Incarto n.
60.2009.224

 

Lugano

27 novembre 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9/10.6.2009 presentata dal

 

 

 

  IS 1, ,

 

 

chiedente la pronuncia della decadenza a favore dello Stato della cauzione di CHF 5’000.-- prestata da __________;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 15.6.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali postula l’accoglimento della richiesta;

 

ritenuto che __________, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   __________, in relazione al procedimento penale aperto contro di lui per violazione della LStup (inc. MP __________), ha prestato una cauzione di CHF 5'000.-- (allegato 1 all’istanza).

                                        

 

                                   2.   Benché regolarmente citato, __________ non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico celebrato il 26.5.2009. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP (sentenza del 26.5.2009, p. 2, inc. __________).

 

                                         La Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup e l’ha condannato alla pena detentiva di 13 mesi, sospesa con un periodo di prova di due anni (punti 2.2. e 4. del dispositivo).

 

 

                                   3.   Con la presente istanza, il presidente della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da __________.

 

                                         Come esposto in entrata, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito alla richiesta di decadenza.

                                         __________, interpellato, non ha presentato osservazioni all’istanza.

 

 

                                   4.   La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).

                                         Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

 

 

                                   5.   La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

                                         In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).

                                         Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.

 

 

6.    Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza 26.5.2009, p. 2), costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).

 

 

                                   7.   Di conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 5’000.--, oltre agli eventuali interessi.

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 112 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                                    §   Di conseguenza la cauzione di CHF 5’000.-- prestata da __________, __________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria