Incarto n.
60.2009.170

 

Lugano

12 maggio 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27/28.4.2009 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un procedimento penale sfociato in un decreto di accusa in relazione ad una richiesta di indennizzo e riparazione morale ai sensi della LAV;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito dei fatti accaduti il __________, a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ sfociato nel decreto di accusa 3.12.2007 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale è stato ritenuto autore colpevole di minaccia, infrazione alla LArm e atti contro la pubblica incolumità (DA __________ – inc. MP __________).

                                         Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 7.1.2008.

 

                                   2.   In data 7.1.2009 __________ __________, costituitosi parte civile nell’ambito del surriferito procedimento penale, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, ha presentato al IS 1 una domanda d’indennizzo e riparazione morale ai sensi della LAV in relazione a quanto accaduto quel giorno.

 

 

                                   3.   Con la presente istanza il IS 1 chiede – con riferimento alla suddetta domanda e richiamati la LAV, la sua legge di applicazione e il relativo regolamento di esecuzione – di poter ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale MP __________ per statuire compiutamente sulla richiesta presentata da __________ __________ (in particolare per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e la gravità dei reati).

 

 

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati inoltre gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione morale da parte del Cantone), in particolare l’art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale competente accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art. 5 della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RL 3.3.3.5) e dagli art. 1, 6 e 7 del Regolamento di esecuzione della surriferita legge cantonale (RL 3.3.3.5.1), – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ potrebbero essere senz’altro utili al Dipartimento istante per esaminare la domanda di indennizzo e riparazione morale 7.1.2009 presentata da __________ __________.

 

                                         In siffatte circostanze, questa Camera autorizza un rappresentante del Dipartimento istante ad accedere all’intero incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Moreno Capella.

                                        

                                         Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della particolare procedura prevista dalla LAV.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LAV ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria