Incarto n.
60.2009.222

 

Lugano

22 giugno 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 8/9.6.2009 presentato da

 

 

 

 IS 1 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7.5.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. __________) che ha respinto un reclamo contro un ordine di sequestro emanato nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto e in diritto

 

                                         che con decisione 7.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) ha respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato dal qui ricorrente contro un ordine di sequestro emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel quadro del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

 

                                         che la decisione impugnata è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo dell’emanazione (copia della busta con il numero della raccomandata allegata al ricorso 8/9.6.2009), ed è pervenuta all’ufficio postale il giorno seguente (ricerca postale);

 

 

                                         che a seguito di un “ordine di trattenere la corrispondenza” dato alle poste dal qui ricorrente in data 29.4.2009, la sua corrispondenza è stata trattenuta fino al 2.6.2009, come peraltro ammesso nel ricorso e documentato con l’ordine scritto impartito alle poste allegato al gravame;

 

 

                                         che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (come ricordato peraltro dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata, punto 7, p. 3) che l’ordine di posta da trattenere non permette di interrompere i termini di ricorso (al di là degli usuali sette giorni di giacenza delle  raccomandate), e che ciò vale a maggior ragione per chi sa dell’esistenza di una procedura che lo concerne;

 

 

                                         che il termine di dieci giorni di ricorso dell'art. 285 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere al più tardi il 15.5.2009 (giorno di scadenza del termine di giacenza di sette giorni), ed è venuto a scadere il 25.5.2009;

 

 

                                         che l'istanza è stata spedita l’8.6.2009 ed è pervenuta a questa Camera il giorno successivo (cfr. timbri sulla busta agli atti);

 

 

                                         che quindi il gravame è manifestamente tardivo, ciò che esclude l’esame del merito;

 

 

                                         che la situazione di fatto chiara e la manifesta tardività del ricorso esclude di interpellare il ricorrente ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

 

 

                                         che la tardività del ricorso non priva il ricorrente della possibilità di chiedere nuovamente una decisione di dissequestro al procuratore pubblico;

 

                                         che il gravame, in quanto tardivo, è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 e ss. CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria