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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2009 presentata dal
visto il preavviso favorevole 12/13.5.2009 del procuratore pubblico Antonio Perugini;
preso atto che CO 1, per il tramite del suo patrocinatore, non si oppone alla proroga, come comunicato con scritto 13/14.5.2009;
preso altresì atto che con scritto 18.5.2009 il patrocinatore di CO 2 comunica di non contestare la presente istanza, riservandosi nondimeno la facoltà di chiedere il collocamento della sua assistita presso una comunità (centro terapeutico) prima del pubblico dibattimento, essendo tale collocamento attualmente in discussione con l’assistente sociale dell’Ufficio di Patronato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di CO 1 e di CO 2 , entrambi in detenzione preventiva dal 22.3.2009, il procuratore pubblico Antonio Perugini ha emanato il 30.4.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo con le accuse di ripetuto furto, consumato e tentato, commessi congiuntamente o singolarmente CO 1), ripetuto danneggiamento e ripetuta contravvenzione alla LStup.
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato al 15.6.2009, e dovrebbe esaurirsi in una giornata.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 15.6.2009, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione del presidente della Corte (come esposto nell’istanza) e la situazione del Tribunale penale cantonale.
5. Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 (come risulta dal suo verbale del 29.4.2009, p. 1-4) e di CO 2 (come risulta dal suo verbale 29.4.2009, p. 1-3).
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto, di un pericolo di recidiva.
7. Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
8. Nel presente caso il pericolo di recidiva è manifestamente dato per CO 1: con 18 condanne a partire dal 2000 (verbale 29.4.2009, p. 5; estratto del casellario giudiziale); è pure dato per CO 2 con un precedente specifico (verbale 29.4.2009, p. 5; estratto del casellario giudiziale).
9. La carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11. Nel presente caso, nell’ottica della proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di pochi giorni, ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna. Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.
12. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino al 15.6.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Il presidente La segretaria