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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 20/22.5.2009 presentata da
richiamato lo scritto 2/3.6.2009 del procuratore pubblico Andrea Pagani, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rilevando parimenti che l’istanza può essere accolta;
richiamato altresì lo scritto 26.5/2.6.2009 della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare e si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato infine lo scritto 29.5/3.6.2009 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 14.11.2007 l’allora sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni colpose "per avere, a __________ in data 22.09.2007, afferrandolo per un braccio, tirandolo, facendogli perdere l’equilibrio con conseguente caduta a terra, ove batté la testa, cagionato per imprevidenza colpevole a __________ le lesioni attestate dal certificato medico agli atti, allestito il 22.09.2007 dall’Ospedale Regionale di __________” (DA __________);
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 400.--, corrispondente a 5 aliquote da CHF 80.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di due giorni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ha parimenti rinviato la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________);
che con scritto 29/30.11.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa;
che il 21.5.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto il qui istante dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'200.-- oltre interessi al 5% dal 20.5.2009 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'200.--, di cui CHF 1’300.-- a titolo di onorario (5.17 ore a circa CHF 250.--/ora), CHF 94.05 di spese e CHF 105.95 di IVA (doc. b annesso all’istanza 20/22.5.2009), dedotti CHF 300.-- ricevuti dall’istante a titolo di anticipo;
che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti principi;
che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;
che a detta somma vanno aggiunte le spese e l’IVA, ammesse come indicate;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 20.5.2009 della presente istanza, come postulato;
che all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 1'200.--, oltre interessi, come postulato;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente accolta.
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 21.5.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'200.-- oltre interessi al 5% dal 20.5.2009.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria