 3, inc. Giap __________).

                                         Non si capisce pertanto per quale motivo essa avrebbe bisogno di essere trasferita nel carcere aperto di __________ per "per poter organizzare convenientemente il proprio rientro in patria", non avendo, come visto, legami particolari con il nostro Cantone, se non per delinquere e considerato inoltre che la direzione del Penitenziario di __________, con la collaborazione delle autorità ticinesi, la stanno già seguendo in tal senso.

 

 

                                   3.   Alla luce di quanto sopra esposto, un trasferimento di RI 1 nel carcere aperto di __________ non appare per nulla giustificato e la decisione impugnata, il cui contenuto appare corretto e condivisibile, merita di essere integralmente tutelata.

 

 

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico della qui ricorrente, soccombente.

 

 

                                   5.   La qui ricorrente postula di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio sia in questa sede, sia in prima sede, affermando di essere priva di risorse.

 

                                         Nel caso in esame è stata impugnata una decisione emanata dalla SEPEM.

                                         La LEPM del 27.11.2006 e il suo relativo regolamento non inglobano delle disposizioni riguardanti l’assistenza giudiziaria.

                                         L’art. 340 CPP prevede che nei procedimenti dinanzi al giudice dell’applicazione della pena è lo stesso giudice a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad art. 340 CPP).

                                         Sia il CPP, sia la Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), non indicano l’autorità competente a statuire sull’ammissione del beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito di una decisione emanata dalla SEPEM e impugnata presso questa Camera.

                                         Si è dunque alla presenza di una lacuna legislativa da colmare. Considerato l’esito del ricorso, la questione può rimanere aperta.

                                         Se è data la competenza nel merito del ricorso da parte di questa Camera, la stessa sarebbe anche competente per decidere sulla richiesta di gratuito patrocinio, in applicazione analogica dell’art. 12 Lag (secondo cui l’autorità competente per la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria è quella del merito).

 

                                         Visto l’esito del gravame, la richiesta della qui ricorrente di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio va respinta in applicazione analogica dell’art. 14 cpv. 1 lit. a Lag, secondo cui l’assistenza giudiziaria non può essere concessa se la procedura non presenta probabilità di esito favorevole.

                                         A ciò aggiungasi che la qui ricorrente avrebbe potuto presentare personalmente il presente ricorso, non essendo necessario l’ausilio di un patrocinatore per tutelare correttamente i suoi interessi, considerato che questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto e che la fattispecie in esame (la richiesta di trasferimento da un carcere __________ ad un carcere ticinese) non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 7 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1 (25.10.1956), già in __________, c/o Penitenziario di __________, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                                                                 per conoscenza:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria