Incarto n.
60.2009.230

 

Lugano

6 luglio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 4/15.6.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione, in copia, della querela, dei riscontri e delle conclusioni rilevati dalla polizia riguardanti l’incarto penale NLP __________;

 

 

 

premesso che la richiesta datata 4.6.2009 è giunta al Ministero pubblico l’8.6.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 10/15.6.2009;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 7/8.5.2007 IS 1, in nome e per conto di __________ __________ e mediante l’apposito formulario, ha sporto querela penale nei confronti di ignoti per le ipotesi di reato di abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia e violazione di domicilio.

                                         Il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno (con motivazione sommaria) 14.6.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti per ritiro della querela, poiché __________ __________ – interrogata l’1.6.2007 dalla polizia – ha dichiarato che la querela è stata presentata da IS 1, suo ex amico, e che non è intenzionata a proseguire con tale procedimento (inc. NLP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1 chiede di poter ottenere, in copia, la querela e i riscontri e le conclusioni rilevati dalla polizia del surriferito incarto penale, senza ulteriormente specificare i motivi a fondamento della sua richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame il qui istante non è stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, in quanto aveva presentato la querela 7/8.5.2007 quale rappresentante. Non è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore di IS 1 ad ottenere copia degli atti del procedimento penale, peraltro arenatosi per effetto di ritiro della querela da parte di __________ __________.

 

 

                                   5.   L’istanza è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, c/o __________, __________, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria