Incarto n.
60.2009.20

 

Lugano

4 febbraio 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/20.1.2009 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale richiamato nell’ambito della causa a procedura ordinaria inappellabile di cui all’incarto __________;

 

 

 

premesso che l’istanza datata 12.1.2009 è stata erroneamente inviata alla Pretura penale, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 19/20.1.2009;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito delle denunce 13.10.2004 e 13.4.2005 sporte da __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, sfociato, da un lato, nel decreto di abbandono 26.11.2007 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item a carico di __________ per titolo di ripetuto furto e violazione di domicilio, per insufficienza di prove e in applicazione del principio in dubio pro reo (ABB __________) e, dall’altro lato, nella sentenza di condanna 29.9.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri che ha dichiarato __________ autrice colpevole di tentato furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA __________ del 26.11.2007 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item e l’ha condannata alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di CHF 30.-- cadauna, per un totale di CHF 450.--, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, assegnando alla parte civile __________ CHF 500.-- a titolo di ripetibili, rinviando quest’ultimo al foro civile per le proprie pretese residue (inc. __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza il pretore della IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale __________, essendo stato richiamato e ammesso con ordinanza ai fini dell’istruttoria della causa a procedura ordinaria inappellabile promossa il 21/24.11.2008 da __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________) contro __________ (patr. da: Studio legale avv. __________ __________, __________) di cui all’incarto __________.

 

                                         Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico Rosa Item e il giudice della Pretura penale Siro Quadri per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento civile corrispondono a quelle del procedimento penale. A ciò va aggiunto che il procedimento penale è nel frattempo sfociato nella sentenza di condanna 29.9.2008 e le parti hanno quindi già avuto la facoltà di consultare gli atti di cui all’incarto __________.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP 60.2001.205), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa a procedura ordinaria inappellabile pendente presso la Pretura istante (inc. __________) e il procedimento penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, essendo le parti le stesse in entrambe le sedi. Ciò emerge dalla lettura dell’incarto penale, in particolare dal fatto che il giudice della Pretura penale Siro Quadri abbia rinviato la parte civile __________ __________ __________ al foro civile per far valere le proprie pretese residue (sentenza 29.9.2008, p. 3, inc. __________).

                                         Tenuto conto dell’esito del procedimento penale, dell’oggetto della vertenza civile e della stretta connessione tra entrambi i procedimenti, appare senz’altro utile poter disporre dell’incarto penale __________ ai fini dell’istruttoria civile. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

 

                                         L’incarto penale __________ viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla Pretura penale a procedimento civile concluso.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria