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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso 16/17.6.2009 presentato da
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RI 1 patr. da: PR 1
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contro |
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la decisione 9.6.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di liberazione condizionale (inc. Giap __________); |
richiamate le osservazioni 19.6.2009 del giudice dell’applicazione della pena, che conferma la decisione impugnata con le relative motivazioni;
richiamate altresì le osservazioni 19/22.6.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito SEPEM), che conclude ritenendo che la decisione impugnata debba essere confermata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 11.3.2009 RI 1 (__________) – in detenzione preventiva dal 24.9.2008 – è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ per i reati d’infrazione alla LStup, complicità in infrazione alla LStup, ripetuta guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LStup, alla pena detentiva di tredici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).
Per quanto attiene ai suoi precedenti penali, egli ha subito una condanna in __________ nel 2005 (sentenza 11.3.2009, p. 3, inc. TPC __________).
b. In data 6.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha concesso ad RI 1 un primo congedo (svoltosi correttamente). Il 9.4.2009 è stato trasferito in Sezione aperta (avendo tra l’altro assunto un comportamento sempre corretto durante l’espiazione della pena; decisione 30.3.2009 della SEPEM, inc. __________) e il 28.5.2009 gli è stato concesso il regime del lavoro esterno, avendo trovato un’occupazione come cameriere presso il __________ __________ a __________ dal 18.5.2009 (decisione 28.5.2009, inc. SEPEM __________).
L’espiazione dei 2/3 della pena da parte di RI 1 è intervenuta il 13.6.2009, mentre la fine della stessa è prevista per il 23.10.2009.
c. In data 9.6.2009 – a seguito dell’istanza presentata il 20.5.2009 e dopo essere stato sentito il 4.6.2009 (verbale di audizione 4.6.2009, inc. Giap __________) – il giudice dell’applicazione della pena ha concesso la liberazione condizionale di RI 1 dal 23.7.2009, a condizione che continui la sua attuale attività lavorativa e che non commetta nuove infrazioni o reati, sottoponendolo parimenti all’assistenza riabilitativa, per un periodo di prova di un anno (fino al 23.7.2010) [con l’avvertimento che se durante questo periodo dovesse commettere un crimine o un delitto o sottrarsi all’assistenza riabilitativa, il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione mediante l’espiazione del residuo della pena (tre mesi di detenzione)], all’obbligo di mantenere la sua attività professionale presso il __________ __________, __________, e di sottoporsi alla cura medico-psicologica da organizzare di comune accordo con l’Ufficio di patronato (quale norma di condotta), stabilendo infine che la liberazione sarà definitiva in caso di buona condotta durante il periodo di prova (inc. Giap __________). Delle sue puntuali motivazioni si dirà, nella misura del necessario, in seguito.
d. Con il presente tempestivo ricorso RI 1 chiede l’annullamento della surriferita decisione e che il dispositivo no. 1 sia modificato nel seguente modo:
"1. RI 1 è liberato condizionalmente con effetto immediato a condizione che continui l’attuale attività lavorativa e non commetta nuove infrazioni o reati, nonché si sottoponga a controlli settimanali delle urine per tre mesi dopo la sua liberazione" (ricorso 16/17.6.2009, p. 1).
Il ricorrente contesta in particolare che non gli sia stata concessa la liberazione condizionale il 13.6.2009 (alla scadenza dei 2/3 della pena), poiché il giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto che la sua prognosi "(…) è contraddistinta da una notevole insicurezza. La sua problematica tossicomanica è tale da mettere in discussione il grado di fiducia che si può nutrire nei suoi confronti" (ricorso 16/17.6.2009, p. 1). Lamenta che lo stesso giudice non abbia circostanziato la surriferita argomentazione, rilevando parimenti che "(…) il mese e 10 giorni aggiunti al termine del 13 giugno 2009 non sono motivati e la decisione impugnata non permette minimamente di capire come (…) sia giunto alla convinzione che questo periodo supplementare possa in qualche modo giovare alla società o al ricorrente" e che sarebbe "(…) dunque impossibile argomentare il presente ricorso, se non contestando in maniera generica tale calcolo empirico di cui non sono state comunicate le variabili (…)" (ricorso 16/17.6.2009, p. 1). Il fatto poi che egli si sottopone, di sua volontà, a regolari controlli di urine (dimostrando in tal modo la sua cessata dipendenza da sostanze stupefacenti; cfr. copia prelievo del 7.5.2009, doc. B annesso al ricorso 16/17.6.2009) e che nei prossimi tre mesi dovrà sottoporsi a controlli settimanali per riottenere la licenza di condurre, sarebbero a sua mente dei modi più economici per soddisfare le sue esigenze (tutela della sua salute per evitare il rischio di una ricaduta nella dipendenza dalla cocaina) e quelle della società (rischio di recidiva). Adduce infine di accettare altre misure di controllo che siano economicamente più contenute rispetto a quelle ordinate dal giudice dell’applicazione della pena.
e. Come esposto in entrata, il giudice dell’applicazione della pena e la SEPEM chiedono di confermare la decisione impugnata. Delle osservazioni 19/22.6.2009 della SEPEM si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Il giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP, secondo cui è competente ad adottare le decisioni riguardanti la liberazione condizionale da una pena detentiva – ha emanato una decisione nella procedura avviata con istanza 20.5.2009 da RI 1 con cui aveva postulato la concessione della liberazione condizionale (decisione 9.6.2009, inc. Giap __________).
1.2.
Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
La tempestività del presente gravame 16/17.6.2009 e la legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata sono pacifiche e peraltro incontestate.
2. 2.1.
Giusta l’art. 86 cpv. 1 CP "quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP).
"L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno" (art. 86 cpv. 2/3 CP) [BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].
2.2.
Dal punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa "se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà", con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti". Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
2.3.
La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).
Interpretando l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l’importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l’assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).
3. 3.1.
Nella decisione impugnata, dopo aver ricostruito i fatti e ripreso i principi che stanno alla base della concessione della liberazione condizionale di cui all’art. 86 CP, il giudice dell’applicazione della pena ha stabilito che la stessa può essere concessa ad RI 1 soltanto dal 23.7.2009.
Il giudice dell’applicazione della pena ha al proposito precisato che, essendo stato il percorso del ricorrente positivo durante l’esecuzione della pena, gli è stato concesso, poco tempo fa (ndr: con decisione del 28.5.2009, in concreto già a far tempo dal 18.5.2009, cfr. punto b della presente decisione), il beneficio del regime di lavoro esterno, evidenziando nondimeno che le sue fragilità personali sarebbero rimaste intatte ["(…). In primo luogo egli non riconosce pienamente la propria dipendenza da stupefacenti, che tende invece a banalizzare. Non si deve infatti dimenticare che il reato commesso era strettamente connesso a questa sua tossicodipendenza, che lo porta regolarmente a frequentare ambienti criminogeni. D’altro canto egli ha alle spalle un’adolescenza non facile, che ha trascorso con i nonni e in istituto, come ben emerge dal rapporto dell’Ufficio di Patronato. Oggi si trova con alcuni debiti a carico ed anche senza la licenza di circolazione. V’è comunque da segnalare a suo favore la sua assidua ricerca di un posto di lavoro, che ha dato esito positivo. Egli confida inoltre in maniera importante sul nuovo legame affettivo nel frattempo maturato con una persona residente in Ticino e che svolge una regolare attività lavorativa. A tale proposito si deve rilevare come la sua permanenza in Ticino sia tutt’altro che sicura, proprio perché ha commesso reati poco dopo aver ottenuto il permesso B. Questa situazione giuridica provoca un’ulteriore insicurezza. Comunque, in caso di liberazione condizionale, egli si è detto disposto a sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale di carattere medico psicologico e anche ad assistenza riabilititativa. Si tratta quindi di approntare una rete sociale in grado di sostenere il richiedente, che denota una chiara fragilità sociale" (decisione 9.6.2008, consid. 5, p. 3/4, inc. Giap __________)].
Questa circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso ricorrente nel corso della sua audizione tenutasi il 4.6.2009 dinanzi al giudice dell’applicazione della pena ["Sono comunque disponibile, come indicato anche dal mio operatore sociale, a sottopormi ad un trattamento ambulatoriale per meglio sopportare ed affrontare le mie fragilità personali. (…)" (verbale di audizione 4.6.2009, AI 3, inc. Giap __________; cfr. anche preavviso per la liberazione condizionale 12.5.2009 dell’Ufficio di patronato ad "Breve descrizione della problematica individuale", AI 6, inc. Giap __________)].
Lo stesso giudice ha poi ritenuto che la prognosi di RI 1 sarebbe contraddistinta da una notevole insicurezza, poiché i suoi problemi legati alla tossicomania potrebbero mettere in discussione il grado di fiducia riposta nei suoi confronti.
Ciò posto e ritenuto inoltre che RI 1 ha dichiarato di essere disponibile a sottoporsi all’assistenza riabilitativa e ad un trattamento ambulatoriale (ndr: cfr., nel dettaglio, verbale di audizione 4.6.2009, AI 3, inc. Giap __________), il giudice dell’applicazione della pena è giunto alla conclusione che "(…) il rischio di nuovi reati sia da considerarsi sopportabile per la società e la prognosi quindi non negativa, purché sia approntato un chiaro progetto che permetta un adeguato contenimento e controllo del richiedente", rilevando nondimeno che "(…) prima di procedere alla liberazione condizionale è necessario che egli trascorra ancora un periodo in regime di lavoro esterno, proprio per vagliare la sua capacità di vivere senza commettere reati e il suo reale impegno lavorativo. Per questo motivo una liberazione condizionale può entrare in linea di conto unicamente a far tempo dal 23.7.2009" (decisione 9.6.2008, consid. 6, p. 4, inc. Giap __________).
3.2.
Il giudice dell’applicazione della pena – in ossequio al diritto di essere sentito [che impone all’autorità di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che – da parte sua – deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., sull’obbligo di motivazione, decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] e in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 IV 193 consid. 4d e rif., secondo cui la liberazione condizionale costituisce la regola, da cui ci si può discostare solo per valide ragioni) – ha dunque chiaramente indicato i motivi alla base della sua decisione di concedere al qui ricorrente la liberazione condizionale a far tempo dal 23.7.2009 anziché dal 13.6.2009, scostandosi dalla regola della liberazione condizionale raggiunti i 2/3 della pena per una quarantina di giorni.
Il giudice ha eseguito una valutazione complessiva della situazione di RI 1 come esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 2.3. della presente decisione), prendendo tra l’altro anche in considerazione il preavviso 12.5.2009 dell’Ufficio di patronato e il preavviso 22.5.2009 della SEPEM (cfr., nel dettaglio, AI 6, inc. Giap __________), la sua disponibilità di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale ("per meglio sopportare ed affrontare le mie fragilità personali") e all’assistenza riabilitativa (verbale di udienza 4.6.2009, inc. Giap __________).
Ciò posto e considerato inoltre che al qui ricorrente è stato concesso il regime del lavoro esterno con decisione 28.5.2009 della SEPEM a far tempo dal 18.5.2008 come cameriere presso il __________, __________ (decisione 28.5.2009 della SEPEM, inc. 151.2009.06), a giudizio di questa Camera la decisione del giudice dell’applicazione della pena di fare trascorrere ad RI 1 una quarantina di giorni (fino al 23.7.2009) – che è effettivamente un lasso di tempo congruo e non sproporzionato per "vagliare la sua capacità di viverne senza commettere reati e il suo reale impegno lavorativo" (decisione 9.6.2009, p. 4, inc. SEPEM __________) – in regime di lavoro esterno per valutare il suo impegno lavorativo (il mantenimento dell’attività lavorativa) ed il suo comportamento (la non commissione di nuove infrazioni e/ o reati) prima di concedergli la liberazione condizionale, appare una scelta logica, fondata e proporzionale, basata sul principio del regime progressivo nell’espiazione della pena, in quanto un periodo di lavoro esterno di meno di un mese sarebbe stato troppo breve per una valutazione corretta dei progressi del ricorrente.
3.3.
Per quanto attiene alla tesi del ricorrente secondo cui esisterebbe un modo più economico per soddisfare le sue esigenze e quelle della società in relazione alle misure cui è stato sottoposto (ricorso 16/17.6.2009, p. 3), va osservato che non è compito di questa Camera, quale autorità di ricorso che del resto non ha i mezzi per eseguire una valutazione di tale portata, di doversi esprimere sulle modalità di esecuzione della decisione (quali ad esempio le norme di condotta e l’assistenza riabilitativa) e sulla loro economicità.
4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RI 1, soccombente.
Per questi motivi,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________, __________, __________, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria